La struttura sanitaria condannata in solido con il chirurgo estetico può esercitare rivalsa nei confronti del professionista nella misura in cui il danno sia riconducibile alla sua condotta personale. Il riparto interno tra coobbligati segue i criteri dell’art. 2055 c.c., che impone la divisione del debito in proporzione alla colpa di ciascuno. In assenza di prova contraria, la responsabilità si presume uguale tra i condebitori solidali.
Punti chiave
- Punto 1 — La condanna in solido non impedisce alla clinica di recuperare internamente quanto pagato al paziente.
- Punto 2 — Il riparto ex art. 2055 c.c. è proporzionale alla colpa: chi prova meno colpa paga meno.
- Punto 3 — La Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) disciplina la rivalsa della struttura sul medico dipendente con tetto al triplo della retribuzione annua.
Quando una struttura sanitaria e un chirurgo estetico vengono condannati in solido, il cliente che ha incassato il risarcimento dal paziente si chiede subito chi paghi davvero. La risposta non è automatica: la rivalsa interna tra coobbligati solidali segue regole precise che conviene conoscere prima di impostare la difesa o la strategia di recupero.
Il Tribunale di Brescia ha condannato in solido una clinica e il chirurgo estetico per un intervento di rinoplastica andato male. La vicenda è descritta nell’articolo di Rita Milano su StudioCataldi, e offre il pretesto per fare il punto su uno schema processuale ricorrente in ogni contenzioso da responsabilità medica strutturata.
Il contesto normativo
L’art. 2055 c.c. stabilisce che, quando il fatto dannoso è imputabile a più persone, ciascuna risponde in solido verso il danneggiato. Il regresso interno, però, avviene in misura proporzionale alla gravità della colpa di ciascuno e all’entità delle conseguenze da essa derivate. In mancanza di prova sulla diversa ripartizione, le quote si presumono uguali.
Sul versante della responsabilità sanitaria, la Legge 8 marzo 2017 n. 24 (Legge Gelli-Bianco) ha introdotto all’art. 9 un regime speciale di rivalsa della struttura nei confronti del medico dipendente o convenzionato: l’azione è esperibile solo in caso di dolo o colpa grave, e l’importo recuperabile non può superare il triplo della retribuzione lorda annua percepita dal professionista al momento del fatto. La Cassazione Civile, Sez. III, con sent. n. 28994/2019 ha confermato la coesistenza del doppio binario: responsabilità contrattuale della struttura verso il paziente e responsabilità extracontrattuale del medico, con conseguenze sul termine prescrizionale (10 anni per la struttura, 5 per il medico).
Cosa cambia per lo studio
- Se assisti la struttura sanitaria, imposta subito la chiamata in causa del chirurgo in via di regresso, anche in via condizionata: aspettare la condanna definitiva per agire in rivalsa allunga i tempi di almeno un grado di giudizio.
- Verifica se il chirurgo era dipendente o libero professionista esterno: nel primo caso si applica il tetto ex art. 9 L. 24/2017; nel secondo il regresso segue le regole ordinarie dell’art. 2055 c.c. senza cap.
- Raccogli già in sede istruttoria la documentazione che quantifica la quota di colpa attribuibile a ciascun convenuto (cartella clinica, relazione del CTU, protocolli interni della struttura): il giudice del regresso userà quei dati.
- Attenzione alla prescrizione dell’azione di regresso: decorre dal giorno del pagamento al danneggiato e il termine è di 10 anni se la struttura agisce in via contrattuale, ma può ridursi se la chiamata avviene in sede extracontrattuale.
- Se assisti il chirurgo, verifica l’esistenza e i massimali della polizza professionale individuale: spesso le polizze della struttura escludono il rischio di rivalsa interna o lo limitano a specifiche ipotesi contrattuali.
Attenzione a
Il primo errore da evitare è confondere la solidarietà esterna verso il paziente con la responsabilità interna tra coobbligati. Molti professionisti assumono che la condanna in solido rispecchi automaticamente una colpa al 50%, ma il giudice del regresso può attribuire l’intero danno a uno solo dei condebitori se la prova lo giustifica. Costruisci il fascicolo istruttorio come se il giudizio di regresso fosse autonomo.
Il secondo rischio riguarda la chirurgia estetica in particolare: trattandosi di intervento a scopo migliorativo e non terapeutico, la giurisprudenza qualifica l’obbligazione del medico come obbligazione di risultato o comunque applica uno standard di diligenza più elevato (Cass. Civ. n. 10014/1994 e orientamenti successivi). Questo incide sul riparto interno, perché aumenta il peso della colpa del chirurgo rispetto a quello della struttura organizzativa.
Domande frequenti
La clinica può rivalersi sul chirurgo estetico dopo la condanna in solido?
Sì. L’art. 2055 c.c. consente il regresso interno tra condebitori solidali in proporzione alla colpa di ciascuno. Se il chirurgo era dipendente, si applica il tetto al triplo della retribuzione annua ex art. 9 L. 24/2017; se era libero professionista esterno, il recupero è integrale nei limiti della sua quota di colpa.
Qual è la prescrizione per l’azione di rivalsa della struttura sanitaria sul medico?
Il termine decorre dal giorno del pagamento effettivo al paziente. Se la struttura agisce sul piano contrattuale, la prescrizione è decennale ex art. 2946 c.c. Attenzione: la chiamata in causa del medico nel giudizio principale interrompe la prescrizione anche ai fini del regresso.
Il chirurgo estetico risponde come obbligazione di risultato verso il paziente?
La Cassazione ha più volte qualificato l’intervento estetico migliorativo come obbligazione di risultato o, almeno, soggetta a uno standard di diligenza elevato (Cass. Civ. n. 10014/1994). In pratica questo aumenta la quota di colpa imputabile al chirurgo nel giudizio di regresso rispetto alla struttura, che risponde prevalentemente dell’organizzazione.
Fonte di riferimento: StudioCataldi