La dichiarazione precompilata messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate può essere accettata senza modifiche, modificata o integrata dal contribuente, con effetti diversi sui controlli formali e sostanziali. Se il contribuente accetta senza modifiche i dati sulle spese sanitarie trasmessi dal sistema tessera sanitaria, l’Agenzia non può effettuare controlli documentali su quelle voci. La delega a un CAF o a un professionista abilitato sposta la responsabilità per visto infedele sul soggetto delegato, salvo dolo o colpa grave del contribuente.
Punti chiave
- Accettare la precompilata senza modifiche esclude i controlli documentali sulle spese sanitarie inserite.
- Modificare o integrare la precompilata ripristina i poteri ordinari di controllo dell’Agenzia delle Entrate.
- La responsabilità per visto infedele si trasferisce al CAF o professionista delegato che appone il visto.
Per uno studio che assiste persone fisiche o che gestisce pratiche di successione e contenzioso tributario, la dichiarazione precompilata non è una semplice comodità informatica: è uno strumento con conseguenze dirette sulla distribuzione del rischio fiscale tra contribuente, sostituto d’imposta e professionista delegato. Capire quando scatta la responsabilità del CAF o del commercialista — e quando invece rimane in capo al cliente — è decisivo per impostare correttamente il mandato professionale.
La dichiarazione precompilata, resa disponibile ogni anno dall’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile, è un modello 730 o Redditi Persone Fisiche già popolato con i dati trasmessi da sostituti d’imposta, strutture sanitarie, istituti previdenziali e altri soggetti obbligati. Per approfondire il quadro operativo di base, MisterFisco offre una panoramica utile: La Dichiarazione Precompilata.
Il contesto normativo
La disciplina di riferimento è il d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (cd. decreto semplificazioni fiscali), che agli artt. 1-7 ha istituito e regolato la precompilata. L’art. 5 è il cardine pratico: stabilisce che se il contribuente accetta la dichiarazione senza modifiche — direttamente o tramite sostituto d’imposta — l’Agenzia delle Entrate non può effettuare controlli formali sulle spese sanitarie trasmesse dal sistema tessera sanitaria né richiedere la documentazione relativa. L’art. 6 disciplina invece la trasmissione tramite CAF o professionista abilitato: in caso di visto infedele, la sanzione si applica al soggetto che ha apposto il visto, con rivalsa possibile solo in presenza di dolo o colpa grave del contribuente. Sul piano delle spese detraibili, il riferimento sostanziale rimane l’art. 15 del TUIR (d.P.R. 917/1986), che elenca oneri per i quali spetta la detrazione del 19%.
Cosa cambia per lo studio
- Verifica del mandato professionale. Prima di apporre il visto di conformità, accertati che il cliente abbia fornito tutta la documentazione a supporto delle voci che intende modificare o aggiungere rispetto alla precompilata. Un visto apposto su dati non verificati espone il professionista alla sanzione prevista dall’art. 6 d.lgs. 175/2014, oggi quantificata in misura pari all’importo dell’imposta non versata con un minimo di 258 euro per singola dichiarazione.
- Gestione delle spese sanitarie. Le spese trasmesse dal sistema tessera sanitaria sono già presenti nella precompilata. Se il contribuente le accetta, non serve conservare gli scontrini ai fini del controllo formale. Se invece vengono modificate al rialzo, il contribuente — o il professionista delegato — deve essere in grado di giustificare la differenza con documentazione originale.
- Delega all’accesso. Il contribuente può delegare l’accesso alla propria precompilata a un CAF o a un professionista abilitato tramite il modello di delega Agenzia delle Entrate. La delega non equivale automaticamente al conferimento dell’incarico di trasmissione: tienilo separato e tracciato nella gestione del fascicolo cliente.
- Contenziosi su dichiarazioni modificate. In caso di avviso di accertamento successivo a una dichiarazione precompilata modificata, la difesa deve ricostruire con precisione quali voci derivano dalla precompilata originale e quali sono state integrate dal contribuente o dal professionista. Questo distinguo incide sull’onere della prova e sulla legittimità del metodo di controllo adottato dall’Agenzia.
- Termini di presentazione. Il modello 730 precompilato, anche modificato, va trasmesso entro il 30 settembre dell’anno di presentazione. Per il modello Redditi Persone Fisiche il termine è il 31 ottobre. Superare questi termini espone il contribuente alla sanzione per tardiva presentazione ex art. 1 d.lgs. 471/1997.
Attenzione a
Responsabilità da visto infedele non coperta da polizza. Molti professionisti sottovalutano che la polizza di responsabilità civile professionale potrebbe non coprire le sanzioni irrogate direttamente al CAF o al commercialista per visto infedele ex art. 6 d.lgs. 175/2014. Prima della stagione dichiarativa, verifica espressamente i limiti della copertura assicurativa dello studio.
Dati precompilati errati da terzi. Le informazioni inserite dall’Agenzia provengono da soggetti terzi — datori di lavoro, enti previdenziali, strutture sanitarie — che possono aver trasmesso dati inesatti. Accettare la precompilata senza un controllo minimo non è privo di rischi: l’esclusione dei controlli formali vale per le spese sanitarie, ma non per tutti gli altri dati, che restano soggetti alla verifica sostanziale ordinaria.
Domande frequenti
Se il contribuente accetta la precompilata senza modifiche può essere comunque controllato?
L’art. 5 d.lgs. 175/2014 esclude i controlli formali sulle spese sanitarie trasmesse dal sistema tessera sanitaria in caso di accettazione senza modifiche. Gli altri dati presenti nella dichiarazione restano invece soggetti ai controlli sostanziali ordinari dell’Agenzia delle Entrate. L’esonero non è quindi totale e non copre tutte le voci dichiarate.
Chi paga la sanzione se il CAF trasmette una precompilata con visto infedele?
La sanzione per visto infedele si applica direttamente al CAF o al professionista abilitato che ha apposto il visto, ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 175/2014. Il professionista può rivalersi sul contribuente solo se dimostra dolo o colpa grave di quest’ultimo nel fornire documentazione falsa o incompleta. In tutti gli altri casi, il rischio economico rimane in capo al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale.
Quali spese inserite nella precompilata si possono modificare senza perdere le detrazioni?
Tutte le voci indicate nella precompilata possono essere modificate o integrate dal contribuente, comprese spese sanitarie, premi assicurativi, contributi previdenziali, spese universitarie e interventi edilizi detraibili ex art. 15 TUIR. La modifica non fa perdere la detrazione, ma ripristina la piena facoltà di controllo formale e documentale da parte dell’Agenzia delle Entrate sulle voci modificate.
Fonte di riferimento: MisterFisco