Varianti appalti e collaudo MIT chiarimenti 2023


Il MIT ha fornito due chiarimenti operativi sul Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023): uno riguarda i limiti e le condizioni per introdurre varianti contrattuali in corso di esecuzione, l’altro i requisiti soggettivi dei collaudatori. Chi assiste stazioni appaltanti o imprese appaltatrici deve aggiornare le proprie checklist contrattuali per evitare contestazioni in fase di collaudo o di modifica del contratto.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il MIT ha chiarito i presupposti per ammettere varianti contrattuali durante l’esecuzione dell’appalto.
  • Punto 2 — I requisiti soggettivi dei collaudatori ricevono una lettura restrittiva: verificare la conformità prima della nomina.
  • Punto 3 — Varianti non conformi ai chiarimenti MIT espongono l’ente appaltante a responsabilità erariale e al rischio di contenzioso.

Chi segue contenziosi in materia di appalti pubblici o assiste stazioni appaltanti nella fase esecutiva del contratto ha ora due riferimenti interpretativi precisi da inserire subito nei propri dossier. I chiarimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti toccano due punti critici dell’operatività quotidiana: quando è lecito modificare il contratto in corso d’opera e chi può essere nominato collaudatore.

La notizia arriva da La Gazzetta degli Enti Locali, che riporta due distinti chiarimenti del MIT sul d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), relativi rispettivamente alla disciplina delle varianti e ai requisiti soggettivi dei soggetti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo.

Il contesto normativo

Le varianti in corso di esecuzione trovano la propria disciplina nell’art. 120 del d.lgs. 36/2023, che ne elenca tassativamente i casi ammissibili: circostanze impreviste e imprevedibili, modifiche di valore inferiore alle soglie europee, prestazioni supplementari strettamente necessarie. La norma riproduce e affina quanto già previsto dall’art. 106 del previgente d.lgs. 50/2016, ma introduce margini di flessibilità che il MIT ha ora precisato nei loro confini effettivi. Sul fronte dei collaudatori, l’art. 116 del d.lgs. 36/2023 disciplina la composizione dell’organo di collaudo e i requisiti professionali richiesti, prevedendo che i soggetti nominati siano estranei alla stazione appaltante in determinate condizioni e posseggano competenze tecniche adeguate all’oggetto del contratto.

Cosa cambia per lo studio

  1. Nelle consulenze alle stazioni appaltanti, occorre verificare che ogni variante proposta rientri in una delle fattispecie tipizzate dall’art. 120 d.lgs. 36/2023, documentando puntualmente la causa giustificatrice prima di procedere all’atto aggiuntivo.
  2. Il valore complessivo delle varianti cumulate non deve superare il 50% del valore iniziale del contratto: soglia che il MIT conferma come limite invalicabile, indipendentemente dalla natura delle singole modifiche.
  3. Per la nomina dei collaudatori, la stazione appaltante deve verificare in anticipo i requisiti soggettivi richiesti dall’art. 116 d.lgs. 36/2023: un collaudatore privo dei requisiti rende il collaudo impugnabile e può determinare responsabilità dirigenziale.
  4. Nei contratti già in esecuzione sotto il d.lgs. 50/2016 ma con collaudo ancora pendente, l’applicazione delle norme del nuovo Codice va verificata caso per caso: il MIT non ha fornito una regola transitoria esplicita su questo punto.
  5. In caso di contenzioso su varianti contestate dall’impresa o dalla stazione appaltante, i chiarimenti MIT costituiscono un riferimento interpretativo utilizzabile davanti al TAR o in sede arbitrale, pur non avendo valore normativo vincolante.

Attenzione a

Il rischio principale è approvare varianti motivate in modo generico, senza ancorare la giustificazione a una delle fattispecie tipiche dell’art. 120. La Corte dei conti ha già sanzionato dirigenti per varianti prive di adeguata motivazione tecnica: un parere legale scritto prima dell’atto aggiuntivo non è un optional. Sul fronte del collaudo, nominare un soggetto che non soddisfa i requisiti dell’art. 116 non è un vizio sanabile in corso d’opera: l’intero procedimento di collaudo va rifatto, con evidenti ricadute sui termini contrattuali e sulla liquidazione del saldo.

Domande frequenti

Quali varianti contrattuali sono ammesse nel Codice appalti 2023?

L’art. 120 del d.lgs. 36/2023 ammette varianti per circostanze impreviste e imprevedibili, per modifiche di valore inferiore alle soglie europee e per prestazioni supplementari strettamente necessarie. Il MIT ha chiarito che queste fattispecie sono tassative: qualsiasi variante non riconducibile a uno di questi casi espone la stazione appaltante a responsabilità erariale e al rischio di annullamento dell’atto.

Chi può fare il collaudo negli appalti pubblici secondo il d.lgs. 36/2023?

L’art. 116 del d.lgs. 36/2023 richiede che i collaudatori possiedano competenze tecniche adeguate all’oggetto del contratto e, in determinate condizioni, siano estranei alla stazione appaltante. Il MIT ha confermato una lettura restrittiva dei requisiti soggettivi: la nomina di un soggetto non qualificato rende il collaudo impugnabile e impone la ripetizione dell’intera procedura.

Un chiarimento del MIT sul Codice appalti è vincolante per il TAR?

No, i chiarimenti ministeriali non hanno valore normativo e non vincolano il giudice amministrativo. Tuttavia, il TAR li considera come elemento interpretativo rilevante, soprattutto quando colmano lacune applicative del testo normativo. In sede di contenzioso conviene citarli a supporto della tesi difensiva, ma senza affidarsi ad essi come fonte primaria.

Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali