Uso di IA negli appalti pubblici va dichiarato obbligatoriamente


Nelle gare d’appalto pubbliche, l’uso di strumenti di intelligenza artificiale nella predisposizione dell’offerta o della documentazione tecnica deve essere dichiarato esplicitamente dalla stazione appaltante o dall’operatore economico che ne fa uso. La mancata dichiarazione può esporre l’offerta a esclusione o a contestazioni in sede di verifica dell’anomalia. Chi assiste imprese nelle procedure a evidenza pubblica deve aggiornare i propri checklist documentali e i contratti di mandato per coprire questo nuovo adempimento.

Punti chiave

  • Punto 1 — L’uso di IA nella predisposizione delle offerte deve essere dichiarato espressamente in gara.
  • Punto 2 — L’omessa dichiarazione può configurare un vizio documentale con rischio di esclusione.
  • Punto 3 — I legali che assistono imprese in gare pubbliche devono aggiornare i protocolli di due diligence.

Se assisti imprese in procedure a evidenza pubblica, aggiungi subito una voce alla checklist pre-offerta: l’uso di intelligenza artificiale nella preparazione della documentazione di gara va dichiarato. Non si tratta di una formalità opzionale, ma di un requisito che incide sulla regolarità dell’offerta e può determinarne l’esclusione in fase di verifica.

La notizia è segnalata da La Gazzetta degli Enti Locali: le stazioni appaltanti stanno iniziando a richiedere — o a prescrivere nei disciplinari — una dichiarazione esplicita sull’eventuale impiego di strumenti IA nella fase di elaborazione dell’offerta tecnica ed economica.

Il contesto normativo

Il quadro di riferimento si innesta nel d.lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici), in particolare negli artt. 94 e 95 che disciplinano i requisiti di partecipazione e le cause di esclusione, e nell’art. 110 che regola la verifica dell’anomalia dell’offerta. L’obbligo dichiarativo sull’uso di IA si lega inoltre al principio di trasparenza e par condicio codificato nell’art. 10 del d.lgs. 36/2023, nonché alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali sui sistemi automatizzati decisionali. A livello europeo, il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), in vigore dal 2 agosto 2024, classifica alcuni usi dell’IA nei contratti pubblici come sistemi ad alto rischio, imponendo obblighi di trasparenza che gli Stati membri devono recepire anche a livello procedurale.

Sul piano giurisprudenziale, il TAR Lazio ha già affrontato questioni legate all’uso di strumenti automatizzati nella formazione degli atti di gara, ribadendo che qualsiasi elemento idoneo a incidere sulla genuinità e sull’imputabilità dell’offerta deve essere portato a conoscenza della stazione appaltante.

Cosa cambia per lo studio

  1. Revisione dei disciplinari e dei capitolati: se segui stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti di gara, inserisci una clausola specifica che richieda la dichiarazione sull’uso di IA, con indicazione dello strumento utilizzato e della parte dell’offerta generata o supportata da esso.
  2. Aggiornamento del mandato professionale verso le imprese: chi assiste operatori economici deve contrattualmente farsi carico di informarli dell’obbligo dichiarativo prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
  3. Verifica in sede di subprocedimento di anomalia: nella fase di giustificazione dell’offerta anomala (art. 110 d.lgs. 36/2023), l’uso non dichiarato di IA può essere contestato dalla stazione appaltante come elemento che mina l’affidabilità delle stime fornite.
  4. Rischio di esclusione per falsa dichiarazione: se l’impresa dichiara il falso sull’uso di IA, si espone all’esclusione ai sensi dell’art. 94, comma 5, d.lgs. 36/2023 e all’iscrizione nel casellario ANAC, con effetti interdittivi sulla partecipazione a future gare.
  5. Adeguamento ai requisiti AI Act: per gare che rientrano nell’ambito dei sistemi IA ad alto rischio ex Allegato III del Regolamento UE 2024/1689, la documentazione tecnica dell’IA utilizzata potrebbe dover essere allegata all’offerta o resa disponibile su richiesta.

Attenzione a

Dichiarazione generica o tardiva. Non basta dichiarare «abbiamo usato strumenti digitali». La dichiarazione deve specificare quale sistema IA è stato impiegato e su quali sezioni dell’offerta ha inciso. Una dichiarazione vaga espone comunque l’impresa a contestazioni in sede di verifica e non sana il vizio.

Assenza di disciplina transitoria nei bandi già pubblicati. Molte stazioni appaltanti non hanno ancora aggiornato i loro modelli di disciplinare. Se il bando non lo prevede espressamente, l’assenza dell’obbligo scritto non esclude il rischio: il principio di trasparenza dell’art. 10 d.lgs. 36/2023 opera comunque. Consiglia al cliente di inserire la dichiarazione in via cautelativa, anche in assenza di un campo dedicato.

Domande frequenti

Un’impresa deve dichiarare l’uso di ChatGPT per scrivere l’offerta tecnica?

Sì. Se uno strumento di IA generativa ha contribuito alla redazione dell’offerta tecnica, la dichiarazione è necessaria per garantire la trasparenza richiesta dall’art. 10 del d.lgs. 36/2023. L’omissione può essere contestata in sede di verifica dell’anomalia o configurare una falsa dichiarazione con conseguente esclusione e segnalazione ad ANAC.

Cosa rischia un’impresa che non dichiara l’uso di IA in una gara d’appalto?

Rischia l’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 94, comma 5, d.lgs. 36/2023 per falsa dichiarazione, con possibile annotazione nel casellario ANAC e conseguente interdizione temporanea dalla partecipazione ad altre procedure. Il rischio si concretizza soprattutto nella fase di verifica dell’anomalia dell’offerta.

Il bando non parla di IA: l’impresa deve comunque dichiararne l’uso?

In via cautelativa, sì. Il principio di trasparenza e par condicio codificato nel d.lgs. 36/2023 opera indipendentemente da una clausola specifica nel disciplinare. Inserire una dichiarazione spontanea — anche in forma di nota allegata all’offerta — tutela l’impresa da contestazioni successive e dimostra buona fede procedurale.

Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali