Scambio automatico informazioni finanziarie lista aggiornata 2026


Con il provvedimento del 12 maggio 2026 del Dipartimento delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, cambiano le giurisdizioni aderenti al Common Reporting Standard (CRS): gli allegati C e D del decreto MEF del 28 dicembre 2015 sono stati aggiornati. Chi assiste clienti con conti correnti, depositi o investimenti in giurisdizioni estere deve verificare se quelle giurisdizioni rientrano ora nel perimetro dello scambio automatico di dati, con conseguente obbligo di monitoraggio fiscale e potenziale esposizione a controlli dell’Agenzia delle Entrate.

Punti chiave

  • Punto 1 — Gli allegati C e D del decreto MEF 28/12/2015 sono aggiornati dal provvedimento del 12 maggio 2026.
  • Punto 2 — Le giurisdizioni nei nuovi elenchi trasmettono dati sui conti finanziari automaticamente all’Agenzia delle Entrate.
  • Punto 3 — I clienti con asset in Paesi appena inclusi negli elenchi devono essere avvisati del rischio di controlli retroattivi.

Se assisti clienti con conti, polizze o asset detenuti all’estero, il provvedimento del 12 maggio 2026 va letto subito. L’aggiornamento degli elenchi delle giurisdizioni aderenti al CRS cambia concretamente il perimetro dei dati che l’Agenzia delle Entrate riceve ogni anno in via automatica, e può trasformare situazioni finora nell’ombra in oggetto di controllo imminente.

Il Dipartimento delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno pubblicato il nuovo elenco dei Paesi aderenti allo scambio automatico di dati sui conti finanziari internazionali, aggiornando gli allegati C e D del decreto MEF del 28 dicembre 2015, in attuazione della legge n. 95/2015 e della direttiva europea CRS. La notizia è riportata da MisterFisco.

Il contesto normativo

La legge n. 95 del 18 giugno 2015 ha recepito in Italia il Common Reporting Standard (CRS) dell’OCSE, autorizzando lo scambio automatico e multilaterale di informazioni finanziarie tra giurisdizioni aderenti. Il decreto MEF del 28 dicembre 2015 ha fissato le regole operative e gli allegati che individuano, rispettivamente, le giurisdizioni partner (allegato C) e quelle soggette a obblighi di comunicazione rafforzata (allegato D). L’art. 4 del decreto MEF stabilisce che gli allegati si aggiornano con provvedimento congiunto del Dipartimento delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, senza necessità di un nuovo decreto ministeriale. Parallelamente, la normativa sul monitoraggio fiscale — d.l. n. 167/1990, convertito con modificazioni — impone ai residenti italiani obblighi dichiarativi per le attività detenute all’estero nelle giurisdizioni che scambiano dati con l’Italia.

Cosa cambia per lo studio

  1. Verifica immediata dei Paesi aggiunti: confronta la nuova versione degli allegati C e D con quella precedente. Ogni giurisdizione appena inserita significa che i dati dei tuoi clienti residenti in Italia con conti in quel Paese arriveranno all’Agenzia delle Entrate già con il prossimo ciclo di trasmissione annuale.
  2. Aggiornamento della mappa degli asset dei clienti: per chi segue clienti con strutture offshore, holding estere o conti intestati a società in giurisdizioni ora incluse, è il momento di riesaminare la posizione dichiarativa e valutare se il quadro RW del modello Redditi è completo e coerente.
  3. Possibile esposizione a ravvedimento operoso: se un cliente ha omesso o ridotto la dichiarazione di attività estere in una giurisdizione appena entrata nel CRS, il ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997 diventa uno strumento da valutare prima che l’Agenzia avvii un’istruttoria.
  4. Aggiornamento delle due diligence nelle operazioni M&A e successorie: nelle transazioni che coinvolgono beni o partecipazioni estere, la nuova lista va integrata nelle checklist di compliance fiscale internazionale.
  5. Informativa al cliente: lo studio ha un interesse diretto a comunicare proattivamente l’aggiornamento ai clienti esposti, documentando l’avvenuta informazione per escludere profili di responsabilità professionale.

Attenzione a

Retroattività dei dati già trasmessi. Alcune giurisdizioni possono aver già scambiato dati in via bilaterale prima dell’inserimento formale negli allegati del decreto MEF. Non assumere che l’inclusione nella nuova lista segni l’inizio della trasmissione: verifica caso per caso se esistevano accordi bilaterali precedenti che rendono i dati già disponibili all’Agenzia delle Entrate.

Confusione tra allegato C e allegato D. I due allegati hanno funzioni distinte: l’allegato C elenca le giurisdizioni verso cui l’Italia trasmette dati, l’allegato D quelle da cui l’Italia riceve dati. Un cliente con un conto in una giurisdizione presente solo nell’allegato C non è necessariamente esposto allo stesso rischio di controllo di chi ha un conto in una giurisdizione dell’allegato D. Leggere entrambi gli elenchi prima di trarre conclusioni.

Domande frequenti

Quali Paesi sono stati aggiunti alla lista CRS con il provvedimento del 12 maggio 2026?

Il provvedimento del 12 maggio 2026 aggiorna gli allegati C e D del decreto MEF del 28 dicembre 2015, ma l’elenco analitico dei Paesi aggiunti o rimossi va verificato direttamente nel testo del provvedimento pubblicato dal Dipartimento delle Finanze. La fonte MisterFisco riporta la notizia dell’aggiornamento senza elencare singolarmente le giurisdizioni modificate.

Un cliente con un conto in una giurisdizione appena inserita nel CRS rischia sanzioni per il passato?

Dipende dall’esistenza di accordi bilaterali precedenti. Se la giurisdizione scambiava già dati con l’Italia in via bilaterale prima dell’inserimento formale negli allegati, i dati potrebbero essere già disponibili all’Agenzia delle Entrate. In caso di omissioni nel quadro RW, il ravvedimento operoso ex art. 13 d.lgs. n. 472/1997 va valutato prima di qualsiasi contestazione.

Il quadro RW va ricompilato se una giurisdizione entra nel CRS?

L’entrata di una giurisdizione nel CRS non modifica retroattivamente gli obblighi dichiarativi pregressi, che esistevano già in base al d.l. n. 167/1990. Tuttavia, l’aggiornamento della lista è un segnale pratico per verificare che le dichiarazioni degli anni precedenti siano complete e corrette, e per aggiornare quelle future in modo coerente con la nuova mappa delle giurisdizioni soggette a scambio dati.

Fonte di riferimento: MisterFisco