Esdebitazione dopo chiusura liquidazione giudiziale ammessa


L’esdebitazione nella liquidazione giudiziale può essere richiesta anche dopo la chiusura della procedura, non solo contestualmente ad essa. La Corte costituzionale, con sentenza n. 74/2026, ha dichiarato conforme all’art. 76 Cost. l’art. 281, comma 1, del Codice della crisi dell’impresa (d.lgs. n. 14/2019), interpretato nel senso che il termine ‘contestualmente’ non preclude istanze tardive. Per lo studio legale questo significa poter assistere il debitore anche quando la procedura si sia già chiusa senza che fosse stata presentata domanda.

Punti chiave

  • Punto 1 — La Corte costituzionale ha salvato l’art. 281 CCII con sentenza n. 74/2026, escludendo violazione dell’art. 76 Cost.
  • Punto 2 — L’esdebitazione può essere chiesta anche dopo il decreto di chiusura, non solo contestualmente ad esso.
  • Punto 3 — La legge delega n. 155/2017 prevedeva la domanda ‘subito dopo la chiusura’: la Corte ha interpretato la norma in conformità.

Se stai seguendo un debitore uscito da una liquidazione giudiziale senza aver ottenuto l’esdebitazione contestualmente alla chiusura, non è detto che i termini siano definitivamente scaduti. La Corte costituzionale ha chiarito che l’art. 281, comma 1, del Codice della crisi dell’impresa va letto in senso estensivo, rendendo proponibile la domanda anche in un momento successivo al decreto di chiusura.

Con la sentenza n. 74/2026, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’art. 281, comma 1, del d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza), escludendo il contrasto con l’art. 76 della Costituzione e con il principio direttivo contenuto nell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge delega n. 155/2017.

Il contesto normativo

L’art. 281, comma 1, CCII stabilisce che il tribunale dichiara l’esdebitazione «contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura», su istanza di parte. Il nodo interpretativo nasceva dal confronto con la legge delega n. 155/2017, il cui art. 8, comma 1, lettera a), delegava il Governo a «prevedere per il debitore la possibilità di presentare domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura». La Corte ha ritenuto che l’espressione «contestualmente» non fissi un termine perentorio esclusivo, ma individui il momento ordinario di presentazione della domanda, in coerenza con la delega. Il riferimento sistematico va anche all’art. 280 CCII, che disciplina i presupposti soggettivi e oggettivi dell’esdebitazione, e all’art. 282 CCII, che regola l’esdebitazione del debitore incapiente.

Cosa cambia per lo studio

  1. Puoi presentare istanza di esdebitazione ex art. 281 CCII anche dopo la chiusura della liquidazione giudiziale, non sei vincolato alla sola udienza di chiusura.
  2. Se un debitore ti contatta a procedura già chiusa e non ha ottenuto l’esdebitazione, valuta subito se i presupposti dell’art. 280 CCII sono soddisfatti prima di escludere ogni rimedio.
  3. Negli atti di chiusura che redigi o verifichi, controlla che il decreto del tribunale si pronunci sull’esdebitazione: l’omissione non preclude la domanda successiva, ma allunga i tempi e i costi per il cliente.
  4. In sede di consulenza stragiudiziale al debitore imprenditore, aggiorna il piano di uscita dalla crisi includendo espressamente la finestra temporale post-chiusura per l’esdebitazione, ora confermata costituzionalmente.
  5. La pronuncia vale anche come argomento difensivo nei procedimenti in cui creditori contestino l’ammissibilità di istanze presentate dopo il decreto di chiusura.

Attenzione a

La sentenza non elimina i presupposti sostanziali dell’esdebitazione fissati dall’art. 280 CCII: il debitore deve aver cooperato con gli organi della procedura, non aver commesso atti in frode e non aver già beneficiato di esdebitazione nei dieci anni precedenti. Un’istanza tardiva formalmente ammissibile può comunque essere rigettata nel merito se questi requisiti mancano.

Attenzione anche al coordinamento con le procedure di sovraindebitamento: l’esdebitazione dell’incapiente ex art. 282 CCII segue regole proprie e non risente direttamente di questa pronuncia. Confondere i due istituti in sede di istanza espone il cliente a declaratorie di inammissibilità evitabili.

Domande frequenti

Si può chiedere l’esdebitazione dopo la chiusura della liquidazione giudiziale?

Sì. La Corte costituzionale, con sentenza n. 74/2026, ha interpretato l’art. 281, comma 1, CCII nel senso che la domanda di esdebitazione è proponibile anche dopo il decreto di chiusura della procedura, non solo contestualmente ad esso. Il termine ‘contestualmente’ indica il momento ordinario, non un termine perentorio esclusivo.

Quali requisiti deve avere il debitore per ottenere l’esdebitazione nella liquidazione giudiziale?

L’art. 280 CCII richiede che il debitore abbia cooperato con gli organi della procedura, non abbia compiuto atti in frode ai creditori e non abbia già beneficiato di esdebitazione nei dieci anni precedenti. La pronuncia della Corte costituzionale n. 74/2026 non modifica questi presupposti sostanziali.

La sentenza Corte costituzionale 74/2026 sull’esdebitazione vale anche per il sovraindebitamento?

No, non direttamente. La pronuncia riguarda l’art. 281 CCII, relativo alla liquidazione giudiziale. L’esdebitazione dell’incapiente ex art. 282 CCII segue un regime distinto. Per le procedure di sovraindebitamento occorre fare riferimento alle specifiche norme del Titolo IV CCII senza estendere automaticamente le conclusioni della sentenza.

Fonte di riferimento: StudioCataldiNotizie