Quando il giudice dispone la mediazione ex art. 5-quater d.lgs. 28/2010, l’obbligo si aggiunge e non si sostituisce al tentativo ante causam già esperito. Se le parti ignorano l’ordine del giudice, la domanda giudiziale diventa improcedibile. Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 736 del 9 aprile 2026, ha confermato questa lettura distinguendo la funzione dei due modelli di mediazione.
Punti chiave
- Il giudice può ordinare la mediazione anche dopo un tentativo ante causam già fallito senza esito.
- L’inerzia delle parti davanti all’ordine del giudice produce l’improcedibilità della domanda giudiziale.
- I due modelli di mediazione hanno funzioni distinte e non si sostituiscono reciprocamente.
Se il giudice dispone la mediazione in corso di causa e le parti restano inerti, la domanda diventa improcedibile — anche se avevano già tentato la mediazione obbligatoria ante causam. Non si tratta di un doppio adempimento inutile: i due percorsi servono scopi diversi, e confonderli espone il cliente a una sconfitta processuale evitabile.
Lo chiarisce il Tribunale di Latina con la sentenza n. 736 del 9 aprile 2026, che ricostruisce il quadro delle conseguenze dell’omissione. La pronuncia è commentata da GiuriCivile.it.
Il contesto normativo
Il d.lgs. 28/2010 prevede due distinti istituti. L’art. 5, comma 1-bis disciplina la mediazione obbligatoria ante causam per le materie elencate (condominio, diritti reali, successioni, locazione, comodato, affitto d’azienda, risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari). L’art. 5-quater — introdotto dal d.lgs. 149/2022 nell’ambito della riforma Cartabia — disciplina invece la mediazione demandata dal giudice: il giudice può disporla in qualunque stato e grado del giudizio, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti. Le due norme operano su piani temporali e funzionali separati: la prima condiziona la procedibilità ab initio, la seconda interviene nel corso del processo come strumento deflattivo affidato alla valutazione discrezionale del giudice.
Cosa cambia per lo studio
- Monitora ogni udienza per verificare se il giudice emette un ordine di mediazione ex art. 5-quater d.lgs. 28/2010: l’ordine non richiede forma particolare e può essere inserito nel verbale o nell’ordinanza istruttoria.
- Informa subito il cliente che l’ordine del giudice genera un nuovo obbligo autonomo: il fatto di aver già fatto mediazione ante causam non esaurisce l’adempimento e non costituisce esimente.
- Rispetta scrupolosamente il termine fissato dal giudice per l’avvio della procedura, di regola non inferiore a quindici giorni: il mancato deposito dell’istanza entro quel termine è il fatto che produce l’improcedibilità.
- Valuta la condotta della controparte: se è l’altra parte a non dare impulso alla mediazione demandata, segnalalo formalmente al giudice alla prima udienza utile per evitare che l’inerzia ricada sul tuo cliente.
- Documenta l’intero iter della mediazione demandata con la stessa cura della mediazione ante causam: verbale di primo incontro, eventuale accordo o verbale negativo, deposito tempestivo agli atti.
Attenzione a
Il rischio più frequente è trattare la mediazione demandata come una formalità residuale, convinti che il tentativo ante causam già esperito copra tutto. Non è così: il Tribunale di Latina lo dice in modo esplicito, e l’improcedibilità non è sanabile dopo che il giudice ha dichiarato l’esito negativo dell’udienza successiva all’ordine. Controlla sempre il verbale d’udienza entro 24 ore dal deposito.
Secondo errore ricorrente: delegare al cliente la scelta dell’organismo di mediazione senza fissare internamente una scadenza ferma. Tra la data dell’ordine del giudice e il termine per depositare l’istanza i giorni corrono velocemente. Un promemoria nel gestionale con alert a meno dieci giorni dal termine è sufficiente a evitare l’improcedibilità.
Domande frequenti
Il giudice può ordinare la mediazione anche se l’abbiamo già fatta prima della causa?
Sì. La mediazione demandata ex art. 5-quater d.lgs. 28/2010 è un istituto autonomo rispetto alla mediazione obbligatoria ante causam. Il Tribunale di Latina, sentenza n. 736/2026, chiarisce che le due procedure hanno funzioni diverse e che l’aver già esperito il tentativo obbligatorio non esonera le parti dall’adempiere all’ordine del giudice emesso in corso di causa.
Cosa succede se le parti non aderiscono alla mediazione ordinata dal giudice?
La domanda giudiziale diventa improcedibile. Il giudice verifica alla successiva udienza l’avvenuto svolgimento della mediazione demandata e, in caso di inerzia ingiustificata, dichiara l’improcedibilità. Questo vale indipendentemente dal merito della controversia e dalla fase in cui si trova il giudizio.
Entro quanto tempo bisogna avviare la mediazione dopo l’ordine del giudice?
Il termine lo fissa il giudice nel provvedimento, di regola con un minimo di quindici giorni per consentire la scelta dell’organismo e il deposito dell’istanza. Il mancato avvio della procedura entro quel termine è il fatto che determina l’improcedibilità. Conviene depositare l’istanza subito, senza attendere la scadenza.
Fonte di riferimento: Giuricivile