Quando un paziente peggiora dopo un intervento chirurgico, la struttura risponde se il danneggiato prova il contratto, l’aggravamento e il nesso causale tra prestazione e danno. Spetta invece alla struttura dimostrare che il peggioramento deriva da causa a lei non imputabile, secondo il regime ex art. 1218 c.c. La distinzione tra inadempimento qualificato e complicanza inevitabile è il punto su cui si vince o si perde la causa.
Punti chiave
- Punto 1 — Il paziente prova solo contratto, danno e nesso; la struttura deve discolparsi ex art. 1218 c.c.
- Punto 2 — Il peggioramento post-operatorio non equivale automaticamente a inadempimento della struttura sanitaria.
- Punto 3 — La CTU medico-legale deve isolare la causa del danno rispetto al decorso fisiologicamente atteso.
Chi assiste pazienti danneggiati da interventi chirurgici sa che il nodo cruciale non è dimostrare l’errore in sé, ma costruire correttamente la catena causale tra la condotta della struttura e il peggioramento clinico. Sbagliare l’impostazione del riparto probatorio — anche solo in fase di atto introduttivo — compromette l’intera strategia processuale.
Un recente contributo pubblicato su Diritto.it torna sul tema della responsabilità sanitaria delle strutture ospedaliere, analizzando i presupposti del nesso causale tra intervento chirurgico e aggravamento delle condizioni del paziente.
Il contesto normativo
La responsabilità della struttura sanitaria è contrattuale: nasce dal cosiddetto contratto di spedalità, con la conseguenza che il riparto probatorio segue l’art. 1218 c.c. Il paziente deve allegare il titolo contrattuale, il danno subito e il nesso causale tra prestazione sanitaria e aggravamento. La struttura, per liberarsi, deve provare che l’inadempimento è dipeso da causa a lei non imputabile.
La legge Gelli-Bianco (L. n. 24/2017) ha confermato la natura contrattuale della responsabilità della struttura (art. 7, comma 1) e ha introdotto la responsabilità extracontrattuale del solo medico dipendente nei confronti del paziente. Sul piano del nesso causale, la Cassazione applica il criterio del “più probabile che non” (Cass. Civ. SS.UU. n. 576/2008), che in ambito civile sostituisce la soglia penalistica dell’oltre ogni ragionevole dubbio. La Cass. Civ. n. 28991/2019 ha ulteriormente precisato che il giudice deve valutare tutte le evidenze disponibili, incluse quelle statistico-epidemiologiche.
Cosa cambia per lo studio
- Imposta il ricorso al CTU chiedendo esplicitamente di distinguere tra complicanza prevedibile e statisticamente accettabile e danno causalmente riconducibile a una condotta omissiva o commissiva della struttura.
- Raccogli la documentazione clinica completa prima di notificare l’atto: cartella clinica, consenso informato, protocolli interni della struttura e referti post-operatori. Un’istruttoria lacunosa pesa sul giudizio di nesso causale.
- Verifica se la struttura ha rispettato le linee guida o le buone pratiche richiamate dall’art. 5 L. 24/2017: il discostamento da esse senza giustificazione clinica documentata è un elemento probatorio rilevante.
- In sede di mediazione obbligatoria (condizione di procedibilità ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, applicabile anche alla responsabilità sanitaria), porta già una perizia di parte che quantifichi il danno biologico temporaneo e permanente: accelera la trattativa e rafforza la posizione.
- Considera l’azione diretta contro l’impresa assicuratrice della struttura, resa possibile dall’obbligo assicurativo introdotto dall’art. 10 L. 24/2017, anche se i decreti attuativi non sono ancora pienamente operativi.
Attenzione a
Il rischio più frequente è confondere il peggioramento clinico con la prova dell’inadempimento. Un esito chirurgico negativo non è, di per sé
Domande frequenti
Cosa deve provare il paziente per ottenere il risarcimento dalla struttura sanitaria?
Il paziente deve provare l’esistenza del contratto di spedalità, il danno subito e il nesso causale tra la prestazione della struttura e l’aggravamento clinico. Non deve dimostrare la colpa: spetta alla struttura provare che il peggioramento dipende da causa a lei non imputabile, ai sensi dell’art. 1218 c.c.
Qual è il termine di prescrizione per la responsabilità medica della struttura ospedaliera?
L’azione contrattuale contro la struttura si prescrive in dieci anni ex art. 2946 c.c. Se si agisce anche contro il medico dipendente in via extracontrattuale, il termine scende a cinque anni ex art. 2947 c.c. In caso di azione cumulativa, bisogna calcolare entrambi i termini dalla data in cui il danno era conoscibile.
La mediazione è obbligatoria prima di fare causa per responsabilità medica?
Sì. La mediazione è condizione di procedibilità ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 anche per le controversie di responsabilità sanitaria. Presentarsi senza una perizia di parte che quantifichi il danno indebolisce la posizione negoziale e rallenta l’eventuale accordo.
Fonte di riferimento: Diritto.it