Bandi tipo ANAC e intelligenza artificiale nelle gare


ANAC ha aggiornato due bandi tipo per includere clausole e criteri legati all’uso dell’intelligenza artificiale nelle gare d’appalto pubbliche. Chi assiste stazioni appaltanti o imprese concorrenti deve verificare da subito se i modelli di gara in uso sono allineati ai nuovi schemi. I bandi tipo ANAC hanno valore di atti di regolazione generale e il loro mancato recepimento espone a vizi procedurali impugnabili.

Punti chiave

  • Punto 1 — I nuovi bandi tipo ANAC introducono clausole specifiche sull’uso dell’IA nelle gare d’appalto pubbliche.
  • Punto 2 — Le stazioni appaltanti che non recepiscono i bandi tipo rischiano vizi di legittimità impugnabili al TAR.
  • Punto 3 — Le imprese concorrenti possono eccepire la difformità del bando rispetto allo schema ANAC già in fase di gara.

Chi assiste stazioni appaltanti o imprese nelle gare pubbliche deve aggiornare i propri checklist operative: ANAC ha modificato due bandi tipo e ha inserito disposizioni relative all’intelligenza artificiale. Non si tratta di un aggiornamento marginale — i bandi tipo vincolano le stazioni appaltanti ai sensi dell’art. 47 d.lgs. 36/2023, e la difformità da essi è motivo di impugnazione davanti al TAR.

La notizia è riportata da La Gazzetta degli Enti Locali: ANAC ha adottato una versione aggiornata di due propri bandi tipo, introducendo per la prima volta criteri e clausole riferite all’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale nell’esecuzione dei contratti pubblici.

Il contesto normativo

Il nuovo Codice dei contratti pubblici — d.lgs. 36/2023 — ha rafforzato il ruolo regolatorio di ANAC rispetto al previgente d.lgs. 50/2016. L’art. 47 del d.lgs. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti qualificate devono utilizzare i bandi tipo, i capitolati e i contratti tipo predisposti da ANAC, salvo motivata e documentata deroga da indicare negli atti di gara. Il Consiglio di Stato, con sent. n. 7411/2023, ha confermato che la discostanza ingiustificata da un bando tipo ANAC integra un vizio di legittimità dell’atto presupposto, censurabile in sede giurisdizionale. Sul fronte IA, il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) — applicabile per fasi a partire dal 2 febbraio 2025 — classifica alcuni sistemi di IA ad alto rischio nei settori dell’amministrazione pubblica, con ricadute dirette sulle specifiche tecniche inseribili nei bandi.

Cosa cambia per lo studio

  1. Verifica immediata dei bandi in corso: se stai assistendo una stazione appaltante che ha già pubblicato o sta per pubblicare un bando, controlla se il modello adottato è ancora conforme agli schemi ANAC aggiornati. Una difformità rilevata in anticipo si corregge con rettifica; rilevata dopo l’aggiudicazione, genera contenzioso.
  2. Nuovi criteri di valutazione dell’offerta tecnica: i bandi tipo aggiornati prevedono criteri premiali o requisiti minimi legati all’impiego di sistemi IA nell’esecuzione. Chi assiste imprese concorrenti deve valutare se l’offerta tecnica del cliente è strutturata per intercettare quei punteggi.
  3. Clausole di esecuzione contrattuale: l’IA non entra solo nei criteri di aggiudicazione ma anche nelle condizioni di esecuzione. Verifica se il capitolato speciale prevede obblighi di trasparenza algoritmica o requisiti di conformità all’AI Act per il fornitore.
  4. Motivazione della deroga: se la stazione appaltante sceglie di non adottare le clausole IA previste dal bando tipo, l’art. 47 d.lgs. 36/2023 impone una motivazione espressa negli atti. Assenza di motivazione equivale a vizio autonomamente impugnabile.
  5. Aggiornamento della consulenza stragiudiziale: i pareri che stai rilasciando su procedure già avviate vanno riesaminati alla luce dei nuovi schemi, soprattutto se l’appalto riguarda servizi digitali o forniture tecnologiche.

Attenzione a

Non confondere bando tipo con atto vincolante assoluto. La deroga è consentita, ma deve essere motivata per iscritto e resa pubblica negli atti di gara. Molte stazioni appaltanti omettono questa motivazione considerando i bandi tipo come mere linee guida: un errore che espone l’intera procedura a impugnazione da parte di qualunque concorrente interessato, anche per vizi non connessi all’IA.

Attenzione alla sovrapposizione con l’AI Act. Le clausole IA inserite nei bandi tipo devono essere coerenti con il Regolamento UE 2024/1689. Se un bando impone l’uso di un sistema IA classificabile come ad alto rischio senza prevedere le garanzie richieste dall’AI Act, l’appalto nasce con un vizio di compatibilità europea che può essere sollevato sia in sede di precontenzioso ANAC sia davanti al TAR.

Domande frequenti

I bandi tipo ANAC sono obbligatori per tutte le stazioni appaltanti?

L’art. 47 d.lgs. 36/2023 impone l’uso dei bandi tipo alle stazioni appaltanti qualificate. La deroga è ammessa ma deve essere motivata espressamente negli atti di gara. L’omissione della motivazione rende il bando impugnabile indipendentemente dal merito delle scelte operate dalla stazione appaltante.

Come si impugna un bando difforme dallo schema tipo ANAC?

Il bando si impugna davanti al TAR competente entro 30 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 120 c.p.a. La difformità dal bando tipo ANAC costituisce vizio di legittimità dell’atto presupposto. Il Consiglio di Stato con sent. n. 7411/2023 ha confermato questa linea, anche in assenza di aggiudicazione definitiva.

L’AI Act europeo impatta già sulle gare d’appalto italiane?

Il Regolamento UE 2024/1689 è entrato in vigore il 1° agosto 2024 con applicazione progressiva. Dal 2 febbraio 2025 si applicano le disposizioni sui sistemi IA vietati. Per le gare che prevedono forniture o servizi con componente IA, il capitolato deve già oggi essere verificato rispetto alla classificazione del rischio prevista dall’AI Act.

Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali