Clausole di manleva tra struttura e medico sono nulle


Le clausole negoziali con cui struttura sanitaria e medico ripartiscono convenzionalmente la responsabilità interna — incluse le manleve — sono nulle perché incompatibili con l’art. 9 della Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017), norma speciale ed esclusiva. Il regresso della struttura verso il professionista sanitario è ammesso solo in presenza di dolo o colpa grave, soglia legale inderogabile che nessun accordo contrattuale può abbassare.

Punti chiave

  • Punto 1 — L’art. 9 L. 24/2017 è l’unica fonte che regola il regresso struttura-medico, senza deroghe contrattuali.
  • Punto 2 — Qualsiasi clausola negoziale di manleva in contrasto con la soglia dolo/colpa grave è nulla.
  • Punto 3 — Cass. n. 9949 del 17.04.2026 consolida l’inapplicabilità di criteri codicistici o negoziali difformi.

Se assisti una struttura sanitaria che intende agire in regresso contro un medico, o un medico che si vede eccepire una clausola di manleva firmata anni prima, questo è il precedente che cambia la difesa. Le pattuizioni contrattuali che redistribuiscono la responsabilità interna tra struttura ed esercente la professione sanitaria — comprese le classiche clausole di manleva — non hanno più spazio giuridico: la Cassazione le dichiara incompatibili con la disciplina legale speciale.

Con l’ordinanza n. 9949 del 17 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una struttura sanitaria che aveva chiesto il rimborso a un chirurgo libero professionista ivi operante, dopo che la domanda di regresso e manleva era già stata respinta in appello. Puoi leggere l’analisi completa della decisione su Studio Cataldi.

Il contesto normativo

La Suprema Corte fonda l’intera decisione sull’art. 9 della Legge 24/2017 (cd. Legge Gelli-Bianco), che disciplina l’azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa della struttura nei confronti dell’esercente la professione sanitaria. La norma pone una soglia invalicabile: il regresso è esperibile solo in caso di dolo o colpa grave del professionista. La Cassazione qualifica l’art. 9 come norma speciale, con conseguente esclusione di qualsiasi criterio diverso di imputazione e riparto, sia di fonte codicistica (artt. 1292 ss. c.c. sulla solidarietà, art. 2055 c.c. sul concorso di colpa) sia di fonte negoziale. Le clausole contrattuali che abbassano quella soglia o la aggirano con meccanismi di manleva sono dunque nulle per incompatibilità con la disciplina imperativa di settore.

Cosa cambia per lo studio

  1. Verifica i contratti in essere tra strutture e medici: qualsiasi clausola che preveda manleva automatica, rivalsa per colpa lieve o riparto convenzionale della responsabilità è esposta a declaratoria di nullità. Segnalalo subito al cliente struttura o al medico assistito.
  2. Ridefinisci la strategia difensiva nei giudizi di regresso: se assisti una struttura che agisce contro il medico, dovrai provare dolo o colpa grave — non basta dimostrare la colpa semplice accertata nel giudizio principale con il paziente.
  3. Usa Cass. n. 9949/2026 come scudo per il medico convenuto: il professionista che si vede notificare una domanda di regresso fondata su clausola contrattuale o su colpa lieve ha ora un precedente diretto della Cassazione da opporre in comparsa di risposta o in sede di appello.
  4. Attenzione alle polizze assicurative: alcune strutture trasferiscono contrattualmente l’onere del premio o della franchigia al medico. Verifica se tali clausole integrano indirettamente un meccanismo di rivalsa vietato dall’art. 9 L. 24/2017.
  5. Non confondere il piano esterno con quello interno: la responsabilità solidale verso il paziente (art. 2055 c.c.) rimane intatta; cambia solo il riparto interno, dove vige esclusivamente la soglia legale dolo/colpa grave.

Attenzione a

Non dare per scontato che la colpa grave accertata nel giudizio col paziente valga automaticamente nel regresso interno. Il giudizio di responsabilità verso il paziente segue standard diversi; nel regresso tra struttura e medico il giudice dovrà compiere una valutazione autonoma della gravità della colpa ai sensi dell’art. 9 L. 24/2017. Presentare al giudice la sola sentenza di condanna verso il paziente non è sufficiente: serve un’istruttoria specifica sul grado della colpa del professionista.

Non trascurare il termine di decadenza per l’azione di rivalsa. L’art. 9, comma 5, L. 24/2017 fissa un termine di un anno dall’avvenuto pagamento al danneggiato per esercitare l’azione di rivalsa. Molte strutture perdono il diritto non per difetto di colpa grave del medico, ma per inosservanza di questo termine: monitora le scadenze fin dalla definizione del giudizio principale.

Domande frequenti

Una clausola contrattuale di manleva tra struttura sanitaria e medico è valida dopo la Legge Gelli-Bianco?

No. Cass. n. 9949/2026 chiarisce che l’art. 9 L. 24/2017 è norma speciale esclusiva: qualsiasi clausola negoziale che modifichi i criteri di imputazione interna — incluse le manleve — è nulla per incompatibilità con la soglia legale del dolo o della colpa grave.

La struttura sanitaria può agire in regresso contro il medico per colpa lieve accertata nel giudizio col paziente?

No. L’art. 9 L. 24/2017 ammette il regresso solo in caso di dolo o colpa grave dell’esercente la professione sanitaria. La colpa lieve, anche se accertata in sentenza di condanna verso il paziente, non legittima l’azione di rivalsa interna della struttura.

Entro quanto tempo la struttura sanitaria deve esercitare l’azione di rivalsa contro il medico?

L’art. 9, comma 5, L. 24/2017 prevede un termine di un anno dall’avvenuto pagamento al danneggiato. Decorso quel termine senza aver promosso l’azione, la struttura decade dal diritto di rivalsa indipendentemente dalla gravità della condotta del medico.

Fonte di riferimento: StudioCataldiNotizie