Le linee guida AGID sull’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione introducono obblighi specifici per chi redige o assiste nella stesura di capitolati e contratti ICT con enti pubblici. Chi assiste stazioni appaltanti o fornitori di soluzioni digitali deve aggiornare schemi contrattuali, clausole di conformità e requisiti tecnici minimi. Ignorare queste indicazioni espone i clienti a esclusioni dalla gara o a contestazioni in fase di esecuzione del contratto.
Punti chiave
- Punto 1 — I capitolati per forniture IA alla PA devono ora recepire i requisiti tecnici AGID, pena possibili vizi di legittimità.
- Punto 2 — Le linee guida AGID si inseriscono nel quadro del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), già in vigore dal 1° agosto 2024.
- Punto 3 — Lo studio che assiste fornitori ICT pubblici deve verificare la conformità dei sistemi IA già in fase precontrattuale.
Se assisti stazioni appaltanti o aziende che forniscono soluzioni digitali alla PA, le nuove linee guida AGID sull’intelligenza artificiale cambiano il perimetro di ciò che devi verificare prima di firmare qualsiasi contratto. Non si tratta di raccomandazioni di stile: definiscono standard tecnici e procedurali che incidono direttamente sulla validità e sull’esecuzione degli appalti ICT. Aggiornare i tuoi schemi contrattuali non è più un’opzione differibile.
AGID ha pubblicato linee guida specifiche per disciplinare lo sviluppo e l’acquisizione di sistemi basati su intelligenza artificiale da parte delle pubbliche amministrazioni italiane. Il documento, disponibile sul portale AGID e ripreso da GazzettaEntiLocali, interviene su due piani: le modalità di sviluppo interno di soluzioni IA e i criteri per l’acquisto di prodotti e servizi IA da fornitori privati.
Il contesto normativo
Le linee guida AGID trovano il loro ancoraggio normativo principale nel Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), entrato in vigore il 1° agosto 2024, e nel Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 36/2023. L’art. 19 del d.lgs. 36/2023 impone alle stazioni appaltanti di definire requisiti tecnici nei documenti di gara coerenti con la normativa vigente: le specifiche AGID diventano quindi parte del quadro che il RUP deve rispettare nella predisposizione del capitolato. Sul fronte europeo, l’art. 6 dell’AI Act classifica i sistemi IA ad alto rischio — categoria che include molte applicazioni PA — e impone obblighi di trasparenza, registrazione e valutazione della conformità che ora si riflettono anche sui contratti pubblici italiani.
Cosa cambia per lo studio
- Capitolati da riscrivere: le clausole tecniche sulle forniture IA devono esplicitare la classificazione del sistema secondo l’AI Act (alto rischio, limitato rischio, minimale rischio) e i relativi obblighi di conformità. Un capitolato generico espone l’ente a ricorsi al TAR per carenza di requisiti essenziali.
- Due diligence precontrattuale più estesa: chi assiste fornitori ICT deve ora includere nella fase precontrattuale la verifica della documentazione tecnica prevista dall’AI Act (art. 11) — registri di trasparenza, valutazioni di rischio, log di sistema — prima ancora di entrare nella procedura di gara.
- Clausole di adeguamento continuo: le linee guida AGID contemplano l’evoluzione dei sistemi IA nel tempo. I contratti pluriennali devono prevedere meccanismi di aggiornamento della conformità, con penali calibrate su scostamenti dagli standard tecnici aggiornati.
- Responsabilità dell’ente in fase di esecuzione: la PA non è esentata dalla responsabilità per i risultati prodotti da sistemi IA che ha acquisito e dispiegato. Questo amplia il profilo di rischio del tuo cliente-ente e richiede clausole di manleva specifiche verso il fornitore, distinte da quelle standard del d.lgs. 36/2023.
- Contenziosi in crescita: le prime gare strutturate con questi requisiti genereranno impugnative. Monitorare la giurisprudenza del TAR Lazio e del TAR Lombardia sui requisiti tecnici nei bandi ICT diventa un’attività ricorrente.
Attenzione a
Non confondere le linee guida AGID con atti vincolanti in senso stretto. Sul piano formale sono atti di indirizzo tecnico, ma la loro mancata osservanza nei capitolati può costituire un vizio del bando censurabile in sede di ricorso. Il TAR ha già riconosciuto in più occasioni che le indicazioni AGID integrano la nozione di «regola tecnica» rilevante ai fini della legittimità degli atti di gara.
Attenzione alla sovrapposizione temporale tra AI Act e linee guida nazionali. L’AI Act prevede un regime transitorio scaglionato: i divieti assoluti sono applicabili dal 2 febbraio 2025, gli obblighi per i sistemi ad alto rischio dal 2 agosto 2026. I contratti siglati oggi con esecuzione pluriennale devono anticipare questi adeguamenti con clausole sospensive o di rinegoziazione, altrimenti il fornitore si troverà inadempiente per causa normativa sopravvenuta senza strumenti contrattuali di tutela.
Domande frequenti
Le linee guida AGID sull’IA sono obbligatorie nei bandi pubblici?
Le linee guida AGID non sono regolamenti vincolanti in senso formale, ma integrano la nozione di regola tecnica rilevante per la legittimità dei bandi. La loro omissione nei capitolati può fondare un ricorso al TAR per carenza di requisiti essenziali, soprattutto alla luce dell’art. 19 del d.lgs. 36/2023 che impone coerenza con la normativa vigente.
Come si classificano i sistemi IA ad alto rischio nell’AI Act per gli appalti PA?
L’art. 6 del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) classifica come ad alto rischio i sistemi IA usati in ambiti critici, tra cui amministrazione pubblica, accesso a servizi pubblici e gestione di infrastrutture. Per questi sistemi scattano gli obblighi di documentazione tecnica (art. 11 AI Act), registrazione e valutazione della conformità, che devono essere riportati nei capitolati.
Cosa succede ai contratti ICT già firmati con la PA se cambiano le regole sull’IA?
I contratti pluriennali già stipulati senza clausole di adeguamento normativo espongono il fornitore a un inadempimento per causa sopravvenuta non coperto contrattualmente. Occorre verificare se il contratto prevede meccanismi di rinegoziazione o sospensione. In assenza, si può valutare il ricorso all’art. 1467 c.c. per eccessiva onerosità sopravvenuta, ma il percorso giudiziale è incerto.
Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali