Nelle cause di responsabilità sanitaria, accertare la condotta colposa del professionista non basta: il paziente o i suoi eredi devono provare che quell’errore ha causato o concausato il danno lamentato. Senza la prova del nesso causale — anche in termini di perdita di chance terapeutica — il giudice rigetta la domanda risarcitoria indipendentemente dalla gravità dell’imprudenza accertata. Il Tribunale di Cassino con la sentenza n. 1131/2025 lo ha confermato in un caso di decesso post-soccorso.
Punti chiave
- Punto 1 — L’errore del sanitario accertato non fa scattare automaticamente il risarcimento senza prova del nesso causale.
- Punto 2 — Il paziente o i suoi eredi devono dimostrare che la condotta colposa ha inciso causalmente sull’esito dannoso.
- Punto 3 — La perdita di chance terapeutica è alternativa percorribile, ma richiede allegazione e prova autonoma.
Nelle cause di malpractice sanitaria uno degli errori strategici più frequenti è concentrare tutta l’istruttoria sulla colpa del professionista, trascurando la prova del nesso causale. Quando il CTU accerta l’imprudenza ma non riesce a stabilire se quella condotta ha davvero determinato il decesso o l’aggravamento, il giudice non può fare altro che rigettare la domanda. Il risultato: anni di causa e zero risarcimento.
Il Tribunale di Cassino, con la sentenza n. 1131/2025, ha escluso la responsabilità della struttura sanitaria e dell’infermiere per il decesso di un paziente soccorso durante un malore. Il giudice ha ritenuto imprudente la somministrazione di glucosio senza previa misurazione della glicemia, ma ha rigettato la domanda risarcitoria per mancata prova del nesso causale tra quella condotta e il decesso. Puoi leggere la sentenza originale commentata su GiuriCivile.it.
Il contesto normativo
La responsabilità della struttura sanitaria si inquadra nell’art. 1218 c.c. (inadempimento contrattuale), mentre quella del singolo professionista — dopo la legge Gelli-Bianco — è di natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c., con onere della prova distribuito in modo asimmetrico. Sul versante causale, la Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 576/2008 e n. 577/2008) ha fissato lo standard del “più probabile che non” per il nesso causale nel processo civile, distinto da quello penale della certezza processuale oltre ogni ragionevole dubbio. Inoltre, Cass. Civ. n. 28991/2019 ha ribadito che spetta all’attore allegare e provare il nesso eziologico, anche quando la condotta colposa è già dimostrata.
La legge n. 24/2017 (Gelli-Bianco), all’art. 7, distingue la responsabilità della struttura (contrattuale) da quella del medico dipendente (extracontrattuale), con conseguenze dirette sui termini di prescrizione: 10 anni per la struttura, 5 anni per il professionista.
Cosa cambia per lo studio
- Nella fase istruttoria, i quesiti al CTU devono includere esplicitamente la domanda causale: non solo “la condotta era corretta?” ma “quella condotta ha inciso causalmente sull’esito, e in che misura percentuale?”
- Se il nesso causale diretto è difficile da provare, valuta in anticipo la teoria della perdita di chance terapeutica: richiede allegazione autonoma e prova che esistesse una concreta probabilità di esito migliore, con quantificazione percentuale.
- Differenzia il regime probatorio a seconda del convenuto: contro la struttura l’onere del nesso causale resta in capo all’attore, ma la struttura deve provare la causa non imputabile ex art. 1218 c.c.; contro il professionista il regime è quello dell’art. 2697 c.c. in chiave aquiliana.
- Documenta fin dalla fase stragiudiziale tutti gli elementi che possano supportare il nesso: cartella clinica completa, verbali di soccorso, esami non eseguiti che avrebbero potuto modificare il trattamento.
- Nei casi di decesso, considera l’autonoma domanda per danno da perdita del rapporto parentale ex art. 2059 c.c., che non richiede la stessa catena causale del danno biologico del de cuius.
Attenzione a
Il rischio principale è affidarsi acriticamente alle conclusioni del CTU sulla colpa, senza verificare che la perizia risponda anche alla domanda causale con sufficiente precisione statistica. Un CTU che scrive “non è possibile escludere che il glucosio abbia aggravato il quadro” non fornisce una prova del nesso: fornisce un dubbio, che in sede civile va a sfavore dell’attore.
Secondo errore frequente: confondere il nesso causale con la violazione del protocollo. Il fatto che l’infermiere non abbia misurato la glicemia prima di somministrare glucosio è una condotta colposa accertabile, ma non implica automaticamente che quella omissione abbia modificato l’esito. Serve un passaggio logico ulteriore, supportato da evidenza medica, che il giudice non può colmare d’ufficio.
Domande frequenti
Chi deve provare il nesso causale nella responsabilità medica in sede civile?
L’onere della prova del nesso causale spetta all’attore — paziente o eredi — sia nelle cause contro la struttura (responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.) sia nelle cause contro il singolo professionista (responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.). Lo standard richiesto è quello del ‘più probabile che non’, fissato da Cass. SS.UU. n. 576-577/2008.
Cosa si può chiedere se il nesso causale diretto non si riesce a provare in una causa per malpractice?
Si può agire per perdita di chance terapeutica: si allega che la condotta colposa ha privato il paziente di una concreta probabilità di guarigione o sopravvivenza. Richiede allegazione autonoma e quantificazione percentuale della chance perduta. Va distinta dal danno finale e liquidata proporzionalmente alla probabilità di un esito migliore.
Qual è la prescrizione per la responsabilità medica contro la struttura e contro il medico?
Dopo la legge Gelli-Bianco (l. n. 24/2017, art. 7), la struttura risponde contrattualmente: prescrizione 10 anni. Il medico dipendente risponde in via extracontrattuale: prescrizione 5 anni. La distinzione è cruciale in fase di redazione dell’atto di citazione per evitare domande già prescritte.
Fonte di riferimento: Giuricivile