Caduta in ospedale responsabilità della struttura sanitaria


La struttura sanitaria risponde per la caduta del paziente ricoverato in base al regime contrattuale ex art. 1218 c.c., con inversione dell’onere della prova a suo carico. Il paziente deve provare il danno e il nesso causale con la caduta; spetta alla struttura dimostrare di aver adottato tutte le misure di sicurezza adeguate al rischio concreto. La valutazione del rischio di caduta all’ingresso e la documentazione delle misure adottate sono elementi decisivi sia in sede stragiudiziale che processuale.

Punti chiave

  • Punto 1 — La struttura risponde ex art. 1218 c.c. senza che il paziente provi la colpa specifica del personale.
  • Punto 2 — L’assenza di una scala di valutazione del rischio caduta nella cartella clinica aggrava la posizione della struttura.
  • Punto 3 — Il nesso causale tra caduta e frattura del femore va provato con CTU medico-legale tempestiva.

Per uno studio legale che assiste pazienti o familiari dopo un infortunio in ospedale, il punto di partenza non è la dinamica della caduta ma il regime di responsabilità applicabile. Dalla qualificazione dipendono l’onere della prova, i termini di prescrizione e la strategia da adottare già nella fase stragiudiziale.

Una donna anziana cade in reparto, si frattura il femore e ottiene il risarcimento dalla struttura ospedaliera: è lo scenario analizzato da Diritto.it, che ricostruisce i presupposti della responsabilità contrattuale dell’ente ospedaliero. Il caso offre uno schema replicabile per molte situazioni analoghe.

Il contesto normativo

Dal 2017 la responsabilità della struttura sanitaria è disciplinata dalla Legge Gelli-Bianco (L. n. 24/2017). L’art. 7, comma 1, qualifica il rapporto tra paziente e struttura come contrattuale: si applica l’art. 1218 c.c., con la conseguenza che la struttura deve provare di aver adempiuto correttamente, non il paziente di aver subito una condotta colposa. La prescrizione è quindi decennale, non quinquennale come per la responsabilità aquiliana del medico libero professionista ex art. 7, comma 3. La Cassazione ha confermato questo assetto in più pronunce, tra cui Cass. Civ. n. 28994/2019, ribadendo che il paziente ricoverato porta con sé un’obbligazione di protezione a carico della struttura che va oltre la sola prestazione terapeutica e comprende la sicurezza fisica durante la degenza.

Cosa cambia per lo studio

  1. Verifica subito la cartella clinica per individuare se la struttura ha eseguito una valutazione del rischio caduta all’ingresso (scala di Morse o equivalente): la sua assenza è un elemento probatorio diretto a favore del danneggiato.
  2. Acquisita la cartella, incrocia i dati con il piano di assistenza infermieristica: se non risultano misure adottate (sponde del letto, campanello a portata di mano, calzature antiscivolo), la prova liberatoria della struttura diventa molto più difficile.
  3. Valuta l’accesso al tentativo obbligatorio di mediazione ex D.Lgs. n. 28/2010, che in materia di responsabilità medica è condizione di procedibilità: usalo per acquisire documentazione ulteriore prima del giudizio.
  4. Costruisci il nesso causale frattura-caduta con perizia medico-legale già in fase stragiudiziale: una relazione tecnica solida riduce i tempi della CTU e rafforza la posizione in sede di trattativa con la compagnia assicurativa della struttura.
  5. Tieni separata la posizione della struttura da quella del singolo professionista sanitario: se agisci solo contro l’ente, resti nel perimetro contrattuale; se citi anche il medico o l’infermiere, si apre il doppio binario con regime diverso per ciascuno.

Attenzione a

Il principale errore è confondere il termine di prescrizione: molti colleghi applicano i 5 anni da responsabilità extracontrattuale anche alla struttura, ma dal 2017 il termine è 10 anni per l’ente. Sbagliare questo calcolo può compromettere cause ancora ampiamente proponibili.

Secondo rischio: presentare una domanda risarcitoria generica senza distinguere i danni biologici temporanei e permanenti dal danno patrimoniale da assistenza e riabilitazione. Per una frattura del femore in paziente anziana, i costi di badante, fisioterapia e ausili ortopedici sono voci autonome che richiedono documentazione specifica e liquidazione separata.

Domande frequenti

Chi ha l’onere della prova quando un paziente cade in ospedale?

La struttura ospedaliera, in quanto responsabile contrattuale ex art. 1218 c.c. e art. 7 L. 24/2017. Il paziente deve provare il danno subito e il nesso causale con la caduta avvenuta durante la degenza. Spetta invece alla struttura dimostrare di aver adottato tutte le misure di sicurezza adeguate al profilo di rischio del paziente.

Qual è la prescrizione per la caduta in ospedale contro la struttura sanitaria?

Dieci anni, perché la responsabilità della struttura è contrattuale ai sensi dell’art. 7, comma 1, L. n. 24/2017 e dell’art. 1218 c.c. Il termine quinquennale da responsabilità extracontrattuale si applica invece al singolo professionista sanitario che non abbia un rapporto diretto con il paziente.

Cosa serve per dimostrare la responsabilità dell’ospedale per caduta del paziente?

Cartella clinica completa con la valutazione del rischio caduta all’ingresso, piano di assistenza infermieristica, eventuali incident report interni e perizia medico-legale che colleghi la dinamica della caduta alla lesione riportata. L’assenza di protocolli di prevenzione cadute documentati è già di per sé un indizio sfavorevole alla struttura.

Fonte di riferimento: Diritto.it