Telecamere sicurezza urbana vietate per multe stradali


Le immagini acquisite da sistemi di videosorveglianza installati per finalità di sicurezza pubblica non possono essere utilizzate dai Comuni per contestare violazioni del codice della strada. Il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito che il riutilizzo di quei dati per scopi diversi da quelli originari viola il principio di limitazione della finalità previsto dal GDPR. Chi assiste un cliente che ha ricevuto una multa basata su queste riprese dispone ora di un argomento solido per l’opposizione.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il Garante ha ammonito un Comune che usò telecamere urbane per accertare un’infrazione stradale.
  • Punto 2 — Il riutilizzo delle immagini per finalità diverse viola l’art. 5, par. 1, lett. b) del GDPR.
  • Punto 3 — Le sanzioni elevate con queste prove sono impugnabili davanti al giudice di pace per vizio di legittimità.

Chi sta gestendo un’opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada ha ora un argomento ulteriore da valutare: se la prova a carico del cliente deriva da telecamere installate per la sicurezza urbana, quella prova è raccolta in violazione del GDPR e può sostenere il ricorso al giudice di pace. Il provvedimento del Garante trasforma una questione privacy in un punto di attacco processuale concreto.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ammonito un Comune che aveva utilizzato le immagini di un sistema di videosorveglianza — destinato alla sicurezza urbana — per ricostruire la dinamica di un incidente stradale e contestare una violazione del codice della strada. La notizia è riportata da La Gazzetta degli Enti Locali.

Il contesto normativo

Il cardine giuridico è l’art. 5, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che sancisce il principio di limitazione della finalità: i dati personali devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e non possono essere trattati in modo incompatibile con quelle finalità. Le telecamere per la sicurezza urbana vengono installate — e autorizzate — per prevenire e reprimere reati o per gestire l’ordine pubblico, non per accertare illeciti amministrativi stradali.

Rileva anche l’art. 13 del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), come coordinato con il GDPR, che impone di informare l’interessato sulle finalità del trattamento al momento della raccolta. Se la finalità dichiarata è la sicurezza urbana, un successivo utilizzo sanzionatorio configura un trattamento ulteriore non compatibile e privo di base giuridica autonoma. Sul piano interno, il Garante ha già affrontato casi analoghi con il provvedimento generale sulla videosorveglianza del 8 aprile 2010, che resta un riferimento interpretativo utile anche nell’era GDPR.

Cosa cambia per lo studio

  1. Nei ricorsi al giudice di pace contro verbali di accertamento, verifica sempre la fonte delle immagini allegate: se provengono da telecamere di videosorveglianza urbana (non da autovelox o sistemi specificamente autorizzati per il controllo del traffico), hai un motivo di illegittimità della prova da articolare espressamente.
  2. Presenta un’istanza di accesso agli atti al Comune per ottenere l’informativa privacy relativa all’impianto di ripresa utilizzato: se la finalità dichiarata non include l’accertamento di infrazioni stradali, la difformità è documentata e immediatamente spendibile.
  3. Considera di affiancare al ricorso ordinario un esposto al Garante: i due procedimenti sono paralleli e l’eventuale provvedimento sanzionatorio del Garante rafforza la posizione del cliente nel giudizio civile.
  4. Aggiorna le consulenze agli enti locali tuoi clienti: i Comuni che usano i sistemi di videosorveglianza urbana per contestare infrazioni stradali si espongono a provvedimenti del Garante (ammonimento, sanzione amministrativa fino al 4% del fatturato globale annuo ai sensi dell’art. 83, par. 5, GDPR) e al rischio di annullamento dei verbali.
  5. Distingui con precisione i sistemi: le telecamere specificamente dedicate al controllo del traffico (autovelox fissi, varchi ZTL, telecamere T-Red) sono autorizzate per finalità di accertamento stradale e restano strumenti probatori legittimi.

Attenzione a

Non generalizzare l’argomento a ogni immagine digitale acquisita dalla pubblica amministrazione. Il vizio riguarda specificamente il riutilizzo di dati raccolti per una finalità incompatibile: se il Comune dimostra che quell’impianto era autorizzato anche per funzioni di controllo del traffico, il motivo di ricorso decade. Prima di impostare la difesa, accerta l’atto di autorizzazione dell’impianto e l’informativa privacy affissa sul posto.

Attenzione anche ai tempi: l’opposizione al verbale va proposta entro 30 giorni dalla notifica davanti al giudice di pace (art. 204-bis c.d.s.) o entro 60 giorni al Prefetto. Un esposto tardivo al Garante non sospende né proroga questi termini, quindi la tutela privacy va azionata in parallelo, non in sostituzione del ricorso ordinario.

Domande frequenti

Si può impugnare una multa fatta con le telecamere di videosorveglianza urbana?

Sì. Se il verbale di accertamento si basa su immagini acquisite da telecamere installate per la sicurezza urbana — e non specificamente autorizzate per il controllo del traffico — il trattamento dei dati viola l’art. 5, par. 1, lett. b) GDPR. L’opposizione al giudice di pace può includere questo motivo di illegittimità della prova, chiedendo l’annullamento del verbale.

Qual è la differenza tra telecamere ZTL o autovelox e telecamere di sicurezza urbana ai fini privacy?

Le telecamere ZTL, autovelox e T-Red sono sistemi specificamente autorizzati per l’accertamento di infrazioni stradali: la loro finalità originaria coincide con l’uso sanzionatorio. Le telecamere di sicurezza urbana sono invece autorizzate per prevenzione e repressione di reati. Usarle per fare multe configura un trattamento incompatibile con la finalità dichiarata, vietato dal GDPR.

Come faccio a sapere se le telecamere usate per la multa erano di sicurezza urbana o di controllo traffico?

Presenta un’istanza di accesso agli atti al Comune ai sensi degli artt. 22 ss. l. 241/1990, chiedendo l’atto di autorizzazione dell’impianto di ripresa e l’informativa privacy relativa. Verifica se la finalità dichiarata include espressamente l’accertamento di infrazioni al codice della strada: se non è menzionata, hai un elemento documentale diretto a supporto del ricorso.

Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali