CCNL Funzioni Locali 2025-2027 trattativa ARAN avviata


Il primo tavolo ARAN-sindacati per il CCNL Funzioni Locali 2025-2027 segna l’avvio formale della trattativa contrattuale per circa 430.000 dipendenti di Comuni, Province e altri enti locali. Chi assiste enti pubblici o lavoratori del comparto deve monitorare l’evoluzione delle piattaforme sindacali, perché ogni modifica agli istituti contrattuali (orario, progressioni, indennità) si riflette direttamente su contenziosi pendenti e nuove consulenze. La fase di trattativa precede l’ipotesi di accordo: fino alla firma, il CCNL 2019-2021 resta il riferimento normativo applicabile.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il CCNL 2019-2021 rimane vigente fino alla firma del nuovo accordo 2025-2027.
  • Punto 2 — I contenziosi su progressioni economiche e indennità vanno valutati con il contratto attuale.
  • Punto 3 — Le piattaforme sindacali presentate all’ARAN anticipano i futuri istituti contrattuali negoziabili.

Chi gestisce consulenza o contenzioso per enti locali o dipendenti del comparto pubblico deve sapere che il CCNL Funzioni Locali 2025-2027 è entrato nella fase negoziale attiva. Finché non si raggiunge un’ipotesi di accordo, il contratto vigente resta il 2019-2021, e ogni pretesa economica o disciplinare va ancora ancorata a quell’impianto. Tenere traccia delle piattaforme sindacali già depositate permette di anticipare le aree di possibile modifica — progressioni orizzontali, indennità di responsabilità, orario di lavoro — prima che diventino diritto applicato.

ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Funzioni Locali si sono riunite per il primo tavolo di trattative relativo al rinnovo contrattuale del triennio 2025-2027, che interessa circa 430.000 dipendenti di Comuni, Province, Unioni di Comuni e altri enti del comparto. La notizia è riportata da La Gazzetta degli Enti Locali.

Il contesto normativo

La contrattazione collettiva nazionale nel pubblico impiego si svolge nelle forme disciplinate dal d.lgs. 165/2001, in particolare dagli artt. 40-50, che regolano le materie delegabili alla contrattazione, i soggetti legittimati e le procedure di raffreddamento del conflitto. L’art. 47 del medesimo decreto disciplina il procedimento negoziale in sede ARAN, prevedendo che l’ipotesi di accordo sia trasmessa al Governo e alle amministrazioni interessate prima della firma definitiva. Fino a quel momento, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. 165/2001, il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici resta regolato dal contratto collettivo precedente — nel caso di specie, il CCNL Funzioni Locali 2019-2021 siglato il 16 novembre 2022. La Corte di Cassazione, con orientamento consolidato (cfr. Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 19023/2022), ha ribadito che in caso di ultrattività contrattuale le clausole del CCNL scaduto continuano a produrre effetti sino alla sottoscrizione del nuovo accordo.

Cosa cambia per lo studio

  1. Nei contenziosi pendenti su progressioni economiche orizzontali o verticali, la base normativa resta il CCNL 2019-2021: qualsiasi tesi fondata su istituti non ancora introdotti nel nuovo contratto è prematura e processualmente rischiosa.
  2. Le piattaforme sindacali depositate all’ARAN costituiscono un segnale anticipatore sugli istituti in discussione — indennità di comparto, orario flessibile, welfare integrativo — utile per strutturare pareri preventivi agli enti clienti.
  3. Gli enti locali che stanno definendo regolamenti interni su progressioni o salario accessorio devono verificare la compatibilità con il CCNL 2019-2021, evitando di anticipare istituti non ancora contrattualizzati.
  4. Chi assiste dipendenti in procedimenti disciplinari deve controllare che le contestazioni rispettino le norme procedurali del contratto vigente: una modifica in sede di rinnovo non ha effetti retroattivi sui procedimenti già avviati.
  5. Monitorare il calendario delle sessioni negoziali ARAN permette di pianificare l’aggiornamento della contrattualistica standard degli enti assistiti con tempistiche realistiche.

Attenzione a

Il rischio principale è anticipare nelle consulenze istituti contrattuali che le parti stanno ancora negoziando. Citare in un parere o in un atto di diffida clausole della piattaforma sindacale come se fossero già diritto vigente espone lo studio a contestazioni immediate da parte dell’ente datore di lavoro, che può eccepire l’inesistenza della fonte normativa invocata.

Secondo profilo critico: la contrattazione integrativa decentrata degli enti locali deve restare nei limiti fissati dal CCNL nazionale vigente, ai sensi dell’art. 40, comma 3-bis, del d.lgs. 165/2001. Accordi integrativi firmati nella fase transitoria che anticipino istituti del futuro CCNL possono essere dichiarati nulli dalla Corte dei conti in sede di controllo sulla spesa del personale.

Domande frequenti

Il CCNL Funzioni Locali 2019-2021 è ancora in vigore nel 2025?

Sì. Il CCNL Funzioni Locali 2019-2021, firmato il 16 novembre 2022, resta pienamente applicabile fino alla firma dell’ipotesi di accordo per il triennio 2025-2027. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. 165/2001, il contratto scaduto produce effetti in regime di ultrattività fino alla sottoscrizione del nuovo testo.

Cosa rischia un ente locale che anticipa nel contratto integrativo istituti non ancora nel CCNL nazionale?

Rischia la nullità delle clausole difformi e il recupero delle somme erogate. La Corte dei conti, in sede di controllo preventivo o di responsabilità erariale, può dichiarare illegittima la spesa e attivare azione di rivalsa nei confronti dei dirigenti che hanno sottoscritto o autorizzato l’accordo, in violazione dell’art. 40, comma 3-bis, d.lgs. 165/2001.

Quali materie si negoziano nel CCNL Funzioni Locali e quali restano escluse dalla contrattazione?

Rientrano nella contrattazione collettiva le materie elencate all’art. 40 del d.lgs. 165/2001: trattamento economico, orario, progressioni, welfare. Sono invece escluse le materie riservate alla legge o agli atti unilaterali del datore di lavoro pubblico, come l’organizzazione degli uffici, le dotazioni organiche e i criteri generali di valutazione della performance.

Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali