Mediazione obbligatoria procedibile anche senza controparte


La condizione di procedibilità nella mediazione obbligatoria si considera soddisfatta anche quando la controparte non partecipa al primo incontro davanti al mediatore. La Cassazione, con l’ordinanza n. 9608/2026, chiarisce che l’onere ricade interamente sulla parte istante: convocare e presentarsi è sufficiente. L’assenza dell’altra parte non blocca il processo e può anzi essere valorizzata in sede di condanna alle spese.

Punti chiave

  • Punto 1 — La mancata partecipazione della controparte al primo incontro non impedisce la procedibilità della domanda giudiziale.
  • Punto 2 — La parte istante assolve la condizione presentandosi all’incontro anche in assenza dell’altra parte.
  • Punto 3 — L’assenza ingiustificata della controparte può essere usata come argomento sulla liquidazione delle spese processuali.

Se la controparte non si presenta al primo incontro di mediazione, il tuo cliente non rischia l’improcedibilità: il procedimento si considera comunque esperito. Questo è il punto operativo centrale dell’ordinanza n. 9608/2026 della Cassazione, e cambia il modo in cui gestisci la fase preprocessuale nelle materie soggette a mediazione obbligatoria.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9608/2026, ha chiarito che la condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 del d.lgs. 28/2010 si considera soddisfatta per effetto della sola presentazione della parte istante al primo incontro. Puoi leggere la decisione integrale su Giuricivile.it.

Il contesto normativo

L’art. 5, comma 2-bis, del d.lgs. 28/2010 — come modificato dal d.lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia) — dispone che il procedimento di mediazione si considera concluso quando il primo incontro si svolge senza che le parti raggiungano un accordo. La norma non subordina il completamento del tentativo alla presenza di tutte le parti. La Cassazione consolida qui un orientamento già avviato con Cass. Civ. n. 8473/2019, secondo cui l’onere di attivazione e di partecipazione grava sul solo soggetto che intende agire in giudizio, non sull’intero contraddittorio.

Il richiamo all’art. 8, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010 rimane rilevante sul piano sanzionatorio: il giudice può desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo e condannare la parte assente alle spese del procedimento di mediazione.

Cosa cambia per lo studio

  1. Puoi depositare l’atto introduttivo del giudizio subito dopo il primo incontro, anche se la controparte non si è presentata: la condizione di procedibilità è già soddisfatta.
  2. Documenta sempre con verbale del mediatore la presenza del tuo cliente e l’assenza ingiustificata della controparte: quel verbale vale oro nella fase di liquidazione delle spese.
  3. Non è necessario fissare un secondo incontro né attendere ulteriori termini quando la controparte è assente al primo appuntamento: il tentativo è esaurito.
  4. Nelle materie ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 (condominio, diritti reali, locazione, successioni, patti di famiglia, RC auto, bancario, assicurativo), applica subito questo principio nella pianificazione dei tempi processuali del mandato.
  5. Valuta di eccepire in sede di note spese la condotta ostruzionistica della controparte assente: il giudice ha ora una base giurisprudenziale chiara per sanzionarla.

Attenzione a

Il rischio più frequente è confondere la condizione di procedibilità con l’effettivo esperimento della mediazione nel merito. Presentarsi al primo incontro e dichiarare la propria disponibilità è sufficiente sul piano della procedibilità, ma se intendi usare la mediazione come strumento negoziale reale, valuta di sollecitare comunque un secondo incontro con diffida scritta: rafforza la posizione sulle spese e dimostra buona fede processuale.

Attenzione anche a non confondere l’assenza della controparte con un vizio della convocazione: se il mediatore non ha notificato correttamente l’invito, il primo incontro potrebbe non considerarsi regolarmente svolto. Verifica sempre che la comunicazione dell’organismo di mediazione sia andata a buon fine prima di procedere in giudizio.

Domande frequenti

Se la controparte non si presenta alla mediazione il giudizio è procedibile?

Sì. Secondo Cass. n. 9608/2026, la condizione di procedibilità ex art. 5 d.lgs. 28/2010 è soddisfatta con la sola presenza della parte istante al primo incontro. La mancata partecipazione della controparte non impedisce l’accesso al giudizio e può anzi essere valorizzata in sede di liquidazione delle spese processuali.

Cosa rischia la parte che non si presenta al primo incontro di mediazione?

La parte assente senza giustificato motivo può essere condannata alle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010. Inoltre il giudice può trarre argomenti di prova dalla condotta omissiva, con ricadute potenzialmente negative nel merito della controversia.

Dopo il primo incontro di mediazione deserto devo fissarne un secondo prima di andare in giudizio?

No. Se la controparte non si presenta al primo incontro, il tentativo di mediazione si considera concluso e la condizione di procedibilità è soddisfatta. Non è necessario attendere né fissare ulteriori sessioni. È opportuno tuttavia conservare il verbale del mediatore che attesta la presenza della sola parte istante.

Fonte di riferimento: Giuricivile