revoca casa coniugale: Borsa di dottorato e


Con l’ordinanza n. 10301 del 20 aprile 2025, la Cassazione ha stabilito che un figlio maggiorenne titolare di una borsa di dottorato e con un’entrata superiore a 1.000 euro mensili è da considerarsi economicamente autosufficiente. Questa valutazione prescinde dalla stabilità o adeguatezza del reddito e legittima la revoca dell’assegnazione della casa coniugale al genitore convivente. L’onere della prova contraria — dimostrare l’impossibilità di trovare un’occupazione più remunerativa — ricade sul figlio o sul genitore che vuole mantenere l’assegnazione.

Punti chiave

  • Borsa di dottorato + reddito >1.000€/mese = autosufficienza economica secondo Cass. n. 10301/2025.
  • La revoca dell’assegnazione della casa coniugale non richiede che il reddito del figlio sia stabile o adeguato.
  • L’onere di provare l’impossibilità di lavoro più remunerativo spetta a chi vuole conservare l’assegnazione.

Nei giudizi di separazione e divorzio in cui si discute dell’assegnazione della casa coniugale, la pronuncia della Cassazione n. 10301/2025 sposta concretamente il confine dell’autosufficienza economica del figlio maggiorenne. Chi assiste il genitore non assegnatario — tipicamente quello che chiede la revoca — dispone ora di un argomento giurisprudenziale preciso: borsa di dottorato attiva più reddito mensile superiore a 1.000 euro bastano, salvo prova contraria.

Con l’ordinanza n. 10301 del 20 aprile 2025, la Corte di Cassazione ha affermato che il conseguimento di una borsa di dottorato, abbinato al completamento del percorso universitario e a un’entrata mensile superiore a mille euro, costituisce indice significativo di autosufficienza economica tale da giustificare la revoca dell’assegnazione della casa coniugale. La pronuncia è disponibile in sintesi su AvvocatoAndreani.

Il contesto normativo

L’assegnazione della casa coniugale in presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti trova il suo fondamento nell’art. 337-sexies c.c., che subordina il mantenimento dell’assegnazione alla convivenza con figli minori o maggiorenni non autosufficienti. La Cassazione — in linea con l’orientamento già espresso, tra le altre, in Cass. Civ. n. 18187/2023 — ribadisce che l’autosufficienza non va intesa come raggiungimento di un reddito «ottimale», ma come capacità concreta di provvedere a sé stessi. Il dato nuovo è la soglia operativa: 1.000 euro mensili da borsa di dottorato, post-laurea, è sufficiente a integrare quell’indice.

La prova contraria resta ammessa: il figlio — o il genitore che intende conservare l’assegnazione — può dimostrare l’oggettiva impossibilità di reperire un’occupazione più remunerativa, ma l’onere non è lieve e richiede allegazioni concrete, non generiche difficoltà del mercato del lavoro.

Cosa cambia per lo studio

  1. Verifica immediata della posizione del figlio maggiorenne: nei fascicoli aperti con assegnazione in corso, controlla se il figlio ha conseguito la laurea e ottenuto una borsa di dottorato. Se sì, la soglia dei 1.000 euro mensili è spesso già raggiunta e il presupposto per la revoca ex art. 337-sexies c.c. è integrato.
  2. Istruttoria documentale mirata: richiedi tramite ordine di esibizione o interpello diretto l’ammontare della borsa di dottorato, l’ateneo erogante e la data di conferimento. Sono elementi che la Cassazione considera autonomamente sufficienti, abbinati al titolo di laurea.
  3. Strategia per il genitore non assegnatario: presenta subito ricorso in modifica delle condizioni di separazione o divorzio ex art. 710 c.p.c. o art. 9 L. 898/1970, allegando l’ordinanza n. 10301/2025 come precedente diretto. Non attendere che la controparte introduca ulteriori eccezioni.
  4. Gestione della prova contraria: se assisti il genitore assegnatario, costruisci subito la prova dell’impossibilità di occupazione più remunerativa. Servono dati concreti: domande di lavoro rigettate, settore saturo documentato, spese fisse del figlio che azzerano la disponibilità residua.
  5. Aggiornamento delle consulenze stragiudiziali: negli accordi di negoziazione assistita in corso, la nuova soglia di 1.000 euro da dottorato va inserita come parametro esplicito nelle clausole di revisione automatica dell’assegnazione.

Attenzione a

Non estendere la soglia a situazioni diverse dal dottorato. La Cassazione parla espressamente di borsa di dottorato abbinata al completamento universitario. Applicare lo stesso ragionamento a stage, tirocini o borse di ricerca non strutturate espone al rigetto: i giudici di merito potrebbero distinguere la fattispecie e la Cassazione non ha generalizzato oltre il caso esaminato.

Non trascurare il requisito della convivenza effettiva. L’art. 337-sexies c.c. richiede che il figlio maggiorenne conviva con il genitore assegnatario. Se il figlio vive altrove — anche solo per ragioni legate al dottorato in altra città — il presupposto dell’assegnazione viene meno per ragione autonoma, senza bisogno di invocare l’autosufficienza economica. Verifica sempre questo dato prima di impostare la strategia.

Domande frequenti

La borsa di dottorato da sola basta per revocare l’assegnazione della casa coniugale?

No, non da sola. La Cassazione con l’ordinanza n. 10301/2025 richiede la concorrenza di tre elementi: completamento del percorso universitario, borsa di dottorato attiva e reddito mensile superiore a 1.000 euro. Solo la combinazione dei tre integra l’indice di autosufficienza economica. Un dottorato senza laurea o con borsa inferiore alla soglia non è automaticamente sufficiente.

Chi deve provare che il figlio dottorando non è autosufficiente per mantenere l’assegnazione della casa?

L’onere ricade su chi vuole conservare l’assegnazione, cioè il genitore assegnatario o il figlio maggiorenne. Devono dimostrare l’oggettiva impossibilità di reperire un’occupazione più remunerativa. Non bastano affermazioni generiche: occorrono elementi concreti come domande di lavoro rigettate o documentazione delle spese che azzerano il reddito disponibile.

Con quale atto si chiede la revoca dell’assegnazione della casa coniugale dopo la separazione?

Si procede con ricorso in modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c., oppure, in caso di divorzio già pronunciato, con ricorso ex art. 9 L. 898/1970. Il ricorso va depositato al tribunale che ha emesso il provvedimento originario, allegando la documentazione sulla borsa di dottorato e sull’ammontare del reddito del figlio maggiorenne.

Fonte di riferimento: AvvocatoAndreani