La Corte di Giustizia UE ha confermato la compatibilità del meccanismo italiano di equo compenso per gli editori di stampa con il diritto dell’Unione, ma ha chiarito che il potere delle autorità nazionali di fissare i compensi non è illimitato. Chi assiste piattaforme digitali o editori nel negoziare licenze d’uso dei contenuti deve aggiornare la propria consulenza sulla base di questi nuovi confini. Il modello AGCOM resta valido, ma la sentenza introduce criteri di proporzionalità che possono essere eccepiti in sede di contestazione.
Punti chiave
- Punto 1 — La Corte UE legittima il meccanismo italiano AGCOM sull’equo compenso agli editori di stampa.
- Punto 2 — I compensi fissati dall’autorità devono rispettare criteri di proporzionalità imposti dal diritto UE.
- Punto 3 — Le piattaforme digitali possono eccepire la sproporzione del compenso davanti al giudice nazionale.
Chi segue piattaforme online, aggregatori di notizie o editori di stampa nel negoziare le condizioni di utilizzo dei contenuti giornalistici ha ora un quadro più definito. La Corte di Giustizia UE ha validato l’impianto italiano, ma ha tracciato una linea oltre la quale l’autorità nazionale non può spingersi: il compenso deve essere proporzionato e ancorato a criteri verificabili. Questo apre spazio a contestazioni concrete davanti all’AGO o al TAR Lazio in caso di determinazione arbitraria.
La notizia arriva dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha esaminato il modello italiano di equo compenso agli editori di stampa, gestito da AGCOM ai sensi del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 177 (recepimento della Direttiva Copyright 2019/790/UE). La Corte ha riconosciuto la compatibilità del sistema con il diritto dell’Unione, ma ha delimitato i poteri dell’autorità regolatoria. Tutti i dettagli della pronuncia sono disponibili su Diritto.it.
Il contesto normativo
Il diritto connesso degli editori di stampa nasce dall’art. 43-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d’autore), introdotto in attuazione dell’art. 15 della Direttiva 2019/790/UE sul copyright nel mercato unico digitale. La norma riconosce agli editori il diritto a un equo compenso quando le loro pubblicazioni vengono utilizzate online da prestatori di servizi della società dell’informazione — tipicamente aggregatori come Google News o Meta. AGCOM è competente a determinare il compenso in via sostitutiva quando le parti non raggiungono un accordo entro 30 giorni dalla richiesta, ai sensi del Regolamento AGCOM n. 3/23/CONS. La Corte di Giustizia si è ora pronunciata sui limiti di tale potere sostitutivo, chiarendo che il compenso non può prescindere da una valutazione concreta del valore economico dell’utilizzo.
Cosa cambia per lo studio
- Nei contratti di licenza tra editori e piattaforme digitali, inserisci clausole che ancorino il corrispettivo ai criteri di proporzionalità ora fissati dalla Corte UE: volume di traffico generato, tipo di contenuto riprodotto, durata dell’utilizzo.
- Se assisti una piattaforma destinataria di una determinazione AGCOM, verifica subito se il compenso fissato rispetta i parametri di proporzionalità: la sentenza offre un argomento difensivo azionabile davanti al TAR Lazio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.
- Nelle trattative stragiudiziali, il riferimento alla pronuncia della Corte rafforza la posizione negoziale delle piattaforme che ritengono sproporzionata la pretesa dell’editore: usalo come leva per riaprire tavoli chiusi.
- Aggiorna i contratti editoriali già in essere che rinviano alla determinazione AGCOM senza limiti: una clausola di revisione ancorata ai criteri UE riduce il rischio di contestazioni future.
- Per gli editori, la sentenza conferma la legittimità del diritto al compenso, ma impone di documentare puntualmente il valore economico dell’utilizzo per sostenere la propria pretesa in sede regolatoria o giudiziale.
Attenzione a
Il termine per impugnare i provvedimenti AGCOM davanti al TAR Lazio è di 60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza: non aspettare l’esito di un eventuale tentativo di accordo bonario per valutare se proporre ricorso, perché i due percorsi hanno tempi indipendenti. Perdere il termine significa perdere il mezzo di tutela principale.
Attenzione anche a trattare la sentenza come un via libera assoluto per gli editori: la Corte non ha affermato che qualsiasi compenso richiesto sia dovuto, ma che il meccanismo è legittimo a condizione che il compenso sia proporzionato. Presentare pretese prive di adeguata documentazione sull’effettivo utilizzo espone l’editore a un rigetto sia in sede AGCOM sia davanti all’AGO.
Domande frequenti
Le piattaforme digitali possono impugnare il compenso fissato da AGCOM dopo la sentenza UE?
Sì. La sentenza della Corte di Giustizia UE introduce un criterio di proporzionalità vincolante per AGCOM. Se il compenso determinato dall’autorità non è ancorato al valore economico concreto dell’utilizzo, la piattaforma può impugnarlo davanti al TAR Lazio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, usando la pronuncia europea come parametro di legittimità.
Quali sono i criteri per stabilire l’equo compenso agli editori di stampa secondo il diritto UE?
La Corte di Giustizia UE ha chiarito che il compenso deve essere proporzionato al valore economico dell’utilizzo dei contenuti. I parametri rilevanti includono il volume di traffico generato verso l’editore, la tipologia e la quantità di contenuto riprodotto, la durata e la modalità dell’utilizzo. Non basta la sola pubblicazione online: occorre una valutazione concreta caso per caso.
Il modello AGCOM sull’equo compenso è compatibile con la Direttiva Copyright UE 2019/790?
Sì, la Corte di Giustizia UE ha confermato la compatibilità del meccanismo italiano previsto dal d.lgs. 177/2021 e dal Regolamento AGCOM n. 3/23/CONS con la Direttiva 2019/790/UE. Il sistema di determinazione sostitutiva del compenso da parte di AGCOM è valido, purché rispetti i criteri di proporzionalità imposti dal diritto dell’Unione.
Fonte di riferimento: Diritto.it