Le nuove proposte di legge sulla presunzione di innocenza puntano a rafforzare le tutele dell’indagato già nella fase delle indagini preliminari, prima ancora del rinvio a giudizio. Per la difesa penale questo significa rivedere le strategie di comunicazione con il cliente e monitorare gli sviluppi parlamentari per anticipare i cambiamenti sul piano operativo. Il riferimento costituzionale resta l’art. 27 Cost., ma le proposte in discussione intervengono sul piano procedurale e mediatico con norme più stringenti.
Punti chiave
- Punto 1 — Le proposte rafforzano la presunzione di innocenza fin dalle indagini preliminari, prima del giudizio.
- Punto 2 — L’art. 27 Cost. rimane il fondamento, ma le nuove norme intervengono sul piano procedurale e mediatico.
- Punto 3 — La difesa deve aggiornare subito il protocollo di gestione delle comunicazioni esterne sul cliente indagato.
Se le proposte di legge attualmente in discussione venissero approvate, gli avvocati penalisti dovrebbero rivedere in modo concreto il modo in cui gestiscono la comunicazione pubblica sui propri assistiti, soprattutto nella fase delle indagini preliminari. La pressione mediatica sugli indagati è da anni uno dei principali fronti di danno reputazionale che la difesa deve presidiare, spesso senza strumenti normativi adeguati.
Secondo quanto riportato dall’Avv. Mario Pavone su AvvocatoAndreani, sono state presentate nuove proposte di legge volte a rafforzare la presunzione di innocenza nel sistema processuale italiano, con l’obiettivo di allineare ulteriormente l’ordinamento alle garanzie costituzionali e alle indicazioni sovranazionali.
Il contesto normativo
Il pilastro è l’art. 27, comma 2, della Costituzione, che stabilisce la non colpevolezza dell’imputato fino a condanna definitiva. Sul piano processuale, questa garanzia si proietta sull’intero arco che va dalle indagini preliminari al passaggio in giudicato della sentenza. Sul fronte europeo, la Direttiva UE 2016/343 — recepita in Italia con il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 — ha già imposto obblighi precisi alle autorità pubbliche in materia di dichiarazioni sulla colpevolezza prima della condanna. L’art. 4 della stessa direttiva vieta esplicitamente alle autorità di presentare pubblicamente l’indagato come colpevole. Le proposte oggi in discussione sembrano voler estendere e irrigidire questi vincoli anche oltre il perimetro già tracciato dal d.lgs. 188/2021.
Cosa cambia per lo studio
- Monitora l’iter parlamentare delle proposte: se approvate, potrebbero introdurre nuove cause di nullità o di illegittimità per dichiarazioni pubbliche rese da PM o forze dell’ordine durante le indagini.
- Aggiorna il protocollo interno di comunicazione con il cliente indagato: già oggi il d.lgs. 188/2021 consente di contestare dichiarazioni ufficiali lesive della presunzione di innocenza, strumento ancora sottoutilizzato.
- Valuta l’uso sistematico dell’art. 115-bis c.p.p. — introdotto proprio dal d.lgs. 188/2021 — che consente al giudice di adottare misure correttive in caso di violazione della presunzione di innocenza da parte delle autorità.
- Considera l’impatto sulle richieste di misure cautelari: un quadro normativo più stringente sulla presunzione di innocenza rafforza gli argomenti difensivi contro misure cautelari disposte in un clima mediatico avvelenato.
- Tieni aggiornato il cliente sulla distinzione tra indagato, imputato e condannato: spiegare questa progressione in modo chiaro riduce il rischio di accordi stragiudiziali affrettati sotto pressione reputazionale.
Attenzione a
Il d.lgs. 188/2021 è già vigente ma viene applicato in modo disomogeneo: molti colleghi non lo invocano sistematicamente nei casi di esposizione mediatica dell’assistito. Prima ancora di aspettare le nuove proposte di legge, vale la pena verificare se nei fascicoli in corso ci siano dichiarazioni ufficiali già contestabili ai sensi dell’art. 4 della Direttiva 2016/343 e dell’art. 115-bis c.p.p.
Attenzione anche a non confondere il piano della presunzione di innocenza con quello della tutela della reputazione in sede civile: sono rimedi cumulabili ma con presupposti e fori diversi. Azionare solo il rimedio sbagliato in sede penale — quando sarebbe più efficace un’azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. o una tutela urgente ex art. 700 c.p.c. — è un errore che costa tempo e credibilità al cliente.
Domande frequenti
Cosa prevede il d.lgs. 188/2021 sulla presunzione di innocenza?
Il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 ha recepito la Direttiva UE 2016/343 e vieta alle autorità pubbliche di presentare l’indagato come colpevole prima della condanna. Ha introdotto l’art. 115-bis c.p.p., che consente al giudice di adottare misure correttive in caso di violazione. Lo strumento è applicabile già oggi, ma viene raramente invocato dalla difesa.
Come si contesta una dichiarazione pubblica del PM che viola la presunzione di innocenza?
Si può ricorrere all’art. 115-bis c.p.p., chiedendo al giudice procedente misure correttive idonee a ristabilire la presunzione di innocenza. In parallelo, se la dichiarazione ha causato un danno reputazionale accertabile, è percorribile anche l’azione risarcitoria in sede civile ex art. 2043 c.c., eventualmente con tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
La presunzione di innocenza vale anche nella fase delle indagini preliminari o solo in dibattimento?
Vale dall’inizio delle indagini preliminari fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, come si ricava dall’art. 27, comma 2, della Costituzione. Non è una garanzia riservata al dibattimento: copre l’intera vicenda processuale, incluso il momento del fermo o dell’iscrizione nel registro degli indagati.
Fonte di riferimento: AvvocatoAndreani