Dal 7 aprile 2026, un datore di lavoro che omette l’informativa annuale sui rischi ai lavoratori in smart working rischia l’arresto, non più solo una sanzione amministrativa. La Legge 11 marzo 2026, n. 34 ha inserito questa informativa nel perimetro del D.Lgs. 81/2008, attivando così l’intero apparato penale del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro. Chi assiste aziende con dipendenti in lavoro agile deve verificare subito la conformità delle procedure interne entro quella data.
Punti chiave
- Dal 7 aprile 2026 l’omessa informativa sui rischi in smart working è reato penale con arresto.
- L’art. 11 della L. 34/2026 inserisce il nuovo comma 7-bis nell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008.
- L’obbligo riguarda tutte le prestazioni in ambienti fuori dalla disponibilità del datore di lavoro.
I clienti con dipendenti in smart working — anche uno solo — devono ricevere una consulenza urgente prima del 7 aprile 2026. Da quella data, l’omissione dell’informativa annuale sui rischi non espone più il datore di lavoro a una semplice sanzione amministrativa: attiva le sanzioni penali del D.Lgs. 81/2008, incluso l’arresto. Chi gestisce pratiche di diritto del lavoro o assiste PMI ha un’azione concreta da avviare subito.
La Legge 11 marzo 2026, n. 34 (Legge annuale per le PMI) introduce questa stretta con l’art. 11, che inserisce il nuovo comma 7-bis nell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008. La notizia completa è disponibile su Studio Cataldi.
Il contesto normativo
L’obbligo di informativa annuale sui rischi per i lavoratori agili esiste già: lo prevede l’art. 22 della Legge 22 maggio 2017, n. 81. Fino ad oggi, però, questa norma operava in modo autonomo rispetto al sistema sanzionatorio del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro. Il nuovo comma 7-bis dell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008, introdotto dall’art. 11 della L. 34/2026, cambia lo scenario: il richiamo espresso al D.Lgs. 81/2008 trascina con sé l’intero apparato penale, comprese le sanzioni previste dagli artt. 55 e seguenti del medesimo decreto, che contemplano l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda in caso di violazione degli obblighi informativi in materia di sicurezza.
La disposizione si applica a tutte le prestazioni svolte in ambienti non nella disponibilità del datore di lavoro — quindi non solo al classico smart working da casa, ma a qualsiasi luogo scelto dal lavoratore fuori dalla sede aziendale.
Cosa cambia per lo studio
- Verificare se i clienti hanno già un accordo di smart working ex L. 81/2017 e se l’informativa annuale sui rischi è stata effettivamente consegnata e documentata per iscritto.
- Aggiornare i modelli di accordo individuale di lavoro agile inserendo una clausola che regola le modalità e la cadenza annuale della consegna dell’informativa, con obbligo di ricevuta firmata dal lavoratore.
- Informare i clienti che dal 7 aprile 2026 la violazione non è più solo un illecito amministrativo: l’omissione espone il datore di lavoro a responsabilità penale, con possibili riflessi anche sulla responsabilità da reato dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 se l’azienda non ha aggiornato il Modello Organizzativo.
- Controllare che l’informativa copra tutti gli ambienti di lavoro potenzialmente utilizzati dal dipendente, non solo la residenza dichiarata: un lavoratore che opera da un bar o da un coworking rientra comunque nel perimetro della norma.
- Per i clienti con più di un lavoratore agile, costruire un registro interno delle informative consegnate con data certa, utile in caso di ispezione dell’Ispettorato del Lavoro.
Attenzione a
Il rischio più sottovalutato è la mancanza di prova della consegna. L’informativa inviata via email senza conferma di lettura o priva di firma digitale del lavoratore è difficilmente opponibile in sede ispettiva o penale. Serve documentazione con data certa: raccomandata, firma su copia cartacea o firma digitale con log verificabile.
Attenzione anche al perimetro soggettivo: la norma non riguarda solo le aziende strutturate con accordi formali di smart working. Se un dipendente lavora occasionalmente da casa — anche senza un accordo scritto — il datore di lavoro potrebbe comunque trovarsi esposto, perché la prestazione si svolge in un ambiente fuori dalla sua disponibilità. Meglio regolarizzare ogni situazione informale prima della scadenza.
Domande frequenti
Qual è la sanzione per mancata informativa sui rischi in smart working dal 2026?
Dal 7 aprile 2026, con il nuovo comma 7-bis dell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008 introdotto dall’art. 11 della L. 34/2026, la mancata consegna dell’informativa annuale sui rischi attiva le sanzioni penali del Testo Unico sulla Sicurezza, che includono l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda. Non si tratta più di una semplice irregolarità amministrativa.
L’obbligo di informativa smart working si applica anche al lavoro agile occasionale senza accordo scritto?
Il nuovo comma 7-bis dell’art. 3 D.Lgs. 81/2008 si applica a tutte le prestazioni in ambienti fuori dalla disponibilità del datore di lavoro, indipendentemente dalla presenza di un accordo formale ex L. 81/2017. Una prestazione occasionale da casa rientra nel perimetro, rendendo necessaria la regolarizzazione anche delle situazioni informali.
L’omessa informativa smart working può far scattare la responsabilità dell’ente ex D.Lgs. 231/2001?
Sì. Se la violazione costituisce reato presupposto e l’ente non ha adottato o aggiornato il Modello Organizzativo 231 per coprire i rischi legati allo smart working, la società può rispondere ai sensi del D.Lgs. 231/2001. È necessario verificare che il MOG aziendale contempli espressamente gli obblighi informativi in materia di lavoro agile.
Fonte di riferimento: StudioCataldiNotizie