Se un cliente detiene buoni fruttiferi postali e Poste Italiane non ha fornito informazioni adeguate sulla scadenza o sul rendimento, la prescrizione del diritto al rimborso non decorre. Il Tribunale di Massa, con sentenza n. 260/2026, ha confermato che l’inadempimento informativo di Poste integra un’impossibilità giuridica di esercitare il diritto ex art. 2935 c.c., con conseguente diritto del risparmiatore a recuperare sia il capitale sia gli interessi maturati.
Punti chiave
- La carenza informativa di Poste blocca il decorso della prescrizione del diritto al rimborso dei BFP.
- Il risparmiatore può ottenere capitale iniziale e interessi maturati, anche su titoli apparentemente prescritti.
- Trib. Massa n. 260/2026 consolida un orientamento già emerso in precedenti decisioni di merito favorevoli ai risparmiatori.
Ogni cliente che porta in studio un buono fruttifero postale «scaduto» merita una verifica prima di archiviare la pratica come prescritta. Se Poste Italiane non ha fornito informazioni sufficienti a consentire l’esercizio del diritto al rimborso, il termine prescrizionale non è mai iniziato a correre. Recuperare capitale e interessi resta quindi un obiettivo concreto, non un tentativo disperato.
Il Tribunale di Massa, con la sentenza n. 260/2026 depositata il 28 marzo 2026 (Giud. dott.ssa Sara Palumbo), ha confermato che la mancanza di informazioni da parte di Poste Italiane impedisce il decorso della prescrizione e legittima il risparmiatore a ottenere sia il rimborso del capitale investito sia il pagamento degli interessi maturati nel frattempo.
Il contesto normativo
Il punto di partenza è l’art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere esercitato. Quando il creditore si trova nell’impossibilità giuridica di esercitare il diritto — non solo nell’impossibilità di fatto — il termine non inizia a scorrere. Il Tribunale di Massa applica questo principio alla fattispecie dei BFP: senza informazioni adeguate su scadenza, condizioni di rimborso e tassi applicabili, il portatore non è in grado di esercitare concretamente il diritto, e l’impossibilità è qualificabile come giuridica, non meramente materiale.
Sul piano degli obblighi informativi, rileva l’art. 1375 c.c. (esecuzione del contratto secondo buona fede) e la disciplina del T.U.B. e del Codice del Consumo per i profili di correttezza nelle comunicazioni. La giurisprudenza di merito ha già tracciato questo solco in più occasioni, e la sentenza n. 260/2026 si inserisce in una linea ormai consolidata che responsabilizza Poste tanto in fase di emissione quanto nella gestione del rapporto nel tempo.
Cosa cambia per lo studio
- Rivaluta i fascicoli archiviati. Prima di dichiarare un BFP prescritto, verifica se Poste ha effettivamente fornito al cliente informazioni complete su scadenza, tasso e modalità di rimborso. In assenza di prova di tale comunicazione, la prescrizione potrebbe non essere mai decorsa.
- Quantifica subito il petitum. Il risparmiatore ha diritto sia al capitale nominale sia agli interessi maturati dall’emissione. Calcola il rendimento contrattuale applicabile al titolo specifico: i BFP emessi in serie diverse hanno tassi profondamente diversi, con rendimenti che in alcune serie storiche superano il 10% annuo.
- Costruisci la prova negativa. L’onere di dimostrare di aver informato il cliente spetta a Poste. In giudizio, è sufficiente allegare l’assenza di comunicazioni documentate; sarà Poste a dover produrre lettere, estratti conto o avvisi inviati al portatore.
- Valuta il tentativo di mediazione. Prima di agire in giudizio, la mediazione è condizione di procedibilità ex art. 5 d.lgs. 28/2010 per le controversie in materia bancaria e finanziaria. Alcune conciliazioni con Poste si chiudono positivamente già in questa fase, riducendo i tempi e i costi per il cliente.
- Attenzione alla serie del BFP. Non tutti i buoni hanno lo stesso regime: verifica se il titolo è dematerializzato o cartaceo, e se rientra nelle serie oggetto di contenziosi seriali già noti (es. serie Q, P, O). Questo incide sulla strategia difensiva e sulla quantificazione degli interessi.
Attenzione a
Non confondere impossibilità giuridica e ignoranza del diritto. La Cassazione ha più volte ribadito che la mera ignoranza del proprio diritto non sospende la prescrizione. L’argomento vincente non è «il cliente non sapeva», ma «Poste non ha adempiuto agli obblighi informativi contrattuali e di legge, rendendo oggettivamente impossibile l’esercizio del diritto». La distinzione è sottile ma decisiva: costruisci il ricorso su questo piano, non su quello soggettivo.
Verifica la competenza territoriale prima di radicare il giudizio. Le cause contro Poste Italiane possono essere instaurate davanti al giudice del luogo di residenza del consumatore ex art. 33 Codice del Consumo, ma solo se il cliente è qualificabile come consumatore. Se agisce un erede o un cessionario del titolo, la qualifica potrebbe venire meno e con essa il foro privilegiato, con effetti sulla strategia processuale.
Domande frequenti
La prescrizione dei buoni fruttiferi postali si blocca se Poste non ha informato il cliente?
Sì, secondo il Tribunale di Massa (sent. n. 260/2026) e l’orientamento consolidato di merito. L’art. 2935 c.c. prevede che la prescrizione decorra da quando il diritto può essere esercitato. Se Poste non ha fornito informazioni su scadenza e rimborso, il portatore si trova in una condizione di impossibilità giuridica, e il termine non inizia a scorrere. Il risparmiatore conserva il diritto a capitale e interessi.
Cosa deve dimostrare il risparmiatore in giudizio per far valere la prescrizione sospesa sui BFP?
Il risparmiatore deve allegare di non aver ricevuto informazioni adeguate da Poste sulla possibilità di riscuotere il buono. L’onere della prova contraria — cioè dimostrare di aver comunicato scadenza e condizioni di rimborso — spetta a Poste Italiane. In pratica, è sufficiente mostrare l’assenza di documentazione ricevuta; sarà Poste a dover produrre lettere o avvisi inviati.
Per una causa su buoni fruttiferi postali è obbligatoria la mediazione?
Sì. Le controversie relative a BFP rientrano nelle materie bancarie e finanziarie per cui l’art. 5 d.lgs. 28/2010 impone la mediazione come condizione di procedibilità. Occorre esperire il tentativo prima di depositare il ricorso. In alcuni casi Poste accetta soluzioni conciliative già in questa fase, accorciando significativamente i tempi di recupero per il cliente.
Fonte di riferimento: AvvocatoAndreani