Con la risoluzione n. 15/2026, l’Agenzia delle Entrate ha ridenominato i codici tributo relativi al regime CFC nel modello F24, allineandoli alle modifiche apportate al TUIR. I codici già introdotti nel 2024 restano operativi ma cambiano denominazione, con effetti diretti sulla compilazione dei modelli di versamento per i clienti con controllate estere. Chi assiste società con partecipazioni in giurisdizioni a fiscalità privilegiata deve verificare immediatamente i codici in uso per evitare versamenti errati o comunicazioni difformi.
Punti chiave
- Punto 1 — La risoluzione AdE n. 15/2026 ridenomina i codici tributo CFC già introdotti nel 2024 nel modello F24.
- Punto 2 — Le modifiche recepiscono le novità normative sul regime CFC contenute nel TUIR.
- Punto 3 — I professionisti devono aggiornare i riferimenti ai codici tributo nei software gestionali e nei mandati.
Se assisti società italiane con controllate estere, dal 2026 i codici tributo da usare nel modello F24 per il regime CFC hanno nuove denominazioni. Non si tratta di codici nuovi: quelli già in vigore dal 2024 vengono semplicemente ridenominati per rispecchiare la disciplina aggiornata del TUIR. Ma un errore di compilazione sul modello di versamento resta un problema concreto, anche se formale.
L’Agenzia delle Entrate ha formalizzato questa operazione con la risoluzione n. 15/2026, intervenendo sul modello F24 per adeguarlo alle più recenti modifiche normative sul regime delle imprese estere controllate (CFC). L’intervento riguarda i codici introdotti nel corso del 2024, ora aggiornati nella denominazione per allinearli alla nuova disciplina del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
Il contesto normativo
Il regime CFC trova la propria fonte nell’art. 167 del TUIR (d.P.R. n. 917/1986), che disciplina la tassazione per trasparenza dei redditi prodotti da società controllate estere residenti in Stati a fiscalità privilegiata o prive di sostanza economica. La norma è stata oggetto di significative modifiche negli ultimi anni, anche in attuazione della Direttiva ATAD (Dir. UE 2016/1164), recepita in Italia con il d.lgs. n. 142/2018. Le ultime novità al TUIR, cui la risoluzione n. 15/2026 si allinea, hanno ridefinito i presupposti applicativi e le modalità di calcolo dell’imposta, rendendo necessario un aggiornamento della codifica nei modelli di pagamento.
Cosa cambia per lo studio
- Verifica i codici tributo attualmente utilizzati nei software gestionali del tuo studio o del commercialista di riferimento: la denominazione cambia e i sistemi automatici potrebbero non aggiornarsi in tempo reale.
- Controlla tutti i mandati e le deleghe F24 già predisposte per i prossimi versamenti di clienti con controllate estere: usare una vecchia denominazione può generare anomalie nei sistemi di controllo dell’Agenzia.
- Aggiorna le check-list operative per la compilazione dei modelli dichiarativi collegati al regime CFC, in particolare per i soggetti che esercitano l’opzione per la tassazione separata ai sensi dell’art. 167, comma 6, TUIR.
- Segnala la modifica ai clienti che gestiscono autonomamente i versamenti tramite home banking: il nome del codice tributo nella distinta di pagamento deve corrispondere a quello aggiornato dalla risoluzione n. 15/2026.
- Tieni monitorato il sito AdE per la pubblicazione delle tabelle codici tributo aggiornate, poiché la risoluzione introduce le nuove denominazioni ma la diffusione nei sistemi di pagamento online segue tempistiche proprie degli intermediari tecnici.
Attenzione a
Il rischio principale non è tecnico ma operativo: uno studio che gestisce più clienti con posizioni CFC potrebbe continuare a usare i vecchi codici per inerzia, generando scostamenti nelle riconciliazioni con l’Agenzia. Un versamento effettuato con un codice errato non è automaticamente valido, e il recupero richiede istanze di correzione che allungano i tempi e espongono il cliente a contestazioni sui termini di pagamento.
Secondo errore frequente: trattare questa modifica come puramente formale e non aggiornarla nei modelli predisposti in anticipo. Se il tuo studio usa template F24 pre-compilati per i versamenti periodici dei clienti CFC, quegli archivi vanno aggiornati ora, non al prossimo versamento utile.
Domande frequenti
Quali codici tributo CFC sono stati cambiati con la risoluzione n. 15/2026?
La risoluzione n. 15/2026 dell’Agenzia delle Entrate ridenomina i codici tributo relativi al regime CFC già introdotti nel 2024 nel modello F24. I codici numerici rimangono gli stessi, ma la denominazione ufficiale cambia per allinearsi alle modifiche apportate all’art. 167 del TUIR. Per l’elenco aggiornato occorre consultare la risoluzione integrale pubblicata sul sito AdE.
Cosa succede se uso il vecchio codice tributo CFC nel modello F24?
Usare un codice tributo con denominazione non aggiornata può generare anomalie nei sistemi di controllo dell’Agenzia delle Entrate. Sebbene il codice numerico non cambi, la difformità tra denominazione indicata e quella ufficiale può comportare problemi in fase di riconciliazione e richiedere istanze di correzione, con possibili ricadute sui termini di versamento.
Il regime CFC si applica anche a società controllate in paesi UE?
Sì. Dopo il recepimento della Direttiva ATAD con il d.lgs. n. 142/2018, l’art. 167 TUIR si applica anche a controllate residenti in Stati UE o SEE, qualora ricorrano i presupposti di tassazione effettiva inferiore alla metà di quella italiana o di assenza di sostanza economica. La norma non è più limitata ai soli paradisi fiscali extraeuropei.
Fonte di riferimento: MisterFisco