Le misure protettive previste dal Codice della Crisi d’Impresa (d.lgs. 14/2019) consentono al debitore di bloccare le azioni esecutive individuali durante la fase di accesso agli strumenti di regolazione della crisi. L’avvocato che assiste creditori o debitori deve sapere quando scatta la sospensione automatica, quando serve una conferma giudiziale e quali atti esecutivi restano comunque validi. Gestire male questi snodi significa perdere o far perdere al cliente diritti già acquisiti.
Punti chiave
- Punto 1 — Le misure protettive sospendono le azioni esecutive dal deposito della domanda, senza attendere il decreto del tribunale.
- Punto 2 — Il giudice deve confermare le misure entro 15 giorni, altrimenti cessano di produrre effetti automaticamente.
- Punto 3 — Alcune categorie di crediti, come quelli da lavoro, restano escluse dalla sospensione anche in presenza di misure protettive.
Quando un cliente deposita domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, lo studio deve sapere — senza margini di dubbio — quali azioni esecutive si bloccano, da quando e per quanto tempo. Sbagliare questa valutazione espone sia il debitore al rischio di vedersi pignorare beni dopo il deposito, sia il creditore a procedere con atti che il tribunale potrebbe dichiarare inefficaci.
La settimana appena trascorsa ha portato una recensione critica dedicata proprio al rapporto tra misure protettive e sospensione dell’esecuzione nel quadro del Codice della Crisi, pubblicata su Diritto.it. Il tema è tecnico ma con ricadute immediate sulla gestione quotidiana delle procedure.
Il contesto normativo
Il riferimento centrale è il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza). Gli artt. 54 e 55 CCII disciplinano le misure protettive: il debitore può chiederle contestualmente al deposito della domanda di accesso agli strumenti di regolazione, e producono effetto immediato dalla pubblicazione nel Registro delle Imprese. Il tribunale deve poi pronunciarsi sulla conferma entro 15 giorni ai sensi dell’art. 55, comma 3, CCII. L’art. 150 CCII esclude espressamente dall’ambito della sospensione i crediti di lavoro, i crediti alimentari e alcune categorie di crediti privilegiati. Sul piano giurisprudenziale, diversi tribunali di merito — tra cui Trib. Milano e Trib. Roma — hanno già chiarito che gli atti esecutivi compiuti dopo la pubblicazione della domanda e prima della conferma restano sospesi, non nulli, ma l’eventuale inefficacia va eccepita tempestivamente.
Cosa cambia per lo studio
- Dal momento della pubblicazione nel Registro delle Imprese, le azioni esecutive individuali sono sospese: notificare un atto di pignoramento in quella finestra espone il creditore a una declaratoria di inefficacia.
- Il termine di 15 giorni per la conferma giudiziale è perentorio: se il tribunale non si pronuncia, le misure decadono e il debitore deve ripresentare la richiesta o valutare un percorso alternativo.
- Lo studio che assiste il debitore deve monitorare attivamente la scadenza della conferma e, se necessario, sollecitare il giudice o presentare istanza urgente prima della scadenza.
- Per i creditori, conviene verificare puntualmente se la domanda è stata pubblicata nel Registro delle Imprese prima di procedere con qualsiasi atto esecutivo: la consultazione deve diventare un passaggio di routine.
- In presenza di crediti da lavoro o alimentari, la sospensione non opera: il creditore titolare di questi crediti può proseguire l’esecuzione anche dopo il deposito della domanda.
Attenzione a
Il rischio più frequente è confondere la sospensione automatica con la nullità degli atti. Gli atti esecutivi compiuti dopo il deposito non sono nulli di diritto: vanno dichiarati inefficaci su eccezione di parte, e il silenzio processuale del debitore può far perdere la protezione già acquisita. Non sollevare l’eccezione nel momento giusto equivale a rinunciarvi.
Un secondo errore ricorrente riguarda l’ambito soggettivo delle misure: si applicano alle azioni dei creditori anteriori, ma non bloccano i creditori che vantano crediti sorti dopo il deposito della domanda. Confondere le due categorie porta a valutazioni errate su cosa è esigibile e cosa non lo è durante la procedura.
Domande frequenti
Le misure protettive bloccano anche i pignoramenti già avviati prima del deposito?
Sì, ma con precisazioni. Le misure protettive sospendono la prosecuzione delle procedure esecutive già in corso, non solo quelle avviate dopo il deposito. Tuttavia, gli atti già compiuti prima della pubblicazione nel Registro delle Imprese restano validi. La sospensione colpisce gli atti successivi: il creditore non può compiere ulteriori atti esecutivi, inclusa la vendita forzata già calendarizzata, salvo conferma del tribunale.
Cosa succede se il tribunale non conferma le misure protettive entro 15 giorni?
Le misure decadono automaticamente allo scadere del termine di 15 giorni previsto dall’art. 55, comma 3, CCII. Il debitore perde la protezione e i creditori possono riprendere le azioni esecutive senza attendere ulteriori provvedimenti. Per evitare vuoti di tutela, lo studio deve anticipare la scadenza e valutare se presentare istanza urgente o accedere a uno strumento di regolazione diverso.
I crediti di lavoro sono esclusi dalla sospensione prevista dal Codice della Crisi?
Sì. L’art. 150 CCII esclude espressamente dall’ambito delle misure protettive i crediti di lavoro subordinato, i crediti alimentari e alcune categorie di crediti privilegiati. Il lavoratore creditore può quindi proseguire o avviare l’azione esecutiva anche dopo il deposito della domanda e la pubblicazione nel Registro delle Imprese, senza attendere la fine della procedura.
Fonte di riferimento: Diritto.it