La revoca dell’assessore comunale o provinciale spetta in via esclusiva al Sindaco o al Presidente della Provincia, senza necessità di delibera consiliare, ai sensi dell’art. 46, comma 4, d.lgs. 267/2000 (TUEL). L’atto è discrezionale ma non arbitrario: deve essere motivato, pena l’annullamento davanti al TAR. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza dell’atto.
Punti chiave
- Punto 1 — La revoca spetta al solo Sindaco ex art. 46 TUEL, senza voto del consiglio comunale.
- Punto 2 — L’atto di revoca richiede motivazione adeguata, altrimenti è annullabile dal TAR.
- Punto 3 — Il termine per impugnare è 60 giorni dalla notifica; la giurisdizione è esclusivamente amministrativa.
Quando un Sindaco revoca un assessore, l’atto atterra subito sul tavolo del legale dell’assessore revocato o del Comune stesso. Conoscere i presupposti formali e sostanziali di quell’atto decide già in anticipo le chances di un ricorso al TAR o la solidità della difesa dell’ente.
La questione è tornata alla ribalta grazie a un approfondimento pubblicato da La Gazzetta degli Enti Locali, che ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale sulla revoca degli assessori negli enti locali.
Il contesto normativo
La norma di riferimento è l’art. 46, comma 4, d.lgs. 267/2000 (TUEL): il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano e revocano gli assessori con proprio decreto motivato, notificato al Consiglio. Il potere è monocratico e non richiede alcun passaggio consiliare. La giurisprudenza amministrativa ha però precisato che la discrezionalità non equivale a libertà totale: il TAR Campania, sez. Salerno, con sentenza n. 1502/2022, ha ribadito che la motivazione deve rendere percepibile la rottura del rapporto fiduciario, non limitarsi a formule di stile. Sul piano processuale, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo in sede di legittimità, con termine di impugnazione di 60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza dell’atto (art. 29 c.p.a.).
Cosa cambia per lo studio
- Verifica immediata della motivazione. All’arrivo del decreto di revoca, controllare se la motivazione indica fatti specifici o si limita a richiami generici al venir meno del rapporto fiduciario. Una motivazione tautologica è il primo vizio da eccepire in ricorso.
- Calcolo rigoroso dei termini. I 60 giorni decorrono dalla notifica formale al Consiglio comunale o, in mancanza, dalla data in cui l’assessore ha avuto piena conoscenza dell’atto. Documentare subito quando e come il cliente ha appreso della revoca.
- Assenza di contraddittorio preventivo. La revoca non richiede preavviso né audizione dell’assessore. Non è un vizio eccepibile, ma va anticipato al cliente per evitare aspettative errate sul procedimento.
- Effetti patrimoniali da quantificare. La revoca cessa immediatamente ogni funzione e indennità. Se il cliente ha diritto a rimborsi spese o emolumenti arretrati, la pretesa va azionata separatamente davanti al giudice ordinario o al TAR, a seconda della natura del credito.
- Connessione con lo scioglimento della giunta. Se il Sindaco revoca più di metà degli assessori in breve tempo, valutare se si configura una crisi politica che apre scenari diversi, inclusa la possibile sfiducia ex art. 52 TUEL con conseguente scioglimento del consiglio.
Attenzione a
Confondere la revoca con la decadenza o la sospensione. Sono istituti distinti con presupposti e procedure diverse. La revoca è un atto discrezionale del Sindaco; la decadenza consegue a cause previste per legge (es. condanna penale); la sospensione opera di diritto in certi casi ex d.lgs. 235/2012. Applicare la disciplina sbagliata in ricorso espone a una declaratoria di inammissibilità per errore sul petitum.
Trascurare la notifica al Consiglio come requisito di efficacia. Il decreto di revoca produce effetti dal momento della notifica al Consiglio comunale, non dalla firma del Sindaco. Se l’ente non ha rispettato questo passaggio, l’atto potrebbe essere inficiato da un vizio procedurale autonomamente rilevante davanti al TAR.
Domande frequenti
Il Sindaco può revocare un assessore senza motivazione?
No. L’art. 46, comma 4, TUEL impone che il decreto di revoca sia motivato. La giurisprudenza amministrativa richiede che la motivazione indichi fatti o circostanze concrete che hanno determinato la rottura del rapporto fiduciario. Una formula generica espone l’atto all’annullamento da parte del TAR competente.
Entro quando si può impugnare la revoca di un assessore comunale?
Il termine è di 60 giorni dalla notifica dell’atto o dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi dell’art. 29 c.p.a. La giurisdizione spetta al TAR in sede di legittimità. Decorso quel termine senza impugnazione, l’atto diventa definitivo e non più contestabile in quella sede.
La revoca dell’assessore richiede il voto del consiglio comunale?
No. Il potere di revoca è monocratico e spetta esclusivamente al Sindaco, che adotta un proprio decreto senza necessità di delibera o voto consiliare. Il Consiglio deve solo ricevere notifica dell’atto, che è condizione di efficacia ma non di legittimità della revoca.
Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali