Pedagogisti ed educatori extra UE negli albi professionali italiani


La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il requisito di reciprocità per l’iscrizione agli albi di pedagogisti ed educatori professionali da parte di cittadini extra UE. Chi assiste clienti stranieri che operano in questi settori — o enti pubblici e privati che li impiegano — deve aggiornare le proprie valutazioni sulla loro posizione professionale. La sentenza apre la strada a iscrizioni finora negate e, in parallelo, a potenziali richieste risarcitorie per i danni subiti nel periodo di esclusione.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il requisito di reciprocità per pedagogisti ed educatori extra UE è incostituzionale.
  • Punto 2 — I cittadini extra UE possono ora iscriversi agli albi professionali italiani del settore.
  • Punto 3 — Chi ha subito dinieghi nel periodo pregresso può valutare azioni risarcitorie.

Se assisti professionisti stranieri provenienti da paesi extra UE che operano in ambito educativo o pedagogico, o enti che li impiegano, la loro posizione rispetto agli albi professionali italiani va rivalutata da subito. Il requisito di reciprocità — cioè la condizione per cui lo stato di provenienza doveva garantire analogo accesso ai professionisti italiani — è stato eliminato dalla Corte Costituzionale per le categorie di pedagogista e educatore professionale.

La notizia arriva da Diritto.it: la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma che subordinava l’iscrizione agli albi di pedagogisti ed educatori al rispetto della reciprocità da parte del paese d’origine del richiedente extra UE.

Il contesto normativo

La legge 205/2017 (commi 594 e seguenti) ha istituito gli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali, affidandone la gestione agli ordini provinciali. L’accesso era disciplinato con rinvio alle norme generali sulle professioni regolamentate, tra cui l’art. 2 del d.lgs. 206/2007 — che recepisce la direttiva 2005/36/CE — e, per i cittadini extra UE, il requisito di reciprocità previsto dall’art. 37 del T.U. sull’immigrazione (d.lgs. 286/1998). La Corte Costituzionale, con la sentenza oggetto della notizia, ha ritenuto tale condizione incompatibile con i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza (artt. 3 e 35 Cost.), nella misura in cui penalizza il lavoratore straniero per una circostanza — le scelte normative del suo paese d’origine — del tutto estranea alla sua capacità professionale.

Cosa cambia per lo studio

  1. Un cittadino extra UE in possesso dei titoli di studio richiesti dalla legge 205/2017 può ora presentare domanda di iscrizione all’albo senza che la commissione possa opporre il difetto di reciprocità.
  2. Gli ordini provinciali che hanno adottato provvedimenti di diniego fondati esclusivamente sulla mancanza di reciprocità devono considerare quei dinieghi privi di base legale a partire dalla pubblicazione della sentenza della Consulta.
  3. Chi ha subito un diniego nei mesi o anni precedenti può valutare un ricorso al TAR per l’annullamento del provvedimento e, in parallelo, una domanda risarcitoria per il danno da mancato esercizio della professione.
  4. Gli enti datori di lavoro — scuole paritarie, cooperative sociali, comuni — che hanno rinunciato ad assumere professionisti extra UE per ragioni legate all’impossibilità di iscrizione all’albo devono aggiornare le proprie politiche di recruitment.
  5. In sede di consulenza contrattuale o di due diligence su enti del terzo settore, verifica se vi siano lavoratori extra UE inquadrati in modo non corrispondente al titolo professionale per effetto del pregresso ostacolo all’iscrizione: la regolarizzazione ora è praticabile.

Attenzione a

Non confondere questo intervento della Consulta con una liberalizzazione generale dell’accesso agli albi per i cittadini extra UE: la sentenza riguarda specificamente pedagogisti ed educatori professionali. Per le altre professioni regolamentate il requisito di reciprocità resta in vigore salvo diversa pronuncia o intervento legislativo. Applicare per analogia questa sentenza ad altri albi è una strategia difendibile ma non ancora consolidata, e va presentata come tale al cliente.

Attenzione anche ai termini di impugnazione: se il diniego di iscrizione è diventato definitivo per mancata impugnazione nei 60 giorni davanti al TAR, la strada risarcitoria è quella civile ordinaria o quella del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, non il ricorso al TAR. Valuta caso per caso quale strumento è ancora percorribile.

Domande frequenti

Un pedagogista extracomunitario può iscriversi all’albo italiano dopo la sentenza della Corte Costituzionale?

Sì. La Corte Costituzionale ha eliminato il requisito di reciprocità per pedagogisti ed educatori professionali extra UE. Chi possiede i titoli richiesti dalla legge 205/2017 può presentare domanda di iscrizione all’ordine provinciale competente e l’eventuale diniego fondato sulla sola mancanza di reciprocità sarebbe illegittimo.

Chi ha ricevuto un diniego di iscrizione all’albo dei pedagogisti per mancanza di reciprocità può chiedere un risarcimento?

È possibile valutarlo. Se il diniego non è ancora definitivo, il ricorso al TAR per annullamento e risarcimento del danno da mancato esercizio della professione è la via principale. Se il provvedimento è diventato definitivo per decorso dei termini, resta percorribile l’azione civile ordinaria o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La sentenza sui pedagogisti extra UE si applica anche ad altre professioni regolamentate come psicologi o assistenti sociali?

No, non direttamente. La pronuncia della Consulta riguarda in modo specifico pedagogisti ed educatori professionali iscritti agli albi istituiti dalla legge 205/2017. Per le altre professioni regolamentate il requisito di reciprocità ex art. 37 d.lgs. 286/1998 rimane vigente, salvo futuri interventi legislativi o nuove pronunce della Corte Costituzionale.

Fonte di riferimento: Diritto.it