Dichiarazione dei redditi 2026 novità per i professionisti


Con la dichiarazione dei redditi 2026 cambiano le modalità di presentazione del Modello 730, le scadenze operative e i documenti da raccogliere. Per uno studio legale o un commercialista, significa aggiornare le procedure interne e informare i clienti per tempo sulle nuove regole. Chi non si adegua rischia rimborsi ritardati o errori che generano contenziosi con l’Agenzia delle Entrate.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il Modello 730/2026 introduce una struttura semplificata che riduce il numero di campi da compilare manualmente.
  • Punto 2 — Le scadenze di presentazione restano ancorate al calendario fiscale ordinario, con termine al 30 settembre 2026.
  • Punto 3 — Professionisti e studi devono verificare i nuovi documenti richiesti per oneri detraibili e redditi da lavoro autonomo.

Chi assiste persone fisiche o gestisce la contabilità di piccoli imprenditori deve già aggiornare le checklist documentali per la stagione dichiarativa 2026. Le modifiche al Modello 730 incidono sui flussi di lavoro interni: cambiano i campi, cambiano alcune soglie di detrazione e cambia la modalità di precompilazione offerta dall’Agenzia delle Entrate. Meglio arrivarci preparati che rincorrere le scadenze a maggio.

La guida pubblicata da GiuriCivile.it riepiloga le principali novità del Modello 730 per l’anno d’imposta 2025, con focus su documenti necessari, scadenze e istruzioni per evitare errori che ritardano i rimborsi.

Il contesto normativo

La disciplina della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche trova la sua base nell’art. 1 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, che regolamenta le modalità e i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali. Le modifiche annuali al Modello 730 vengono recepite tramite provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, adottato ai sensi dell’art. 4, comma 6-ter, del medesimo decreto. Per il 2026, il quadro si arricchisce con le disposizioni della Legge 9 agosto 2023, n. 111 (delega fiscale) e dei relativi decreti attuativi, che hanno avviato una semplificazione strutturale degli adempimenti dichiarativi per i contribuenti non titolari di partita IVA.

Cosa cambia per lo studio

  1. Il Modello 730/2026 presenta una struttura semplificata con riduzione dei quadri da compilare per i redditi da lavoro dipendente e assimilati: meno campi significa meno margine di errore, ma anche meno tolleranza per omissioni documentali.
  2. La precompilata dell’Agenzia delle Entrate incorpora un numero maggiore di dati provenienti da terzi soggetti (banche, assicurazioni, enti previdenziali): il professionista deve verificare la correttezza di questi dati prima di accettarli, perché l’accettazione senza modifiche comporta la responsabilità del CAF o del soggetto abilitato.
  3. Le soglie di detraibilità per oneri come spese sanitarie (franchigia confermata a 129,11 euro) e interessi passivi sui mutui restano invariate, ma cambia la documentazione che l’Agenzia già conosce tramite la precompilata: il cliente deve comunque conservare le ricevute per eventuali controlli successivi.
  4. Il termine di presentazione del 730 ordinario resta fissato al 30 settembre 2026, mentre per il 730 precompilato la finestra di modifica diretta si chiude prima. Gli studi che operano come intermediari abilitati devono pianificare i flussi di acquisizione documentale entro luglio per evitare ingorghi.
  5. Per i redditi da lavoro autonomo occasionale (art. 67, comma 1, lett. l, TUIR) confluiti nel 730, occorre verificare caso per caso se la soglia di 5.000 euro lordi annui è stata superata, con conseguente obbligo contributivo INPS gestione separata da segnalare al cliente.

Attenzione a

Il primo rischio concreto è accettare la precompilata senza un controllo puntuale dei dati sanitari. L’Agenzia delle Entrate acquisisce le spese mediche dal Sistema Tessera Sanitaria, ma non tutte le prestazioni vengono trasmesse correttamente: spese presso professionisti esteri, ticket non tracciati o rimborsi parziali da assicurazioni possono generare discrepanze che, se non rettificate, producono liquidazioni errate e successivi avvisi di irregolarità ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973.

Il secondo rischio riguarda i clienti con redditi da locazione breve. Dal 2024 l’aliquota della cedolare secca per i contratti brevi è salita al 26% dal secondo immobile in poi (art. 4, D.L. 50/2017, come modificato dalla Legge di Bilancio 2024): se il cliente non ha comunicato tempestivamente al professionista il numero di immobili locati, il calcolo dell’imposta nel 730 può risultare errato con conseguente sanzione per infedele dichiarazione.

Domande frequenti

Qual è la scadenza per presentare il 730 nel 2026?

Il termine ordinario per la presentazione del Modello 730/2026 tramite CAF o professionista abilitato è il 30 settembre 2026. Per la precompilata con accesso diretto il contribuente può intervenire entro una finestra precedente, solitamente chiusa a fine luglio. Gli intermediari abilitati devono trasmettere telematicamente entro il 30 settembre a pena di decadenza dal rimborso.

Cosa rischia il CAF se accetta la precompilata senza controllare i dati?

Se il CAF o il professionista abilitato accetta la dichiarazione precompilata con modifiche senza verificare la documentazione sottostante, risponde in solido con il contribuente per le imposte non versate e le sanzioni, ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 241/1997. L’accettazione senza modifiche, invece, trasferisce la responsabilità sul contribuente salvo errori materiali dell’intermediario.

La cedolare secca sulle locazioni brevi è al 21% o al 26% nel 730 2026?

Dal 2024 l’aliquota della cedolare secca per le locazioni brevi è al 21% per il primo immobile e al 26% per il secondo e i successivi, ai sensi dell’art. 4 D.L. 50/2017 come modificato dalla Legge di Bilancio 2024. Nel 730/2026, riferito all’anno d’imposta 2025, si applica già questa distinzione: il professionista deve verificare quanti immobili il cliente ha locato in regime breve.

Fonte di riferimento: Giuricivile