Decreti attuativi AI Act cosa cambia per avvocati e studi


Il Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026 ha approvato in via preliminare due schemi di decreto legislativo attuativi della legge n. 132/2025, che recepiscono il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) in materia di polizia e lavoro. Il primo schema introduce regole stringenti sull’identificazione biometrica e il riconoscimento facciale da parte delle forze dell’ordine; il secondo individua le autorità nazionali competenti e gli obblighi per i datori di lavoro che usano sistemi AI ad alto rischio. Gli studi legali devono aggiornare subito la propria consulenza su compliance AI per clienti che operano in questi settori.

Punti chiave

  • Punto 1 — Dal 10 giugno 2026 esistono regole nazionali specifiche sull’uso dell’AI nella polizia e nel lavoro.
  • Punto 2 — I datori di lavoro che usano sistemi AI ad alto rischio acquistano nuovi obblighi formali di compliance.
  • Punto 3 — L’identificazione biometrica da parte delle forze dell’ordine è soggetta a limiti e autorizzazioni precise.

Per gli studi che assistono aziende, datori di lavoro o enti pubblici, i due schemi di decreto approvati il 10 giugno 2026 non sono una notizia di contorno: segnano il momento in cui l’AI Act smette di essere solo diritto europeo e diventa obbligo interno azionabile. Chi non aggiorna il proprio framework di consulenza sulla compliance tecnologica rischia di lasciare i clienti esposti a sanzioni già operative.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare due schemi di decreto legislativo attuativi della legge n. 132/2025, la delega nazionale per l’adeguamento al Regolamento UE 2024/1689 (AI Act). Il primo decreto disciplina l’uso dell’intelligenza artificiale nelle attività di polizia, con norme specifiche su identificazione biometrica e riconoscimento facciale. Il secondo individua le autorità nazionali competenti e le regole applicabili ai sistemi AI ad alto rischio in ambito lavorativo.

Il contesto normativo

Il Regolamento UE 2024/1689 è direttamente applicabile dal 2 agosto 2026 per la maggior parte delle disposizioni sugli obblighi dei fornitori e dei deployer di sistemi AI ad alto rischio (art. 113, Reg. UE 2024/1689). La legge n. 132/2025 ha conferito al Governo la delega per adeguare l’ordinamento interno, e i due schemi ora all’esame delle Camere costituiscono i primi decreti attuativi concreti. Per il settore lavoro rileva anche l’art. 22 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), che già vieta decisioni automatizzate con effetti giuridici significativi sul lavoratore senza garanzie adeguate: i nuovi decreti si innestano su questo impianto senza sostituirlo.

Cosa cambia per lo studio

  1. Nuovi obblighi di compliance per i clienti datori di lavoro. Le aziende che usano sistemi AI ad alto rischio nella gestione del personale — selezione, valutazione delle prestazioni, monitoraggio — devono dotarsi di documentazione tecnica, registri di log e procedure di supervisione umana prima dell’entrata in vigore piena del Regolamento. Lo studio deve verificare subito se i clienti rientrano nella classificazione.
  2. Identificazione biometrica e riconoscimento facciale: perimetro definito. Il decreto polizia fissa i presupposti autorizzativi per l’uso di sistemi biometrici in tempo reale da parte delle forze dell’ordine. Per gli avvocati penalisti, questo crea già ora un terreno per contestare prove raccolte fuori dai nuovi limiti procedurali.
  3. Autorità nazionale di vigilanza individuata. Il secondo decreto nomina le autorità nazionali competenti ai sensi dell’art. 70 del Reg. UE 2024/1689. Sapere a chi rivolgersi — e chi può avviare procedimenti sanzionatori — è informazione operativa immediata per chi gestisce ricorsi o interlocuzioni regolatori.
  4. Iter parlamentare ancora aperto. Gli schemi sono approvati solo in via preliminare: seguirà il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo studio deve monitorare le modifiche perché la versione definitiva potrebbe alterare l’ambito soggettivo degli obblighi.
  5. Coordinamento con il GDPR invariato. L’AI Act non abroga né sostituisce le tutele del Regolamento 2016/679. I clienti che pensano di aver già adempiuto con le misure privacy devono essere avvisati: i due regimi si sommano, non si escludono.

Attenzione a

Classificazione errata del rischio. Il rischio più comune è che l’azienda cliente autoclassifichi il proprio sistema AI come “basso rischio” per evitare gli obblighi più gravosi. I sistemi usati per assunzioni, promozioni o valutazione delle prestazioni rientrano nell’Allegato III del Reg. UE 2024/1689 come alto rischio per definizione: non c’è margine di discrezionalità. Un parere legale che non verifichi questa classificazione espone lo studio a una responsabilità professionale concreta.

Timing delle scadenze. Le disposizioni sugli obblighi per i sistemi ad alto rischio diventano applicabili il 2 agosto 2026, ma alcuni obblighi per i modelli GPAI sono già scattati il 2 agosto 2025. Chi consiglia clienti nel settore tech o HR deve verificare quale delle due finestre temporali si applica al caso specifico, senza attendere la versione definitiva dei decreti.

Domande frequenti

Quali sistemi AI usati in azienda rientrano nell’alto rischio secondo l’AI Act?

Rientrano automaticamente nell’Allegato III del Reg. UE 2024/1689 i sistemi AI usati per selezione del personale, valutazione delle prestazioni, promozioni e cessazione del rapporto di lavoro. Non serve una valutazione caso per caso: la classificazione è normativa. Il datore di lavoro che usa questi strumenti deve predisporre documentazione tecnica, registro dei log e supervisione umana prima del 2 agosto 2026.

Cosa rischia un’azienda che usa AI per le assunzioni senza adeguarsi all’AI Act?

Le sanzioni previste dal Reg. UE 2024/1689 per i deployer di sistemi ad alto rischio non conformi arrivano fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo, se superiore. A queste si aggiungono le sanzioni GDPR per le violazioni dell’art. 22 Reg. UE 2016/679 sulle decisioni automatizzate. I due regimi si applicano in parallelo senza compensazione.

Le prove raccolte con riconoscimento facciale dalla polizia possono essere contestate in giudizio dopo i nuovi decreti?

Sì. Il decreto attuativo sulla polizia introduce presupposti autorizzativi specifici per l’uso di sistemi biometrici in tempo reale. Se la prova è stata raccolta al di fuori di questi limiti procedurali, l’avvocato difensore ha un argomento concreto per chiederne l’inutilizzabilità o l’esclusione dal fascicolo dibattimentale, secondo i principi generali in materia di prove illegittimamente acquisite.

Fonte di riferimento: Giuricivile