La responsabilità della struttura sanitaria per complicanze post-operatorie non è automatica: va dimostrato un nesso causale tra la condotta del medico e il danno subito dal paziente. Se la complicanza rientra nel rischio intrinseco dell’intervento e il professionista ha operato correttamente, la struttura non risponde. Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 1648/2026, consolida questo principio e impone una selezione attenta della strategia difensiva già in fase di istruttoria.
Punti chiave
- Punto 1 — La struttura risponde solo se il danno deriva da una condotta colposa del medico, non dal rischio operatorio.
- Punto 2 — Il nesso causale tra atto medico e complicanza va provato dal paziente-attore con CTU adeguata.
- Punto 3 — Difendere la struttura senza contestare la condotta del medico è oggi una strategia percorribile e autonoma.
Chi assiste strutture sanitarie in giudizio deve verificare subito se il danno lamentato dal paziente sia riconducibile a una specifica condotta del medico oppure a una complicanza del tutto indipendente dall’esecuzione dell’intervento. La distinzione non è formale: determina l’esito della causa e orienta la scelta tra resistere nel merito, chiamare il professionista in garanzia o proporre una transazione parziale.
Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 1648/2026, ha ribadito che la struttura sanitaria non è tenuta a rispondere dell’evento patologico quando questo non dipende dalla condotta del medico. La pronuncia, segnalata da GiuriCivile.it, si inserisce nel filone giurisprudenziale post-riforma Gelli-Bianco.
Il contesto normativo
La legge 8 marzo 2017, n. 24 (Gelli-Bianco) ha separato nettamente la responsabilità della struttura — contrattuale ex art. 1218 c.c. — da quella del medico dipendente — extracontrattuale ex art. 2043 c.c. L’art. 7, comma 1, della stessa legge prevede che la struttura risponda dei danni cagionati nell’adempimento delle obbligazioni assunte, il che presuppone un inadempimento riconducibile all’organizzazione o alla prestazione sanitaria concretamente erogata. La Cassazione ha più volte chiarito che il nesso causale tra condotta sanitaria e danno deve essere dimostrato dall’attore secondo il criterio del «più probabile che non» (cfr. Cass. Civ. n. 28991/2019). Se la complicanza rientra nel rischio fisiologico dell’atto chirurgico e il medico ha seguito le linee guida accreditate ex art. 5 l. 24/2017, il collegamento causale si spezza.
Cosa cambia per lo studio
- Distingui subito la tipologia di danno: nella prima lettura degli atti, separa le complicanze documentate come rischio noto dell’intervento da quelle che presuppongono un errore tecnico o un difetto organizzativo della struttura.
- Costruisci la CTU come strumento difensivo attivo: il quesito peritale deve interrogare il consulente sull’esistenza del nesso causale specifico, non solo sull’astratta correttezza della condotta. Una CTU mal formulata può trasformare un rischio insito nell’intervento in una colpa imputata.
- Valuta la chiamata in causa del medico in modo selettivo: se la struttura intende dimostrare l’assenza di propria responsabilità autonoma, chiamare il medico senza una strategia coordinata può indebolire la posizione complessiva davanti al giudice.
- Documenta il rispetto delle linee guida accreditate: la struttura deve produrre i protocolli applicati, le cartelle cliniche complete e i consensi informati firmati. Questi elementi supportano la prova liberatoria ex art. 1218 c.c. e dimostrano che il rischio concretizzatosi era noto e accettato dal paziente.
- Attenzione alla prescrizione dell’azione contrattuale: il paziente ha 10 anni per agire contro la struttura (art. 2946 c.c.), mentre ne ha solo 5 per l’azione contro il medico (art. 2947 c.c.). La difesa della struttura deve tenere conto di questo disallineamento quando valuta le posizioni processuali.
Attenzione a
Confondere l’inadempimento con il danno: un errore frequente nella difesa del paziente è allegare genericamente l’inadempimento della struttura senza ancorarlo a una specifica condotta causalmente rilevante. Il giudice di Lecce ribadisce che l’evento patologico in sé non è prova sufficiente di responsabilità. Se rappresenti la struttura, segnala subito questa lacuna probatoria e chiedi che l’attore specifichi compiutamente la condotta censurata già nelle note istruttorie.
Trascurare il consenso informato come terreno autonomo di responsabilità: anche quando la struttura risulta esente da responsabilità per la complicanza in sé, può rispondere per omessa o insufficiente informazione preoperatoria ex Cass. Civ. SS.UU. n. 28985/2019. Verifica sempre la completezza della documentazione sul consenso, indipendentemente dall’esito della valutazione sulla condotta chirurgica.
Domande frequenti
Quando la struttura sanitaria non risponde delle complicanze post-operatorie?
La struttura non risponde quando la complicanza non dipende da una condotta colposa del medico ma rientra nel rischio intrinseco dell’intervento. Occorre dimostrare l’assenza di nesso causale tra l’operato del professionista e il danno, producendo la documentazione clinica e le linee guida seguite, secondo quanto previsto dalla legge Gelli-Bianco (l. 24/2017).
Chi deve provare il nesso causale nella responsabilità della struttura sanitaria?
Il nesso causale tra la condotta medica e il danno deve essere provato dal paziente-attore secondo il criterio del «più probabile che non», come stabilito da Cass. Civ. n. 28991/2019. La struttura può limitarsi a contestare la prova avversaria oppure produrre documentazione che dimostri la correttezza dell’intervento e la natura fisiologica della complicanza.
Qual è la differenza di prescrizione tra l’azione contro la struttura e quella contro il medico?
L’azione contro la struttura sanitaria è contrattuale e si prescrive in 10 anni (art. 2946 c.c.). L’azione contro il medico dipendente è extracontrattuale e si prescrive in 5 anni (art. 2947 c.c.), con decorrenza dalla conoscenza del danno e del responsabile. Questo disallineamento incide sulla strategia processuale quando le due posizioni coesistono nello stesso giudizio.
Fonte di riferimento: Giuricivile