I primi due decreti attuativi della legge italiana sull’intelligenza artificiale (l. n. 66/2025) introducono nuove regole su governance, responsabilità e uso pubblico dell’IA. Per uno studio legale, questo significa aggiornare i contratti con i fornitori di strumenti AI e verificare la conformità dei processi interni già operativi. Chi usa sistemi di intelligenza artificiale per attività professionali deve ora confrontarsi con un quadro normativo nazionale che si affianca direttamente al Regolamento UE 2024/1689 (AI Act).
Punti chiave
- Punto 1 — I decreti attuativi italiani si affiancano all’AI Act UE 2024/1689 e producono obblighi immediati per i professionisti.
- Punto 2 — La responsabilità per l’uso di sistemi AI in ambito professionale segue ora regole nazionali più specifiche e azionabili.
- Punto 3 — Gli studi che già usano strumenti AI devono verificare la conformità prima che scattino i controlli delle autorità competenti.
Se il tuo studio usa strumenti di intelligenza artificiale — per ricerca giurisprudenziale, redazione di atti, analisi documentale — hai già un problema di conformità da gestire. I primi due decreti attuativi della legge italiana sull’IA ridisegnano governance e responsabilità in modo abbastanza dettagliato da generare obblighi concreti, non solo raccomandazioni di principio.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato i due provvedimenti attuativi della legge n. 66/2025 sull’intelligenza artificiale, che recepisce e integra il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act). Il pacchetto include norme su formazione, uso pubblico dell’IA e un investimento di 200 milioni di euro destinati alla scuola. Per i professionisti, però, contano soprattutto le regole su responsabilità e controllo dei sistemi AI in uso.
Il contesto normativo
Il quadro di riferimento si compone ora di tre livelli sovrapposti: il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), direttamente applicabile dal 2 agosto 2026 per i sistemi ad alto rischio ma già operativo su alcuni obblighi; la legge nazionale n. 66/2025; e i decreti attuativi appena approvati. Sul piano della responsabilità civile, resta sullo sfondo l’art. 2050 c.c. sulle attività pericolose, che la giurisprudenza ha già utilizzato per allocare il rischio in contesti tecnologici, e che potrebbe tornare utile nelle controversie legate a decisioni automatizzate errate. I decreti attuativi individuano nell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e nell’ACN i soggetti con funzioni di vigilanza, affiancati da un Comitato interministeriale per l’IA.
Cosa cambia per lo studio
- Contratti con i fornitori AI da rivedere. I decreti introducono obblighi di trasparenza e documentazione sui sistemi AI usati in ambito professionale. I contratti di fornitura già firmati vanno verificati: se mancano clausole su audit, aggiornamenti di conformità e allocazione della responsabilità, è il momento di integrarli.
- Uso dell’IA nei procedimenti amministrativi sorvegliato. Le norme sull’uso pubblico dell’IA riguardano anche i procedimenti in cui il tuo cliente è parte. Sapere se una PA ha usato un sistema AI per adottare un provvedimento diventa un elemento difensivo da esplorare sistematicamente.
- Formazione obbligatoria in arrivo. I decreti prevedono percorsi formativi sull’IA anche per le professioni regolamentate. Tieni d’occhio le indicazioni degli ordini professionali: è probabile che la formazione sull’AI Act venga integrata nei crediti obbligatori entro il 2026.
- Responsabilità del deployer, non solo del produttore. Chi usa un sistema AI in contesto professionale risponde come deployer ai sensi dell’AI Act. Lo studio legale che adotta strumenti AI per attività rilevanti per il cliente non è un semplice utente finale: ha obblighi di valutazione del rischio e documentazione.
- 200 milioni per la formazione scolastica, ma l’effetto è sistemico. L’investimento pubblico segnala un cambio di passo istituzionale. Sul piano pratico, accelererà il proliferare di strumenti AI sul mercato e aumenterà la pressione normativa sui professionisti che li adottano senza un framework interno di governance.
Attenzione a
Confondere l’AI Act UE con la legge italiana. Sono strumenti distinti con tempistiche e ambiti di applicazione parzialmente diversi. L’AI Act UE ha un calendario di applicazione progressiva (divieti operativi da febbraio 2025, obblighi per sistemi ad alto rischio da agosto 2026); la legge n. 66/2025 e i suoi decreti attuativi aggiungono un livello nazionale che può essere più restrittivo. Sovrapporre i due piani porta a valutazioni di conformità incomplete.
Trascurare la posizione dello studio come deployer. Molti studi considerano i software AI strumenti neutri, come un motore di ricerca. Non lo sono più. Dal momento in cui un sistema AI incide su una valutazione professionale resa al cliente, lo studio assume responsabilità specifiche che i decreti attuativi ora rendono più facilmente azionabili.
Domande frequenti
Uno studio legale che usa ChatGPT o altri strumenti AI deve adeguarsi all’AI Act?
Dipende dall’uso. Se lo strumento AI incide su valutazioni professionali rese al cliente, lo studio opera come deployer ai sensi del Regolamento UE 2024/1689 e ha obblighi di valutazione del rischio e documentazione. L’uso puramente interno e non determinante per l’output professionale è soggetto a obblighi più leggeri, ma non è privo di implicazioni.
Quando entrano in vigore gli obblighi AI Act per i professionisti italiani?
I divieti assoluti dell’AI Act UE sono operativi dal febbraio 2025. Gli obblighi per i sistemi ad alto rischio scattano dal 2 agosto 2026. La legge italiana n. 66/2025 e i decreti attuativi appena approvati aggiungono obblighi nazionali con decorrenza immediata o da verificare decreto per decreto.
Come si contesta un provvedimento amministrativo adottato con l’ausilio di un sistema AI?
I decreti attuativi impongono trasparenza sull’uso dell’IA nelle PA. In sede di accesso agli atti o di ricorso al TAR, è ora possibile richiedere informazioni sul sistema AI utilizzato e sulla sua classificazione di rischio. Una decisione automatizzata priva di adeguata motivazione umana espone il provvedimento a censure per violazione dei principi di imparzialità e trasparenza ex l. n. 241/1990.
Fonte di riferimento: AgendaDigitale