Quando un piano odontoiatrico viene eseguito in modo difettoso, il paziente può agire per responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., con onere della prova alleggerito: deve dimostrare il danno e il nesso causale, mentre al dentista spetta provare che l’inadempimento non dipende da sua colpa. La legge Gelli-Bianco (l. n. 24/2017) si applica anche ai professionisti odontoiatri, incidendo sulla quantificazione del danno e sulla necessità di tentare la mediazione prima del giudizio.
Punti chiave
- Punto 1 — Il dentista risponde ex art. 1218 c.c.: è lui a dover provare l’assenza di colpa professionale.
- Punto 2 — La legge Gelli-Bianco n. 24/2017 si applica agli odontoiatri e impone il tentativo di mediazione preventivo.
- Punto 3 — Il danno risarcibile comprende spese di rifacimento, danno biologico e, se provato, danno esistenziale.
Nei contenziosi per responsabilità odontoiatrica, la struttura probatoria è spesso il terreno decisivo. Il paziente che lamenta un piano di cure eseguito male non deve dimostrare la colpa del professionista: gli basta allegare l’inadempimento e provare il danno subìto. Al dentista — o alla struttura — spetta invece dimostrare di aver eseguito la prestazione a regola d’arte o che l’esito negativo dipende da causa a lui non imputabile.
A confermarlo è una recente pronuncia riportata da Diritto.it, che richiama il principio consolidato in materia di responsabilità medica contrattuale: il giudice ha condannato il dentista al risarcimento del paziente a cui era stato somministrato un piano odontoiatrico eseguito in modo errato, con conseguente necessità di rifacimento delle prestazioni.
Il contesto normativo
Il fondamento è l’art. 1218 c.c., che disciplina la responsabilità del debitore per inadempimento: applicato alla prestazione professionale sanitaria, genera una presunzione relativa di colpa a carico del dentista. La Cass. Civ. SS.UU. n. 577/2008 ha definitivamente chiarito che il paziente deve provare il contratto (o il contatto sociale), il danno e il nesso causale; l’operatore sanitario deve provare l’adempimento o la causa non imputabile.
La legge Gelli-Bianco (l. n. 24/2017) estende il suo perimetro agli odontoiatri iscritti all’albo, con due conseguenze dirette: l’obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile e l’applicazione delle tabelle ministeriali per la liquidazione del danno biologico. Inoltre, per le controversie risarcitorie in ambito sanitario, l’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 impone il tentativo di mediazione come condizione di procedibilità della domanda.
Cosa cambia per lo studio
- Prima di citare in giudizio, verifica che il cliente abbia esperito il tentativo obbligatorio di mediazione: senza, la domanda è improcedibile e rischi la condanna alle spese.
- Acquisisce subito tutta la documentazione clinica — cartella odontoiatrica, preventivo firmato, radiografie, fotografie pre e post intervento — perché il dentista può vincere il giudizio dimostrando la corretta esecuzione con prove documentali.
- Nomina un CTU o un consulente di parte odontoiatra sin dalla fase stragiudiziale: la perizia tecnica è il perno del giudizio e presentarsi al tavolo della mediazione già con una valutazione scritta rafforza la posizione negoziale del cliente.
- Quantifica il danno su tre voci distinte: costo del rifacimento delle prestazioni errate, danno biologico temporaneo e permanente (secondo le tabelle di Milano o Roma, aggiornate al 2024), e danno esistenziale se il paziente dimostra ripercussioni documentate sulla vita di relazione.
- Valuta la legittimazione passiva: se le cure erano state erogate in una clinica odontoiatrica strutturata come società, la responsabilità può coinvolgere sia il professionista sia la struttura, con regimi assicurativi distinti e possibilità di chiamate in causa separate.
Attenzione a
Il rischio più frequente è confondere la difficoltà dell’esito con l’inadempimento. Non ogni risultato estetico o funzionale insoddisfacente equivale a malpractice: se il dentista ha rispettato le linee guida di cui all’art. 5 l. n. 24/2017, può andare esente da responsabilità anche in presenza di un danno. Costruisci la narrativa del ricorso sulla deviazione dalle best practice, non sull’insoddisfazione soggettiva del paziente.
Attenzione anche alla prescrizione: l’azione contrattuale si prescrive in 10 anni dal momento in cui il paziente ha avuto conoscenza del danno e della sua riconducibilità alla condotta del professionista (dies a quo soggettivo, Cass. Civ. n. 26516/2017). Se il piano odontoiatrico si è protratto nel tempo, individua con precisione quando il cliente ha percepito l’inadempimento, perché da quel momento decorre il termine.
Domande frequenti
Chi deve provare la colpa del dentista in caso di piano odontoiatrico errato?
In un rapporto contrattuale, è il dentista a dover dimostrare di aver eseguito la prestazione a regola d’arte o che l’esito negativo dipende da causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.; Cass. SS.UU. n. 577/2008). Il paziente deve provare solo il danno subìto e il nesso causale con la prestazione ricevuta.
La mediazione è obbligatoria prima di fare causa al dentista?
Sì. Per le controversie risarcitorie in materia sanitaria, l’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 impone il tentativo di mediazione come condizione di procedibilità. Presentare il ricorso senza averla esperita espone alla declaratoria di improcedibilità e a una probabile condanna alle spese processuali.
Quali danni si possono chiedere per un piano odontoiatrico eseguito male?
Il risarcimento comprende: il costo del rifacimento delle prestazioni difettose, il danno biologico temporaneo e permanente liquidato secondo le tabelle vigenti, e il danno esistenziale qualora il paziente dimostri ripercussioni documentate sulla vita quotidiana. La legge Gelli-Bianco (l. n. 24/2017) orienta la quantificazione verso le tabelle ministeriali.
Fonte di riferimento: Diritto.it