Revocatoria rimesse bancarie onere della prova


Nella revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie, dopo le riforme del 2005-2006, il curatore deve provare il carattere solutorio della rimessa e la scientia decoctionis della banca. La Cass. n. 5847/2026 conferma questa ripartizione e chiarisce i limiti entro cui la banca può fornire prova contraria. Chi gestisce procedure concorsuali o assiste istituti di credito deve aggiornare la propria strategia processuale sulla base di questi parametri.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il curatore prova il carattere solutorio della rimessa e la conoscenza dello stato di insolvenza da parte della banca.
  • Punto 2 — La banca può resistere dimostrando che il conto era in bonis o che la rimessa era meramente ripristinatoria.
  • Punto 3 — Le rimesse su conto scoperto restano revocabili; quelle su conto con fido non eccedente il limite sono tendenzialmente escluse.

Chi segue procedure fallimentari o assiste banche in azioni revocatorie deve aggiornare la propria check-list probatoria. La Cassazione ha fissato con chiarezza chi deve provare cosa, e sbagliare la distribuzione degli oneri significa perdere la causa ancor prima di entrare nel merito. Il punto non è solo teorico: incide direttamente su come si imposta la difesa in udienza e su quali documenti richiedere in fase istruttoria.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5847/2026, ha affrontato la revocabilità delle rimesse su conto corrente bancario nel quadro normativo post-riforma. Puoi leggere la pronuncia integrale sul sito di Giuricivile.it.

Il contesto normativo

Il riferimento centrale è l’art. 67, comma 3, lett. b), l. fall. (r.d. 267/1942), riscritto dal d.lgs. 5/2006 in attuazione della delega contenuta nella l. 80/2005. La norma ha drasticamente ridotto l’area della revocabilità delle rimesse bancarie: non sono più revocabili le rimesse effettuate su un conto corrente che presenta un’apertura di credito, nei limiti del fido concesso. Restano invece revocabili le rimesse su conto scoperto — cioè quelle con funzione solutoria — se la banca conosceva lo stato di insolvenza del correntista al momento dell’accredito. La Cass. n. 5847/2026 si colloca in continuità con Cass. Civ. SS.UU. n. 11695/2017, che aveva già fissato i criteri discretivi tra rimessa solutoria e rimessa ripristinatoria.

Cosa cambia per lo studio

  1. Il curatore che agisce in revocatoria deve allegare e provare due elementi distinti: la natura solutoria della rimessa (conto scoperto o sconfinamento rispetto al fido) e la scientia decoctionis della banca alla data di ogni singolo accredito contestato.
  2. La banca convenuta non ha un onere probatorio autonomo sul punto della scientia: le basta produrre gli estratti conto e la documentazione del fido per dimostrare che le rimesse erano ripristinatorie, scaricando così l’iniziativa sul curatore.
  3. Per quantificare le rimesse revocabili, occorre ricostruire l’andamento del conto giorno per giorno nel periodo sospetto (sei mesi ante dichiarazione di fallimento per atti normali, un anno per atti a titolo gratuito o con terzi): un lavoro che richiede un esperto contabile già in fase di trattativa stragiudiziale.
  4. La prova della scientia decoctionis non deve essere diretta: si può ricavare da indici presuntivi gravi, precisi e concordanti — protesti, segnalazioni in Centrale Rischi, bilanci in perdita — che il curatore deve raccogliere e documentare prima del deposito dell’atto di citazione.
  5. Se la banca ha già ottenuto un decreto ingiuntivo per il saldo del conto prima del fallimento, quel titolo non neutralizza la revocatoria: i due rimedi operano su piani distinti.

Attenzione a

Il primo errore ricorrente è confondere il saldo del conto con la revocabilità delle singole rimesse. Un conto che presenta saldo negativo al momento del fallimento non rende automaticamente revocabili tutti gli accrediti nel semestre: va verificata la posizione del conto rimessa per rimessa, distinguendo quelle che hanno ridotto uno scoperto da quelle che hanno solo ricostituito la disponibilità entro il fido. Aggregare tutto in un unico importo espone l’azione a rigetto parziale o totale.

Il secondo rischio riguarda la prescrizione: l’azione revocatoria fallimentare si prescrive in tre anni dalla dichiarazione di fallimento (art. 69-bis l. fall.), ma molti studi — specie nelle procedure medio-piccole — notificano l’atto di citazione a ridosso della scadenza senza verificare preventivamente la documentazione bancaria. Se gli estratti conto non confermano rimesse solutorie, si consuma il termine per nulla.

Domande frequenti

Quali rimesse bancarie sono revocabili nel fallimento dopo la riforma del 2006?

Sono revocabili solo le rimesse con funzione solutoria, cioè quelle che riducono uno scoperto di conto non assistito da apertura di credito o che superano il limite del fido concesso. Le rimesse ripristinatorie — che ricostituiscono la disponibilità entro il fido — sono escluse dalla revocatoria ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. b), l. fall. riformato dal d.lgs. 5/2006.

Chi deve provare la scientia decoctionis nella revocatoria delle rimesse bancarie?

L’onere spetta al curatore fallimentare. Deve dimostrare che la banca conosceva lo stato di insolvenza del correntista alla data di ciascuna rimessa contestata. La prova può essere indiziaria: protesti, segnalazioni in Centrale Rischi, bilanci negativi noti alla banca sono indici tipicamente ammessi dalla giurisprudenza, inclusa Cass. n. 5847/2026.

Entro quanto tempo il curatore deve agire in revocatoria fallimentare per le rimesse bancarie?

Il termine è di tre anni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, ai sensi dell’art. 69-bis l. fall. introdotto dal d.lgs. 5/2006. Il periodo sospetto entro cui le rimesse possono essere contestate è invece di sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento per gli atti normali.

Fonte di riferimento: Giuricivile