Con l’ordinanza n. 20489/2026, la Cassazione stabilisce che il vettore aereo non può sottrarsi alla compensazione pecuniaria per cancellazione del volo limitandosi a documentare l’esistenza di uno sciopero: deve dimostrare il nesso causale diretto e specifico tra quell’evento e quel singolo volo. Gli effetti a catena generici non bastano come prova presuntiva. Chi assiste passeggeri in queste controversie dispone ora di un argomento difensivo più solido contro le eccezioni di esonero avanzate dai vettori.
Punti chiave
- Punto 1 — Il vettore deve provare il nesso causale specifico tra lo sciopero e il singolo volo cancellato.
- Punto 2 — La prova presuntiva fondata su generici effetti a catena non è sufficiente per escludere la compensazione.
- Punto 3 — L’esistenza dello sciopero, da sola, non esonera il vettore dal pagamento della compensazione pecuniaria.
Chi gestisce pratiche di rimborso per passeggeri aerei ha ora un argomento in più per resistere all’eccezione di causa di forza maggiore opposta dai vettori. La Cassazione chiude la porta alla prova per presunzione generica e impone al vettore una dimostrazione puntuale, volo per volo. Questo ribalta la strategia difensiva abituale delle compagnie aeree, che tendevano a documentare lo sciopero in modo aggregato e a invocare automaticamente l’esonero.
Con l’ordinanza n. 20489/2026, la Suprema Corte ha chiarito che il vettore, per essere esonerato dalla compensazione pecuniaria in caso di cancellazione del volo, deve provare non solo l’esistenza dello sciopero ma anche il nesso causale diretto e specifico con quel preciso volo. La decisione è disponibile in sintesi sulla fonte originale AvvocatoAndreani.
Il contesto normativo
Il riferimento è il Regolamento CE n. 261/2004, che all’art. 5, par. 3 esclude la compensazione pecuniaria quando la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche adottando tutte le misure del caso. La Corte di Giustizia UE, con la sentenza Wallentin-Hermann (causa C-549/07), ha già stabilito che l’eccezionalità va valutata in concreto e non in astratto. La Cassazione, con l’ordinanza n. 20489/2026, applica questo principio allo sciopero e precisa che il vettore non può limitarsi a dimostrare la circostanza in termini generali: deve ricostruire la catena causale che ha portato alla cancellazione di quel specifico volo.
Sul piano della prova, la Corte richiama i criteri dell’art. 2729 c.c. in materia di presunzioni, chiarendo che gli effetti a catena dello sciopero non possono essere presunti in modo generico ma devono essere allegati e dimostrati con elementi precisi e concordanti riferiti al singolo volo.
Cosa cambia per lo studio
- Nei procedimenti contro vettori aerei, contestare sistematicamente la genericità della documentazione prodotta a supporto dell’eccezione di causa di forza maggiore: comunicati sindacali e dati aggregati sullo sciopero non bastano.
- Richiedere in sede istruttoria la produzione di documenti operativi specifici sul singolo volo: log di sistema, comunicazioni interne, dati di rotazione dell’aeromobile assegnato, registrazioni di equipaggio disponibile.
- Nelle memorie difensive, citare espressamente Cass. n. 20489/2026 per contrastare l’argomento dell’effetto domino: la Corte nega che il vettore possa invocare presunzioni generiche di disorganizzazione operativa.
- Valutare l’opportunità di proporre domanda di compensazione anche per voli cancellati nelle ore successive all’inizio dello sciopero, dove il nesso causale diretto è più difficile da provare per il vettore.
- Aggiornare le lettere di messa in mora e gli atti di citazione includendo già la contestazione sull’onere della prova del nesso causale specifico, così da anticipare l’eccezione di esonero.
Attenzione a
Non confondere il piano dell’eccezione con quello del merito. Lo sciopero del personale di volo rientra in linea di principio tra le circostanze eccezionali ai sensi dell’art. 5, par. 3 del Reg. CE n. 261/2004, ma solo quando è esterno all’organizzazione del vettore. Scioperi interni al vettore stesso sono stati esclusi dalla nozione di circostanza eccezionale dalla CGUE (causa C-74/19, LE c. TAP Air Portugal): tenerlo presente prima di impostare la strategia processuale, perché il regime probatorio cambia a seconda della natura dello sciopero.
Attenzione anche ai termini di prescrizione: l’azione per la compensazione ex Reg. CE n. 261/2004 segue la prescrizione ordinaria decennale secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza italiana, ma alcuni vettori stranieri contestano l’applicabilità di termini diversi in base alla lex fori del paese di partenza. Verificare la giurisdizione competente prima di procedere, specie per voli con partenza da aeroporti non italiani.
Domande frequenti
Lo sciopero del personale di bordo esonera sempre il vettore dalla compensazione per volo cancellato?
No. Secondo Cass. n. 20489/2026, il vettore deve provare il nesso causale diretto tra lo sciopero e la cancellazione del singolo volo, non solo l’esistenza dell’evento. Lo sciopero interno al vettore, inoltre, non è considerato circostanza eccezionale ai sensi dell’art. 5, par. 3 del Reg. CE n. 261/2004, come chiarito dalla CGUE nella causa C-74/19.
Quali documenti chiedere al vettore per contestare l’esonero dalla compensazione per sciopero?
Richiedere log operativi del singolo volo, documentazione sulla rotazione dell’aeromobile, dati sulla disponibilità dell’equipaggio assegnato e comunicazioni interne alla data della cancellazione. I soli comunicati sindacali o dati aggregati sullo sciopero non soddisfano l’onere probatorio richiesto da Cass. n. 20489/2026.
Qual è la prescrizione per chiedere la compensazione pecuniaria per volo cancellato in Italia?
L’orientamento prevalente della giurisprudenza italiana applica la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. Tuttavia, per voli con partenza da aeroporti di altri Stati UE, alcuni vettori stranieri contestano l’applicabilità di termini diversi: verificare la giurisdizione competente e la lex fori applicabile prima di procedere.
Fonte di riferimento: AvvocatoAndreani