Chi rientra in Italia e continua a lavorare da remoto per un datore di lavoro estero può accedere al regime fiscale agevolato per impatriati, a condizione che la prestazione sia svolta nel territorio italiano. L’Agenzia delle Entrate ha confermato questa posizione con la risposta n. 82 del 20 marzo 2026, chiarendo i requisiti soggettivi e oggettivi applicabili. Per i commercialisti che assistono lavoratori rientrati dall’estero, il documento è operativamente rilevante già per le dichiarazioni 2026.
Punti chiave
- Punto 1 — Il lavoro da remoto per datore estero svolto in Italia rientra nel perimetro del regime impatriati.
- Punto 2 — La risposta AdE n. 82/2026 fissa i requisiti di accesso: trasferimento residenza e attività in Italia.
- Punto 3 — L’agevolazione si applica sul reddito da lavoro dipendente anche senza rottura del contratto originario con l’estero.
Per i professionisti che assistono clienti rientrati dall’estero, la risposta n. 82/2026 dell’Agenzia delle Entrate risolve un punto pratico rimasto a lungo incerto: il lavoratore che mantiene il contratto con il datore estero ma opera fisicamente dall’Italia in modalità remota può accedere al regime agevolato previsto per gli impatriati. Questo apre uno spazio operativo concreto per tutti quei casi in cui il cliente non ha cambiato datore di lavoro ma ha semplicemente cambiato Paese di esecuzione della prestazione.
Il chiarimento arriva con la risposta a interpello n. 82 del 20 marzo 2026 dell’Agenzia delle Entrate, che affronta un caso di smart working internazionale e fornisce indicazioni utili per inquadrare correttamente la posizione fiscale del lavoratore impatriato con contratto estero vigente.
Il contesto normativo
Il regime fiscale di riferimento è quello disciplinato dall’art. 5 del d.lgs. 209/2023, che ha riformato organicamente l’agevolazione per i lavoratori impatriati a partire dal periodo d’imposta 2024. La norma prevede la detassazione del 50% del reddito prodotto in Italia (con soglia massima di 600.000 euro), ridotta al 40% per chi non ha figli, ed è subordinata al trasferimento della residenza fiscale nel territorio italiano ai sensi dell’art. 2 del TUIR. Rileva inoltre la Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile con il Paese del datore di lavoro, che può incidere sulla qualificazione del reddito e sul diritto impositivo dell’Italia.
Cosa cambia per lo studio
- Il contratto di lavoro dipendente con un datore estero non preclude di per sé l’accesso al regime: conta dove si svolge materialmente la prestazione, non dove ha sede il datore.
- Il cliente deve dimostrare di aver trasferito la residenza fiscale in Italia e di non essere stato residente nei due anni precedenti (cinque in alcuni casi), secondo i requisiti dell’art. 5 d.lgs. 209/2023.
- Il reddito agevolabile è quello prodotto in Italia: occorre verificare se la Convenzione bilaterale con il Paese del datore attribuisce all’Italia la potestà impositiva sul reddito da lavoro dipendente svolto in remoto dal territorio italiano.
- La tassazione avviene in Italia sul 50% del reddito percepito, ma il datore estero potrebbe non applicare ritenute italiane: lo studio deve valutare l’obbligo di versamento diretto dell’IRPEF e l’eventuale iscrizione come sostituto d’imposta.
- Per le dichiarazioni dei redditi 2025 (modello Redditi PF 2026), la risposta n. 82/2026 costituisce un riferimento interpretativo utilizzabile già nella prossima stagione dichiarativa.
Attenzione a
Il rischio principale è confondere il regime impatriati con il regime dei lavoratori frontalieri o con le norme convenzionali sulla tassazione concorrente. Se la Convenzione bilaterale vigente con il Paese del datore attribuisce a quest’ultimo la potestà impositiva esclusiva, il regime agevolato italiano non si applica automaticamente: serve un’analisi caso per caso prima di presentare istanza di accesso o compilare la dichiarazione con le caselle dell’agevolazione.
Secondo rischio: la mancata comunicazione al datore estero della propria residenza fiscale italiana. Senza questa comunicazione, il datore potrebbe continuare ad applicare ritenute nel Paese estero, generando una doppia tassazione che dovrà poi essere risolta attraverso il credito d’imposta ex art. 165 TUIR, con aggravi procedurali e possibili contestazioni sull’anno di competenza.
Domande frequenti
Chi lavora da remoto per un’azienda straniera può accedere al regime impatriati in Italia?
Sì, secondo la risposta AdE n. 82 del 20 marzo 2026. Il presupposto è che la prestazione lavorativa sia svolta materialmente in Italia e che il lavoratore abbia trasferito qui la residenza fiscale rispettando i requisiti dell’art. 5 del d.lgs. 209/2023. Il contratto con il datore estero non è ostativo.
Come si evita la doppia tassazione se il datore estero continua a trattenere imposte sul salario?
Si applica l’art. 165 TUIR, che consente di detrarre le imposte pagate all’estero a titolo definitivo. Tuttavia, è preferibile agire prima: il lavoratore deve comunicare formalmente al datore la propria nuova residenza fiscale italiana e verificare con un fiscalista cosa prevede la Convenzione bilaterale applicabile.
Qual è la percentuale di detassazione per il regime impatriati 2024 e 2025?
L’art. 5 del d.lgs. 209/2023 prevede la detassazione del 50% del reddito prodotto in Italia fino a 600.000 euro annui. La percentuale scende al 40% per chi non ha figli a carico. Il regime si applica per cinque periodi d’imposta, con possibile proroga in presenza di determinate condizioni familiari o di acquisto immobile.
Fonte di riferimento: MisterFisco