Gestore di fatto dei servizi locali senza indennizzo


Chi gestisce un servizio pubblico locale senza una convenzione in essere non può invocare l’art. 21-quinquies della legge 241/1990 per ottenere un indennizzo in caso di revoca. Il TAR Marche, con sentenza n. 332 del 17 marzo 2026, ha chiarito che il diritto all’indennizzo presuppone un provvedimento amministrativo legittimo su cui il privato abbia riposto un affidamento qualificato. In assenza di convenzione vigente, quel presupposto non esiste.

Punti chiave

  • Punto 1 — Senza convenzione vigente, il gestore di fatto non vanta posizione indennizzabile ex art. 21-quinquies L. 241/1990.
  • Punto 2 — L’affidamento tutelabile richiede un provvedimento amministrativo formale, non una mera situazione di fatto.
  • Punto 3 — Prima di agire per indennizzo, verifica sempre se il titolo concessorio o convenzionale è attivo e valido.

Se assisti un operatore che gestisce un servizio pubblico locale e non riesci a trovare una convenzione in corso di validità, devi bloccare subito qualsiasi istanza di indennizzo fondata sull’art. 21-quinquies della legge 241/1990. Presentarla senza quel titolo espone il cliente a un rigetto certo e potenzialmente a una condanna alle spese.

Il TAR Marche (Sez. I), con la sentenza del 17 marzo 2026, n. 332, ha escluso il diritto all’indennizzo per revoca di provvedimento in favore di un soggetto che operava come gestore di fatto, in assenza di convenzione vigente. La pronuncia è consultabile nella sezione giurisprudenza di La Gazzetta degli Enti Locali.

Il contesto normativo

L’art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 consente all’amministrazione di revocare un provvedimento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per rivalutazione dell’interesse originario, ma impone il pagamento di un indennizzo al privato che abbia subito un pregiudizio. Il meccanismo tutela l’affidamento del destinatario, ma solo quando quell’affidamento si radica su un atto amministrativo formale e legittimo. Il TAR Marche ha applicato questo principio in modo netto: senza un provvedimento concessorio o convenzionale in vita, non c’è atto da revocare, quindi non scatta l’obbligo indennitario. Il ragionamento si allinea all’orientamento consolidato del Consiglio di Stato, secondo cui la gestione di fatto di un pubblico servizio non genera posizioni giuridiche equivalenti a quelle derivanti da un titolo abilitativo formale.

Cosa cambia per lo studio

  1. Prima di depositare un ricorso o un’istanza di indennizzo, ricostruisci la catena documentale: verifica data di scadenza della convenzione, eventuali proroghe formali e atti di rinnovo tacito. Un gap anche breve può essere fatale.
  2. Se la convenzione è scaduta ma il cliente ha continuato a erogare il servizio con acquiescenza dell’ente, valuta se esiste un’ipotesi di proroga di fatto formalizzata da atti concludenti dell’amministrazione: verbali, liquidazioni di corrispettivi, comunicazioni ufficiali.
  3. In caso di revoca o interruzione del servizio senza titolo attivo, sposta la strategia dall’indennizzo ex art. 21-quinquies verso l’arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.) o verso la responsabilità precontrattuale, se l’ente aveva avviato trattative per il rinnovo.
  4. Nei contratti di assistenza con operatori di servizi pubblici locali, inserisci una clausola di monitoraggio delle scadenze convenzionali: è un rischio sottovalutato che genera contenziosi evitabili.
  5. Documenta sempre le comunicazioni tra gestore ed ente successivamente alla scadenza: ogni atto dell’amministrazione che presupponga la continuazione del rapporto rafforza la tesi dell’affidamento qualificato.

Attenzione a

Il rischio più comune è confondere la continuità materiale del servizio con la continuità giuridica del titolo. Il fatto che l’ente non abbia contestato la gestione nei mesi successivi alla scadenza non equivale, di per sé, a una proroga tacita riconosciuta dal diritto amministrativo. Serve qualcosa di più: un atto formale o quantomeno comportamenti inequivoci e documentabili.

Attenzione anche a non invocare genericamente la tutela dell’affidamento legittimo senza agganciarla a un provvedimento specifico. Il TAR Marche ha richiamato proprio l’assenza di quel gancio formale per escludere qualsiasi diritto all’indennizzo: un’argomentazione difensiva che non individua il provvedimento-base rischia di essere respinta in limine.

Domande frequenti

Il gestore di fatto di un servizio pubblico ha diritto all’indennizzo se l’ente interrompe il servizio?

No, secondo il TAR Marche n. 332/2026. L’indennizzo ex art. 21-quinquies L. 241/1990 presuppone la revoca di un provvedimento amministrativo formale e vigente. Se la convenzione è scaduta e non è stata rinnovata, manca il presupposto giuridico dell’indennizzo, indipendentemente dalla durata e dalla continuità della gestione materiale.

Cosa fare se la convenzione è scaduta ma il servizio è andato avanti con il consenso dell’ente?

Raccogli ogni atto dell’amministrazione successivo alla scadenza: liquidazioni di corrispettivi, verbali, comunicazioni che presuppongano la prosecuzione del rapporto. Questi elementi possono sostenere una tesi di proroga di fatto o di affidamento qualificato. In alternativa, valuta l’azione ex art. 2041 c.c. per arricchimento senza causa o la responsabilità precontrattuale se erano in corso trattative di rinnovo.

Quando scatta l’indennizzo per revoca di un contratto di servizio pubblico locale?

L’indennizzo ex art. 21-quinquies L. 241/1990 scatta solo se l’ente revoca un provvedimento amministrativo valido ed efficace al momento della revoca. Il privato deve dimostrare di aver riposto un affidamento qualificato su quell’atto. Se il titolo è scaduto, la revoca non ha oggetto e l’indennizzo non è dovuto.

Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali