Le trattative ARAN per il CCNL Funzioni Locali 2025-2027 modificheranno il quadro contrattuale di circa 400.000 dipendenti di comuni, province e città metropolitane. Chi assiste enti locali o gestisce contenzioso del lavoro pubblico deve monitorare le ipotesi di accordo perché cambieranno classificazione del personale, istituti economici e materie di contrattazione decentrata. Fino alla firma del contratto, restano vigenti le disposizioni del CCNL 16 novembre 2022.
Punti chiave
- Punto 1 — Le trattative riguardano circa 400.000 dipendenti di enti locali, con impatto diretto su contenzioso e consulenza.
- Punto 2 — L’ARAN ha proposto revisioni su classificazione del personale e istituti economici già nella piattaforma 2025.
- Punto 3 — Fino alla firma, resta vigente il CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022 in ogni sua clausola.
Chi assiste comuni, province o città metropolitane — o gestisce contenzioso con dipendenti pubblici del comparto — deve tenere d’occhio la fase negoziale in corso. Le ipotesi di accordo che emergono dal tavolo ARAN-sindacati ridisegnano materie sensibili: nuovi sistemi di classificazione del personale, istituti economici e perimetro della contrattazione decentrata. Finché il contratto non è firmato, ogni argomento difensivo o parere su procedure disciplinari, progressioni economiche e orario di lavoro si fonda ancora sul testo vigente.
L’ARAN ha avviato le trattative per il rinnovo del CCNL del comparto Funzioni Locali per il triennio 2025-2027, presentando una piattaforma negoziale che le organizzazioni sindacali hanno in parte contestato chiedendo maggiori risorse e tutele. La notizia è riportata da La Gazzetta degli Enti Locali.
Il contesto normativo
Il contratto collettivo per il comparto Funzioni Locali trova la propria base nell’art. 40 del d.lgs. 165/2001 (T.U. Pubblico Impiego), che definisce le materie rimesse alla contrattazione collettiva nazionale e i limiti entro cui può muoversi quella decentrata. L’art. 47 dello stesso decreto disciplina invece le procedure negoziali tra ARAN e confederazioni sindacali rappresentative. Fino alla sottoscrizione del nuovo accordo, l’art. 2, comma 3, del T.U. stabilisce che restano applicabili le clausole del contratto precedente: nel caso specifico, il CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 16 novembre 2022. Qualsiasi contestazione su istituti contrattuali — indennità, progressioni, orari — si misura ancora su quella fonte.
Cosa cambia per lo studio
- Chi redige pareri su procedure di progressione economica orizzontale deve verificare che le griglie valutative dell’ente siano ancora allineate al CCNL 2022: eventuali anticipazioni applicative di istituti non ancora firmati espongono l’ente a ricorsi.
- La revisione del sistema di classificazione proposta dall’ARAN — con possibile accorpamento di aree professionali — avrà ricadute dirette sui giudizi di inquadramento pendenti: conviene monitorare il testo delle ipotesi di accordo per valutare se la lite ha ancora senso proseguire o se è preferibile attendere la firma.
- Le materie di contrattazione decentrata sono tra i nodi più discussi: se il nuovo CCNL restringe o amplia i margini del contratto integrativo, gli accordi decentrati già sottoscritti potrebbero risultare parzialmente illegittimi per eccesso di delega (art. 40, comma 3-bis, d.lgs. 165/2001).
- I sindacati chiedono aumenti superiori all’offerta ARAN: uno scostamento significativo prolunga i tempi di firma e mantiene in vigore il regime economico attuale, elemento rilevante nei conteggi di arretrati in cause di lavoro pubblico già instaurate.
- Gli studi che assistono dipendenti pubblici in procedimenti disciplinari devono sapere che, durante la vacanza contrattuale, le clausole procedurali del CCNL 2022 restano applicabili senza deroghe unilaterali da parte dell’ente.
Attenzione a
Il rischio più frequente in questa fase è applicare anticipatamente istituti in discussione al tavolo negoziale, trattandoli come già vigenti. Alcuni enti locali — su pressione sindacale interna — adottano atti organizzativi o accordi decentrati che anticipano ipotesi non ancora sottoscritte: quegli atti sono impugnabili e il difensore dell’ente si trova a sostenere una posizione difficile.
Secondo rischio: confondere il perimetro del CCNL Funzioni Locali con quello di altri comparti del pubblico impiego. Il comparto copre comuni, province, città metropolitane, comunità montane e una serie di enti strumentali — ma esclude le regioni (comparto Funzioni Regionali) e la sanità. Citare giurisprudenza o contratti di altri comparti in una memoria difensiva produce argomenti non pertinenti che indeboliscono la tesi.
Domande frequenti
Quale CCNL si applica ai dipendenti comunali nel 2025 in attesa del rinnovo?
Si applica il CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 16 novembre 2022. L’art. 2, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede l’ultrattività delle clausole contrattuali fino alla firma del nuovo accordo. Nessun istituto del contratto in trattativa è ancora giuridicamente vincolante.
Un accordo decentrato comunale può anticipare istituti del CCNL non ancora firmato?
No. La contrattazione integrativa può muoversi solo nell’ambito della delega conferita dal CCNL nazionale vigente, come dispone l’art. 40, comma 3-bis, del d.lgs. 165/2001. Un accordo decentrato che introduce istituti non delegati dal contratto nazionale è illegittimo e impugnabile davanti al giudice del lavoro o al TAR.
Il CCNL Funzioni Locali si applica anche ai dipendenti delle città metropolitane?
Sì. Il comparto Funzioni Locali include comuni, province, città metropolitane, comunità montane e unioni di comuni. Sono esclusi i dipendenti regionali, che ricadono nel comparto Funzioni Regionali, e il personale del Servizio Sanitario Nazionale, soggetto a contratto separato.
Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali