In materia di responsabilità medica, la prova del nesso causale tra la condotta del sanitario e il danno subìto dal paziente è condizione imprescindibile per ottenere il risarcimento. Non basta dimostrare l’errore: occorre provare che quell’errore ha prodotto il danno lamentato, secondo il criterio del ‘più probabile che non’ nel civile. Senza questo accertamento, la domanda risarcitoria è destinata al rigetto indipendentemente dalla gravità della condotta.
Punti chiave
- Punto 1 — Il nesso causale va provato dal paziente-attore in sede civile con il criterio del più probabile che non.
- Punto 2 — L’errore medico accertato non implica automaticamente il diritto al risarcimento del danno.
- Punto 3 — Senza consulenza tecnica d’ufficio solida sul nesso, il giudice può rigettare la domanda risarcitoria.
Nelle cause di responsabilità sanitaria, il nesso causale è il punto di caduta più frequente per l’attore. Puoi avere una CTU che certifica l’errore del medico, una cartella clinica lacunosa e un danno evidente: se non riesci a collegare causalmente quella condotta a quel danno, la domanda risarcitoria non regge. Prima di iscrivere la causa a ruolo, verifica che il perito di parte abbia affrontato questo tema in modo esplicito e argomentato.
La giurisprudenza torna a ribadirlo: senza prova del nesso causale, non scatta il risarcimento. Lo conferma una recente pronuncia commentata da Diritto.it, che richiama un orientamento consolidato della Cassazione in materia di responsabilità medica.
Il contesto normativo
La responsabilità della struttura sanitaria si inquadra nell’art. 1218 c.c. (responsabilità contrattuale), mentre quella del medico dipendente segue l’art. 2043 c.c. dopo la Legge Gelli-Bianco (L. 8 marzo 2017, n. 24). In entrambi i binari, il nesso causale resta un elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria. La Cassazione civile ha fissato il criterio del più probabile che non — probabilità superiore al 50% — come standard probatorio nel processo civile (Cass. Civ. SS.UU. n. 576/2008). Sul versante penale, il criterio è invece quello dell’alto grado di credibilità razionale (beyond reasonable doubt), ma nelle cause civili il primo standard è vincolante e non intercambiabile. La L. 24/2017 (art. 7) ha anche ridisegnato la legittimazione passiva, separando nettamente la posizione della struttura da quella del singolo professionista.
Cosa cambia per lo studio
- Prima di depositare l’atto di citazione, fai redigere al consulente di parte un’analisi specifica sul nesso causale, distinta dall’accertamento dell’errore: sono due valutazioni che devono comparire separatamente nella perizia.
- Nel procedimento di ATP (accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 696-bis c.p.c., previsto dalla L. 24/2017), orienta i quesiti al CTU in modo da ottenere una risposta esplicita sulla causalità, non solo sulla correttezza della condotta.
- Se il CTU nell’ATP non si pronuncia sul nesso, valuta se integrare i quesiti prima del deposito della relazione: recuperare questo elemento in corso di causa è più costoso e meno efficace.
- Nei casi di perdita di chance — dove il nesso causale diretto non è dimostrabile — costruisci la domanda su quel presupposto sin dall’atto introduttivo, quantificando la percentuale di possibilità perduta (Cass. Civ. n. 5641/2018).
- Documenta sempre la cartella clinica completa prima dell’ATP: le lacune documentali possono invertire l’onere della prova a favore del paziente (Cass. Civ. n. 2847/2010), ma solo se eccepite e provate tempestivamente.
Attenzione a
Il rischio più comune è confondere la prova dell’inadempimento con la prova del nesso causale. Un medico può aver sbagliato protocollo e il paziente può aver subìto un danno: se il danno si sarebbe verificato comunque — anche con condotta corretta — il nesso non c’è e il risarcimento non spetta. Molte domande vengono rigettate proprio perché la perizia di parte si concentra sull’errore e trascura questo passaggio.
Secondo rischio: richiedere genericamente il danno biologico senza distinguere la quota causalmente riconducibile all’errore da quella derivante dalla patologia di base. Il giudice non può liquidare in modo globale quando le cause concorrenti sono accertate: serve una percentuale di causalità, e se non la fornisce il tuo perito la fisserà il CTU, spesso in misura riduttiva.
Domande frequenti
Come si prova il nesso causale in una causa per responsabilità medica?
Nel processo civile si applica il criterio del più probabile che non, fissato da Cass. SS.UU. n. 576/2008: la probabilità che l’errore abbia causato il danno deve superare il 50%. La prova si regge quasi sempre sulla CTU; per questo la perizia di parte deve affrontare il nesso in modo esplicito e quantificato, prima ancora di depositare l’atto di citazione.
Cosa succede se il CTU nell’ATP non risponde sul nesso causale?
La relazione risulta incompleta rispetto ai presupposti della domanda risarcitoria. Puoi chiedere al giudice un’integrazione dei quesiti prima del deposito finale, oppure nominare un consulente di parte che colmi il vuoto. Avviare il giudizio di merito senza questa prova espone la domanda a rigetto anche se l’errore medico è accertato.
Si può chiedere il risarcimento per perdita di chance se il nesso causale diretto non è dimostrabile?
Sì, ma la domanda va costruita espressamente su questo presupposto sin dall’atto introduttivo. La perdita di chance richiede di quantificare la percentuale di possibilità terapeutiche perdute per effetto dell’errore. La Cassazione (es. n. 5641/2018) ammette il risarcimento di questa voce, ma il petitum e la causa petendi devono essere distinti dalla domanda di danno biologico diretto.
Fonte di riferimento: Diritto.it