Dal 7 aprile 2026, la legge n. 34/2026 ha integrato l’obbligo di informativa scritta sulla sicurezza per i lavoratori in smart working direttamente nel D.Lgs. 81/2008, superando il solo rinvio all’art. 22 della legge n. 81/2017. Chi assiste enti pubblici o datori di lavoro nel settore pubblico deve verificare immediatamente l’adeguamento dei modelli di accordo individuale e dei documenti di valutazione dei rischi. L’inadempimento espone ora a responsabilità diretta ai sensi del testo unico sulla sicurezza, con sanzioni più chiare e azionabili.
Punti chiave
- Dal 7 aprile 2026 l’informativa sicurezza nello smart working pubblico è obbligo nel D.Lgs. 81/2008.
- L’art. 22 della legge n. 81/2017 resta base sostanziale ma l’enforcement passa al T.U. sicurezza.
- Gli accordi individuali di lavoro agile vanno aggiornati per includere la nuova informativa scritta obbligatoria.
Chi assiste enti pubblici o amministrazioni nella gestione del personale ha un nuovo adempimento da calendarizzare: dal 7 aprile 2026 l’informativa scritta sulla sicurezza per i lavoratori in smart working non è più un obbligo «parallelo», ma è entrata nel corpo del D.Lgs. 81/2008. Questo significa che la vigilanza, le sanzioni e il regime di responsabilità sono ora quelli del testo unico sulla sicurezza sul lavoro, non più quelli — più sfumati — della legge n. 81/2017.
La novità arriva con la legge n. 34/2026, in vigore dal 7 aprile 2026, che ha recepito nel D.Lgs. 81/2008 l’obbligo già previsto dall’art. 22 della legge n. 81/2017 in materia di informativa ai lavoratori agili sulle condizioni di sicurezza della prestazione resa al di fuori dei locali aziendali.
Il contesto normativo
Fino al 6 aprile 2026, l’obbligo di consegnare l’informativa scritta sui rischi specifici connessi alla modalità di lavoro agile trovava la sua unica sede normativa nell’art. 22 della legge n. 81/2017. Quella disposizione imponeva al datore di lavoro — pubblico o privato — di garantire la sicurezza del lavoratore che opera fuori sede, consegnando un’informativa almeno annuale sulle norme generali e specifiche da rispettare. Tuttavia, l’apparato sanzionatorio della legge n. 81/2017 è meno stringente rispetto a quello del D.Lgs. 81/2008, il che lasciava ampi margini di inerzia nei fatti. Con la legge n. 34/2026, l’obbligo è ora disciplinato anche all’interno del testo unico: ne consegue che l’inosservanza potrà essere contestata dagli organi di vigilanza (ASL, Ispettorato del Lavoro) con le procedure e le sanzioni tipiche del D.Lgs. 81/2008.
Cosa cambia per lo studio
- Revisione degli accordi individuali di lavoro agile: ogni accordo stipulato con dipendenti pubblici in smart working deve ora attestare l’avvenuta consegna dell’informativa sicurezza conforme al D.Lgs. 81/2008. I modelli standard adottati prima del 7 aprile 2026 vanno aggiornati.
- Aggiornamento del DVR: il Documento di Valutazione dei Rischi degli enti pubblici deve mappare esplicitamente i rischi connessi al lavoro agile, con riferimento alle postazioni remote. Senza questo passaggio, l’informativa consegnata al lavoratore risulta priva di base sostanziale.
- Periodicità dell’informativa: l’art. 22, legge n. 81/2017 prevedeva già una cadenza almeno annuale. La ricodifica nel D.Lgs. 81/2008 rafforza questo requisito: tenere traccia documentale di ogni consegna è ora indispensabile in caso di ispezione.
- Responsabilità del dirigente pubblico: nel settore pubblico il datore di lavoro ai fini del D.Lgs. 81/2008 è il dirigente con poteri di gestione. Con la nuova legge, l’esposizione a sanzioni penali e amministrative per omessa informativa riguarda direttamente quella figura, non l’ente in astratto.
- Consulenza alle PA: chi assiste enti locali o amministrazioni centrali deve inserire la verifica di conformità alla legge n. 34/2026 in qualsiasi audit su contratti di lavoro o revisione dei regolamenti interni sul lavoro agile.
Attenzione a
Non confondere il piano del diritto privato con quello pubblico. La legge n. 81/2017 si applica a tutti i datori di lavoro, ma le PA hanno già normativa speciale (d.lgs. n. 165/2001) che regola l’accordo individuale di smart working. La legge n. 34/2026 interviene sul profilo sicurezza, non sull’organizzazione del rapporto: i due livelli restano distinti e vanno gestiti separatamente nei documenti contrattuali.
Attenzione alla retroattività degli accordi in corso. Gli accordi di lavoro agile già in essere al 7 aprile 2026 non si rinnovano automaticamente: l’informativa aggiornata va consegnata e documentata anche per i rapporti già attivi, senza aspettare la scadenza naturale dell’accordo. Un’ispezione successiva al 7 aprile valuterà la conformità a partire da quella data.
Domande frequenti
La legge 34/2026 si applica anche ai dipendenti pubblici in smart working già assunti?
Sì. La legge n. 34/2026 non distingue tra rapporti nuovi e preesistenti. Dal 7 aprile 2026 tutti i lavoratori pubblici in smart working devono aver ricevuto l’informativa scritta aggiornata conforme al D.Lgs. 81/2008. L’adeguamento va documentato anche per gli accordi già in corso, senza attendere la loro scadenza o rinnovo.
Quali sanzioni prevede il D.Lgs. 81/2008 per omessa informativa sicurezza smart working?
Con l’integrazione operata dalla legge n. 34/2026, l’omessa consegna dell’informativa rientra nell’apparato sanzionatorio del D.Lgs. 81/2008. Ciò comporta sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, profili di responsabilità penale a carico del dirigente pubblico individuato come datore di lavoro ai sensi del testo unico sulla sicurezza.
Va aggiornato il DVR per includere i rischi del lavoro agile dopo la legge 34/2026?
Sì. Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere integrato con una sezione dedicata ai rischi specifici delle postazioni di lavoro remote. Senza questa integrazione, l’informativa consegnata al lavoratore risulta formalmente priva di supporto valutativo, rendendo l’adempimento contestabile in sede ispettiva.
Fonte di riferimento: Giuricivile