Responsabilità sanitaria quando risponde la struttura?


La struttura sanitaria è responsabile dell’operato di tutti i sanitari che impiega nell’erogazione delle prestazioni mediche, indipendentemente dal tipo di rapporto contrattuale. Il Tribunale di Termini Imerese, con la sentenza n. 1401/2025, ha ribadito questo principio in un caso relativo a un intervento di cataratta, confermando che la responsabilità contrattuale della struttura si estende anche ai comportamenti omissivi dei professionisti di cui si avvale.

La pronuncia del Tribunale di Termini Imerese rappresenta un importante tassello nella definizione dei confini della responsabilità sanitaria, tema centrale per le strutture ospedaliere e i professionisti del settore.

Il principio della responsabilità contrattuale della struttura

Quando un paziente si rivolge a una struttura sanitaria, instaura con essa un rapporto contrattuale. La struttura, a sua volta, risponde dell’operato di tutti i medici e professionisti sanitari che intervengono nell’esecuzione della prestazione, siano essi dipendenti, liberi professionisti o consulenti esterni. Questo principio di imputazione diretta della responsabilità è ormai consolidato nella giurisprudenza civile italiana.

La ratio di tale orientamento risiede nella tutela del paziente, che non deve indagare la natura del rapporto intercorrente tra la struttura e il singolo sanitario. Il paziente si affida alla struttura nel suo complesso, aspettandosi una prestazione diligente e conforme alle leges artis.

Il caso dell’intervento di cataratta

Nel caso esaminato dal Tribunale di Termini Imerese con la sentenza n. 1401/2025, il contenzioso riguardava gli esiti di un intervento chirurgico di cataratta. La decisione ha escluso profili di responsabilità per quanto concerne l’esecuzione materiale dell’intervento, ritenendo che il chirurgo avesse operato correttamente secondo i protocolli previsti.

Tuttavia, i giudici hanno ravvisato una responsabilità collegata a un’omissione nella fase post-operatoria o nel follow-up clinico. Questo aspetto evidenzia come la responsabilità sanitaria non si esaurisca con il completamento dell’atto chirurgico, ma si estenda all’intero percorso di cura.

Il riparto dell’onere probatorio

Un aspetto centrale della pronuncia riguarda il riparto dell’onere della prova. In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, spetta al paziente dimostrare il nesso causale tra la condotta omissiva o commissiva e il danno subito. La struttura, dal canto suo, può liberarsi dalla responsabilità dimostrando che l’inadempimento è dipeso da causa a lei non imputabile o che la prestazione è stata eseguita in modo diligente.

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto provata la condotta omissiva e il nesso causale con le conseguenze pregiudizievoli per il paziente, condannando quindi la struttura al risarcimento del danno.

Implicazioni pratiche per le strutture sanitarie

La sentenza conferma che le strutture sanitarie devono presidiare l’intera filiera assistenziale, dotandosi di protocolli rigorosi non solo per la fase operatoria, ma anche per il monitoraggio post-intervento e la gestione delle complicanze. La responsabilità contrattuale impone un controllo organizzativo completo su tutti i professionisti coinvolti, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con la struttura.

Domande frequenti

La struttura sanitaria risponde anche per i medici esterni?

Sì, la struttura sanitaria risponde di tutti i professionisti di cui si avvale per l’erogazione delle prestazioni, indipendentemente dal tipo di rapporto contrattuale. Il paziente instaura un rapporto con la struttura nel suo complesso.

Chi deve provare la responsabilità in caso di danno da prestazione sanitaria?

Il paziente deve dimostrare il contratto, il danno e il nesso causale tra inadempimento e danno. La struttura può liberarsi provando che l’inadempimento dipende da causa non imputabile o che la prestazione è stata eseguita diligentemente.

La responsabilità sanitaria riguarda solo l’intervento chirurgico?

No, la responsabilità si estende all’intero percorso di cura, comprese le fasi pre-operatorie, l’intervento stesso e il follow-up post-operatorio. Anche omissioni nel monitoraggio successivo possono generare responsabilità.

Fonte di riferimento: Giuricivile