Rivalsa della struttura sanitaria solo per colpa grave del medico


La struttura sanitaria che risarcisce il paziente per un errore del medico può rivalersi sul professionista solo in caso di colpa grave, anche quando il medico utilizza la struttura come semplice sede operativa. I patti di manleva con cui il medico si accolli preventivamente ogni responsabilità della struttura sono nulli. Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza n. 9949 del 17 aprile 2026.

Punti chiave

  • La rivalsa della struttura sul medico è ammessa solo in caso di colpa grave accertata.
  • I patti di manleva che scaricano sul medico la responsabilità della struttura sono nulli.
  • Il limite alla rivalsa vale anche quando il medico usa la struttura solo per eseguire l’intervento.

Se assisti strutture sanitarie private o medici libero-professionisti, questa ordinanza ridisegna gli equilibri contrattuali e processuali. Qualsiasi clausola con cui il medico si fa carico delle pretese risarcitorie del paziente verso la struttura non produce effetti: è nulla. E quando la struttura paga, può rivalersi sul medico solo dimostrando la colpa grave.

Con ordinanza n. 9949 del 17 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di una paziente che aveva citato in giudizio una struttura sanitaria per i danni subiti durante un intervento di lipoaspirazione agli arti, eseguito da un medico che utilizzava la struttura come appoggio logistico. La Suprema Corte ha confermato che la struttura risponde verso il paziente, ma ha fissato un limite preciso alla rivalsa interna: solo colpa grave. Il testo integrale dell’ordinanza è disponibile tramite la fonte originale AvvocatoAndreani.

Il contesto normativo

Il quadro di riferimento è la legge Gelli-Bianco (l. 8 marzo 2017, n. 24). L’art. 9 disciplina espressamente l’azione di rivalsa della struttura nei confronti del professionista sanitario, limitandola ai casi di dolo o colpa grave e introducendo un tetto massimo al risarcimento pari al triplo del reddito annuo del medico. L’art. 7, comma 1, qualifica la responsabilità della struttura come contrattuale ex art. 1218 c.c., mentre quella del medico dipendente o comunque operante per la struttura è extracontrattuale ex art. 2043 c.c. La nullità dei patti di manleva si innesta sull’art. 1229 c.c., che vieta le clausole di esonero da responsabilità per dolo o colpa grave, e sull’impianto protettivo della l. 24/2017, che non può essere aggirato per via contrattuale a svantaggio del professionista.

Cosa cambia per lo studio

  1. Se assisti una struttura sanitaria che intende rivalersi sul medico, verifica subito il grado della colpa: senza colpa grave documentata, l’azione è destinata a fallire indipendentemente dall’entità del risarcimento pagato al paziente.
  2. Se assisti un medico che ha firmato un accordo con una clinica contenente clausole di manleva o di accollo delle responsabilità della struttura, puoi eccepirne la nullità in ogni sede: il giudice può rilevarla d’ufficio.
  3. Nei contratti di utilizzo della struttura da parte di medici libero-professionisti, elimina o segnala come inefficaci le clausole che ribaltano sul medico le conseguenze dei difetti organizzativi o strutturali della clinica.
  4. Sul piano processuale, quando difendi la struttura convenuta dal paziente, valuta fin dall’atto di citazione in garanzia la fondatezza della chiamata in causa del medico: chiamarlo senza prove di colpa grave espone la struttura a una soccombenza parziale sulle spese.
  5. Il limite del triplo del reddito annuo ex art. 9 l. 24/2017 rimane un cap assoluto anche quando la colpa grave è provata: tienilo presente nelle trattative stragiudiziali tra struttura e medico.

Attenzione a

Il primo rischio è confondere la responsabilità verso il paziente con quella interna tra struttura e medico. La struttura risponde contrattualmente verso il paziente a prescindere dal grado di colpa del medico; ma il successivo recupero interno segue regole autonome e più restrittive. Trattare i due piani come coincidenti porta a strategie difensive sbagliate.

Il secondo rischio riguarda i contratti già in essere. Molte cliniche private utilizzano modelli contrattuali standardizzati con clausole di manleva a favore della struttura. Dopo questa ordinanza, affidarsi a quelle clausole per resistere a una rivalsa del medico o per coprire la struttura da azioni di terzi è una scelta priva di base giuridica. Un audit rapido dei contratti in portafoglio può evitare sorprese in sede di contenzioso.

Domande frequenti

La struttura sanitaria può rivalersi sul medico anche per colpa lieve?

No. L’art. 9 della legge Gelli-Bianco (l. 24/2017) limita l’azione di rivalsa ai soli casi di dolo o colpa grave. La Cassazione con ordinanza n. 9949/2026 ha confermato questo limite anche quando il medico non è dipendente ma utilizza la struttura solo come sede per l’intervento. Una rivalsa fondata su colpa lieve va rigettata nel merito.

Un patto di manleva tra medico e clinica è valido?

No, è nullo. La Cassazione con ordinanza n. 9949/2026 ha chiarito che i patti con cui il medico si accolla preventivamente le responsabilità della struttura verso i pazienti sono inefficaci. La nullità si fonda sull’art. 1229 c.c. e sull’impianto inderogabile della l. 24/2017, che non ammette deroghe contrattuali a svantaggio del professionista sanitario.

Qual è il massimo che la struttura può recuperare dal medico in sede di rivalsa?

L’art. 9 della legge Gelli-Bianco fissa un tetto pari al triplo del reddito professionale annuo del medico nell’anno precedente al sinistro. Questo limite opera anche quando la colpa grave è pienamente provata e il risarcimento pagato al paziente è superiore. Nelle trattative stragiudiziali tra struttura e medico, questo cap è il punto di partenza irrinunciabile.

Fonte di riferimento: AvvocatoAndreani