Nesso causale incerto e responsabilità della struttura sanitaria


Quando la prova del nesso causale tra condotta dei sanitari e aggravamento del paziente resta incerta, la struttura sanitaria non risponde del danno. Il Tribunale di Enna, con la sentenza n. 277/2026, ha ribadito che l’onere probatorio del nesso causale grava sul paziente-attore e che il solo dubbio non basta a fondare la condanna. Per la difesa della struttura, costruire sin dalla CTU una narrazione che isoli le cause alternative dell’aggravamento è la mossa decisiva.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il nesso causale incerto non basta: la struttura va assolta se l’attore non raggiunge la prova.
  • Punto 2 — L’onere probatorio del nesso causale spetta al paziente, non alla struttura convenuta.
  • Punto 3 — Nella CTU, evidenziare cause alternative dell’aggravamento indebolisce la tesi attorea.

Per chi difende strutture sanitarie convenute ex art. 7 della l. 24/2017 (legge Gelli-Bianco), questa sentenza offre un argomento solido da spendere in fase di precisazione delle conclusioni e nella replica alla CTU: quando il nesso causale tra la condotta contestata e il danno lamentato non supera la soglia della probabilità preponderante, la domanda risarcitoria cade. Non serve dimostrare l’assenza di colpa medica, basta che resti aperto il dubbio sull’eziologia del danno.

Il Tribunale di Enna, con la sentenza n. 277/2026, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da un paziente contro una struttura ospedaliera, rilevando che la prova del nesso causale tra la condotta dei sanitari e l’aggravamento delle condizioni cliniche era rimasta incerta. La sentenza è consultabile sul sito di GiuriCivile.

Il contesto normativo

La responsabilità della struttura sanitaria si inquadra oggi nell’art. 7, comma 1, l. 24/2017, che la riconduce al regime contrattuale ex art. 1218 c.c. Sul versante causale, tuttavia, la Cassazione applica il criterio civilistico del “più probabile che non” (Cass. Civ. SS.UU. n. 576/2008): il giudice deve accertare se l’inadempimento ha causato il danno con una probabilità superiore al 50%. Se la CTU non scioglie il dubbio causale — o prospetta scenari alternativi con pari plausibilità — il nesso non si considera provato e la domanda va rigettata. L’art. 2697 c.c. chiude il cerchio: l’onere della prova del nesso grava sull’attore, non sul convenuto.

Cosa cambia per lo studio

  1. Nella memoria difensiva ex art. 171-bis c.p.c., inserisci da subito un capitolo di prova sulle cause alternative dell’aggravamento: storia clinica del paziente, comorbilità preesistenti, decorso naturale della patologia.
  2. Durante la CTU, il consulente di parte deve orientarsi a evidenziare l’incertezza eziologica più che a negare la colpa: un CTU che conclude con “non è possibile stabilire con certezza” vale quanto un CTU che esclude l’errore.
  3. All’udienza di precisazione delle conclusioni

    Domande frequenti

    Quando il nesso causale si considera non provato in un caso di responsabilità medica?

    Il nesso causale non è provato quando il giudice non riesce ad accertare, con probabilità superiore al 50% (criterio del ‘più probabile che non’ di Cass. SS.UU. n. 576/2008), che la condotta del sanitario ha causato il danno. Se la CTU prospetta scenari alternativi ugualmente plausibili, l’incertezza va a danno dell’attore che non ha assolto l’onere ex art. 2697 c.c.

    Chi ha l’onere di provare il nesso causale nella responsabilità della struttura sanitaria?

    L’onere spetta al paziente-attore. La struttura risponde ex art. 7, comma 1, l. 24/2017 secondo il regime contrattuale (art. 1218 c.c.), ma il nesso causale tra inadempimento e danno deve essere dimostrato dal danneggiato. Non basta provare la colpa medica: occorre dimostrare che quell’errore ha prodotto quel danno specifico.

    Come si usa l’incertezza causale nella trattativa stragiudiziale con la compagnia della struttura?

    L’incertezza sul nesso causale riduce concretamente il valore probabilistico del sinistro e quindi l’esposizione risarcitoria attesa. Nelle offerte stragiudiziali ex art. 9 l. 24/2017, puoi quantificare la proposta moltiplicando il danno massimo teorico per la probabilità che il nesso venga riconosciuto, ottenendo un importo sensibilmente inferiore alla pretesa attorea.

    Fonte di riferimento: Giuricivile