La clausola di manleva assicurativa che copre ‘tutti gli esborsi’ a carico dell’assicurato non si estende alle spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., perché queste hanno natura di danno emergente e originano da un giudizio autonomo. Rientrano invece nella garanzia le spese legali sostenute per la costituzione e la difesa nel giudizio di merito, in quanto conseguenza diretta dell’azione giudiziale promossa dall’attore. Chi gestisce sinistri con clausole di manleva deve quindi separare le voci di costo fin dalla fase stragiudiziale.
Punti chiave
- Punto 1 — Le spese del giudizio di merito rientrano nella manleva assicurativa come conseguenza diretta dell’azione.
- Punto 2 — Le spese ATP ex art. 696-bis c.p.c. restano escluse: hanno natura di danno emergente autonomo.
- Punto 3 — Verificare la clausola contrattuale prima di richiedere il rimborso all’assicuratore evita contestazioni.
Chi gestisce sinistri con clausole di manleva deve rivedere subito il modo in cui classifica le voci di spesa nel fascicolo. La distinzione tra spese del giudizio di merito e spese dell’ATP non è solo teorica: incide direttamente su quanto l’assicuratore è tenuto a rimborsare e su dove finisce il rischio economico residuo.
Il Tribunale di Sassari, con la sentenza n. 402/2026, ha stabilito che la clausola di manleva con cui la compagnia si impegna a tenere indenne l’assicurato da «tutti gli esborsi» copre le spese legali del giudizio di merito, ma esclude quelle del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. Per approfondire il testo della decisione, l’analisi completa è disponibile su AvvocatoAndreani.
Il contesto normativo
L’art. 696-bis c.p.c. disciplina la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite: si tratta di un procedimento autonomo, distinto dal giudizio di cognizione ordinario, con proprie spese e propri provvedimenti sulle competenze. Il Tribunale di Sassari ha qualificato le spese sostenute in questa sede come danno emergente, riconducibile al fatto illecito o all’inadempimento contestato, non come onere processuale derivante dall’azione giudiziale dell’attore nel merito. La distinzione si aggancia all’art. 1223 c.c., che delimita il perimetro del danno risarcibile, e all’interpretazione restrittiva delle clausole di garanzia secondo il criterio letterale imposto dall’art. 1370 c.c. per i contratti per adesione.
Cosa cambia per lo studio
- Quando redigi o esamini una clausola di manleva, verifica se il testo copre espressamente anche i procedimenti ante causam: una formula generica come «tutti gli esborsi» non basta a includere le spese ATP secondo questa interpretazione.
- Nei fascicoli dove hai già instaurato un ATP prima del giudizio di merito, quantifica separatamente le spese delle due fasi: la richiesta di rimborso all’assicuratore deve distinguere le voci, pena il rigetto parziale.
- Se assisti l’assicurato nel richiedere la manleva, anticipa per iscritto alla compagnia la distinzione tra le due fasi e la tua posizione sul punto, così da cristallizzare il disaccordo prima del giudizio e non durante.
- In sede di negoziazione del contratto assicurativo — soprattutto in polizze RC professionali o RC impresa — inserisci una clausola che estenda espressamente la garanzia alle spese di ATP, qualificandole come «spese di difesa» e non come danno emergente.
- Nelle note spese da liquidare al cliente, indica sempre la natura di ciascuna voce (spesa processuale vs. danno emergente): questa classificazione potrà essere usata a supporto della domanda di rimborso o, al contrario, per resistere a una richiesta della compagnia di rivalsa.
Attenzione a
Il rischio principale è presentare alla compagnia una richiesta di rimborso cumulativa, senza separare spese ATP e spese del giudizio di merito. La compagnia respingerà l’intera somma o aprirà una contestazione che rallenta i tempi di liquidazione. Documenta ogni voce con i relativi provvedimenti giudiziali fin dall’inizio.
Attenzione anche a non equiparare automaticamente questa pronuncia a una regola generale: il Tribunale di Sassari ha interpretato la clausola specifica di quel contratto. Se la polizza del tuo cliente usa una formulazione diversa — ad esempio estende la garanzia a «qualsiasi procedimento giudiziario o stragiudiziale» — l’esito potrebbe cambiare. Leggi sempre il testo contrattuale prima di cedere o resistere alla posizione dell’assicuratore.
Domande frequenti
Le spese dell’ATP rientrano nella manleva assicurativa?
Secondo il Tribunale di Sassari (sentenza n. 402/2026), no. Le spese del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. hanno natura di danno emergente e trovano fondamento in un giudizio distinto da quello di merito. Una clausola che copre genericamente «tutti gli esborsi» non è sufficiente a includerle: occorre una previsione contrattuale espressa.
Cosa copre esattamente una clausola di manleva assicurativa sulle spese legali?
Copre le spese legali sostenute per la costituzione e la difesa nel giudizio di merito, in quanto conseguenza diretta dell’azione giudiziale promossa dall’attore. Restano fuori le spese di procedimenti autonomi come l’ATP ex art. 696-bis c.p.c., salvo diversa e specifica previsione contrattuale negoziata in sede di polizza.
Come si qualificano le spese di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. ai fini del risarcimento?
Il Tribunale di Sassari le qualifica come danno emergente ai sensi dell’art. 1223 c.c., non come spesa processuale del giudizio di cognizione. Questa qualificazione ha effetti diretti sia sulla domanda risarcitoria verso il responsabile del danno, sia sulla possibilità di ottenerne il rimborso dalla propria compagnia assicurativa in base a una clausola di manleva.
Fonte di riferimento: AvvocatoAndreani