Il MIT ha fornito due chiarimenti operativi sul Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023): uno riguarda i limiti e le condizioni per introdurre varianti contrattuali in corso di esecuzione, l’altro i requisiti soggettivi dei collaudatori. Chi assiste stazioni appaltanti o imprese appaltatrici deve aggiornare le proprie checklist contrattuali per evitare contestazioni in fase di collaudo o di modifica del contratto.
Punti chiave
- Punto 1 — Il MIT ha chiarito i presupposti per ammettere varianti contrattuali durante l’esecuzione dell’appalto.
- Punto 2 — I requisiti soggettivi dei collaudatori ricevono una lettura restrittiva: verificare la conformità prima della nomina.
- Punto 3 — Varianti non conformi ai chiarimenti MIT espongono l’ente appaltante a responsabilità erariale e al rischio di contenzioso.
Chi segue contenziosi in materia di appalti pubblici o assiste stazioni appaltanti nella fase esecutiva del contratto ha ora due riferimenti interpretativi precisi da inserire subito nei propri dossier. I chiarimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti toccano due punti critici dell’operatività quotidiana: quando è lecito modificare il contratto in corso d’opera e chi può essere nominato collaudatore.
La notizia arriva da La Gazzetta degli Enti Locali, che riporta due distinti chiarimenti del MIT sul d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), relativi rispettivamente alla disciplina delle varianti e ai requisiti soggettivi dei soggetti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo.
Il contesto normativo
Le varianti in corso di esecuzione trovano la propria disciplina nell’art. 120 del d.lgs. 36/2023, che ne elenca tassativamente i casi ammissibili: circostanze impreviste e imprevedibili, modifiche di valore inferiore alle soglie europee, prestazioni supplementari strettamente necessarie. La norma riproduce e affina quanto già previsto dall’art. 106 del previgente d.lgs. 50/2016, ma introduce margini di flessibilità che il MIT ha ora precisato nei loro confini effettivi. Sul fronte dei collaudatori, l’art. 116 del d.lgs. 36/2023 disciplina la composizione dell’organo di collaudo e i requisiti professionali richiesti, prevedendo che i soggetti nominati siano estranei alla stazione appaltante in determinate condizioni e posseggano competenze tecniche adeguate all’oggetto del contratto.
Cosa cambia per lo studio
- Nelle consulenze alle stazioni appaltanti, occorre verificare che ogni variante proposta rientri in una delle fattispecie tipizzate dall’art. 120 d.lgs. 36/2023, documentando puntualmente la causa giustificatrice prima di procedere all’atto aggiuntivo.
- Il valore complessivo delle varianti cumulate non deve superare il 50% del valore iniziale del contratto: soglia che il MIT conferma come limite invalicabile, indipendentemente dalla natura delle singole modifiche.
- Per la nomina dei collaudatori, la stazione appaltante deve verificare in anticipo i requisiti soggettivi richiesti dall’art. 116 d.lgs. 36/2023: un collaudatore privo dei requisiti rende il collaudo impugnabile e può determinare responsabilità dirigenziale.
- Nei contratti già in esecuzione sotto il d.lgs. 50/2016 ma con collaudo ancora pendente, l’applicazione delle norme del nuovo Codice va verificata caso per caso: il MIT non ha fornito una regola transitoria esplicita su questo punto.
- In caso di contenzioso su varianti contestate dall’impresa o dalla stazione appaltante, i chiarimenti MIT costituiscono un riferimento interpretativo utilizzabile davanti al TAR o in sede arbitrale, pur non avendo valore normativo vincolante.
Attenzione a
Il rischio principale è approvare varianti motivate in modo generico, senza ancorare la giustificazione a una delle fattispecie tipiche dell’art. 120. La Corte dei conti ha già sanzionato dirigenti per varianti prive di adeguata motivazione tecnica: un parere legale scritto prima dell’atto aggiuntivo non è un optional. Sul fronte del collaudo, nominare un soggetto che non soddisfa i requisiti dell’art. 116 non è un vizio sanabile in corso d’opera: l’intero procedimento di collaudo va rifatto, con evidenti ricadute sui termini contrattuali e sulla liquidazione del saldo.
Domande frequenti
Quali varianti contrattuali sono ammesse nel Codice appalti 2023?
L’art. 120 del d.lgs. 36/2023 ammette varianti per circostanze impreviste e imprevedibili, per modifiche di valore inferiore alle soglie europee e per prestazioni supplementari strettamente necessarie. Il MIT ha chiarito che queste fattispecie sono tassative: qualsiasi variante non riconducibile a uno di questi casi espone la stazione appaltante a responsabilità erariale e al rischio di annullamento dell’atto.
Chi può fare il collaudo negli appalti pubblici secondo il d.lgs. 36/2023?
L’art. 116 del d.lgs. 36/2023 richiede che i collaudatori possiedano competenze tecniche adeguate all’oggetto del contratto e, in determinate condizioni, siano estranei alla stazione appaltante. Il MIT ha confermato una lettura restrittiva dei requisiti soggettivi: la nomina di un soggetto non qualificato rende il collaudo impugnabile e impone la ripetizione dell’intera procedura.
Un chiarimento del MIT sul Codice appalti è vincolante per il TAR?
No, i chiarimenti ministeriali non hanno valore normativo e non vincolano il giudice amministrativo. Tuttavia, il TAR li considera come elemento interpretativo rilevante, soprattutto quando colmano lacune applicative del testo normativo. In sede di contenzioso conviene citarli a supporto della tesi difensiva, ma senza affidarsi ad essi come fonte primaria.
Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali