Bonus verde 730/2026 ancora fruibile per giardini e terrazze


Il Bonus verde è ancora fruibile nel modello 730/2026 per le spese sostenute nel 2025, con detrazione IRPEF del 36% su un massimale di 5.000 euro per unità immobiliare, pari a un risparmio massimo di 1.800 euro. La detrazione si applica a interventi su giardini, terrazze, balconi e aree scoperte private, comprese le spese di progettazione e manutenzione straordinaria del verde. Non è prevista, allo stato attuale, una proroga con condizioni modificate: la misura resta invariata rispetto agli anni precedenti.

Punti chiave

  • Punto 1 — La detrazione IRPEF è pari al 36% su massimo 5.000 euro per unità immobiliare.
  • Punto 2 — Il beneficio si ripartisce in 10 rate annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi.
  • Punto 3 — Sono ammesse anche spese di progettazione e manutenzione straordinaria del verde privato.

Chi assiste contribuenti nella predisposizione del modello 730/2026 deve verificare se tra le spese detraibili figurano interventi su aree verdi private. Il Bonus verde resta operativo per le spese sostenute nel corso del 2025, senza modifiche sostanziali rispetto alla disciplina degli anni precedenti: la detrazione va indicata nel quadro E del modello 730 e va ripartita obbligatoriamente in dieci rate annuali.

La notizia prende spunto da un quesito pratico ricevuto dalla redazione di MisterFisco: se sia ancora possibile fruire del Bonus verde per giardini e terrazze nel modello 730/2026. La risposta, come riportato nell’analisi originale, è affermativa, a condizione che le spese rientrino tra quelle ammesse dalla normativa vigente.

Il contesto normativo

Il Bonus verde è stato introdotto dall’art. 1, commi 12-15, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), che ha inserito la detrazione nell’alveo delle agevolazioni IRPEF per interventi edilizi e di riqualificazione degli immobili. La misura è stata prorogata di anno in anno con le successive Leggi di Bilancio, da ultimo confermata per il 2025 senza modifiche alle aliquote o ai massimali. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ambito applicativo con la Circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, che resta il riferimento interpretativo principale per individuare le spese ammissibili.

La detrazione è pari al 36% delle spese sostenute, fino a un massimale di 5.000 euro per unità immobiliare adibita ad uso abitativo, comprensiva delle pertinenze. Il beneficio fiscale netto massimo è quindi di 1.800 euro per immobile, da spalmare in dieci quote annuali costanti.

Cosa cambia per lo studio

  1. Verifica delle spese ammissibili: rientrano gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private, la fornitura e messa a dimora di piante e arbusti, la realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi e coperture a verde. Non sono detraibili le spese per la manutenzione ordinaria.
  2. Documentazione da richiedere al cliente: fatture o ricevute fiscali intestate al contribuente, prova del pagamento tracciabile (bonifico bancario o postale ordinario — non è richiesto il bonifico parlante previsto per le ristrutturazioni), e attestazione della natura dell’intervento.
  3. Ripartizione decennale obbligatoria: a differenza di altre detrazioni, il Bonus verde non consente scelta sulla ripartizione. La quota annua va indicata nel rigo E8/E10 del modello 730 con il codice 30.
  4. Pertinenze e parti comuni condominiali: la detrazione si applica anche agli interventi su parti comuni di edifici condominiali a prevalente destinazione abitativa, con limite di 5.000 euro per unità immobiliare. In questo caso il singolo condomino detrae la quota proporzionale alla sua partecipazione millesimale.
  5. Controllo della titolarità: possono fruire del bonus i proprietari, i nudi proprietari, i titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) e i conduttori o comodatari, purché abbiano sostenuto la spesa.

Attenzione a

Il primo errore frequente riguarda la confusione tra manutenzione ordinaria e straordinaria del verde. Il taglio del prato, la potatura di routine e la pulizia stagionale del giardino non sono detraibili. Solo gli interventi che modificano strutturalmente l’area verde — come la progettazione ex novo, il reimpianto di essenze arboree, la realizzazione di fioriere stabili — rientrano nel perimetro agevolato. Presentare spese di ordinaria manutenzione come detraibili espone il contribuente a recupero dell’imposta con sanzioni e interessi in sede di controllo documentale ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973.

Il secondo rischio riguarda il pagamento non tracciabile. A differenza del bonus ristrutturazioni, per il Bonus verde non è obbligatorio il bonifico parlante con causale specifica, ma il pagamento deve comunque risultare tracciabile. Pagamenti in contanti rendono la spesa indetraibile, indipendentemente dalla regolarità della fattura ricevuta.

Domande frequenti

Quali spese rientrano nel bonus verde 2025 per il 730/2026?

Rientrano le spese per la sistemazione a verde di aree scoperte private, la fornitura e messa a dimora di piante e arbusti, la realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi e coperture a verde, nonché le spese di progettazione connesse agli interventi. La manutenzione ordinaria — come il taglio del prato — è esclusa. Il massimale è di 5.000 euro per unità immobiliare abitativa.

Il bonus verde 2025 richiede il bonifico parlante come per le ristrutturazioni?

No. Per il Bonus verde non è obbligatorio il bonifico parlante con causale specifica previsto per le ristrutturazioni edilizie ex art. 16-bis TUIR. È però necessario che il pagamento sia tracciabile: bonifico bancario o postale ordinario, carta di credito o bancomat. I pagamenti in contanti rendono la spesa indetraibile.

Come si indica il bonus verde nel modello 730/2026 e in quante rate si recupera?

Il Bonus verde va indicato nel rigo E8/E10 del modello 730 con il codice 30. La detrazione si recupera obbligatoriamente in dieci rate annuali di pari importo: non è prevista alcuna scelta sulla ripartizione. La quota annua massima detraibile è di 180 euro per immobile (36% di 5.000 euro diviso 10).

Fonte di riferimento: MisterFisco