Secondo il provvedimento n. 203/2026 del Garante per la protezione dei dati personali, il nominativo dell’avvocato sospeso può restare nell’elenco pubblico del COA solo per la durata della sospensione. Alla scadenza della sanzione, la finalità che legittima la pubblicazione viene meno e l’Ordine è tenuto a rimuovere i dati senza attendere sollecitazioni. L’avvocato interessato può agire direttamente contro il COA inadempiente invocando la violazione del GDPR.
Punti chiave
- Punto 1 — Il COA deve rimuovere il nominativo dall’elenco pubblico alla scadenza esatta della sospensione.
- Punto 2 — La permanenza del dato oltre la sanzione configura un trattamento illecito ai sensi del GDPR.
- Punto 3 — L’avvocato interessato può presentare reclamo al Garante o agire per danni da trattamento illecito.
Se il tuo cliente è un avvocato uscito da una sospensione disciplinare, verifica subito se il suo nome compare ancora nell’elenco pubblico del COA. La permanenza del dato oltre la durata della sanzione non è una svista amministrativa tollerabile: è un trattamento illecito di dati personali con conseguenze risarcitorie concrete per l’Ordine inadempiente.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha affrontato il tema con il provvedimento n. 203/2026, stabilendo che la pubblicazione del nominativo dell’avvocato sospeso nell’elenco accessibile sul sito del COA è legittima solo per il periodo di efficacia della sospensione. Cessata la sanzione, l’elenco deve essere aggiornato immediatamente. La notizia è riportata da Giuricivile.it.
Il contesto normativo
Il fondamento della decisione del Garante si radica nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in particolare nell’art. 5, par. 1, lett. e), che impone il principio di limitazione della conservazione: i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità. Parallelamente, l’art. 17 GDPR riconosce all’interessato il diritto alla cancellazione quando i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti. Sul versante domestico, il d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), come modificato dal d.lgs. 101/2018, presidia le stesse garanzie nell’ordinamento italiano. La pubblicazione nell’albo o in elenchi accessibili al pubblico trova ulteriore disciplina nell’art. 2-ter del Codice Privacy, che subordina la diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici alla sussistenza di una base giuridica attuale: base che, nel caso della sospensione, esaurisce i suoi effetti con la sanzione stessa.
Cosa cambia per lo studio
- Monitoraggio attivo post-sospensione. Alla data di scadenza della sospensione, controlla entro 24-48 ore se il nominativo risulta ancora visibile nell’elenco online del COA competente. Non aspettare che sia il cliente a segnalartelo.
- Diffida formale al COA. Se il dato permane, invia una diffida scritta all’Ordine citando l’art. 17 GDPR e il provvedimento Garante n. 203/2026, fissando un termine di adempimento non superiore a 5 giorni lavorativi.
- Reclamo al Garante. In caso di inerzia del COA, il reclamo ex art. 77 GDPR al Garante è lo strumento più rapido: non richiede il patrocinio di un altro avvocato e attiva poteri ispettivi e sanzionatori diretti sull’Ordine.
- Azione risarcitoria. Il danno da trattamento illecito è risarcibile ai sensi dell’art. 82 GDPR. La permanenza ingiustificata del nome nell’elenco pubblico, con effetti sulla reputazione professionale e sulla capacità di acquisire clientela, è un danno concretamente documentabile.
- Verifica dei motori di ricerca. Anche dopo la rimozione dall’elenco COA, le pagine potrebbero restare indicizzate. Valuta una richiesta di deindicizzazione a Google tramite il modulo per la “rimozione di contenuti obsoleti” o una richiesta diretta al COA di inserire meta tag noindex sulla pagina aggiornata.
Attenzione a
Non confondere l’elenco degli sospesi con il registro generale dell’albo. L’iscrizione all’albo, con l’annotazione storica della sanzione espiata, segue regole diverse e non è necessariamente soggetta alla stessa cancellazione immediata. Il provvedimento Garante riguarda specificamente gli elenchi o le sezioni del sito dedicate ai sospesi correnti, non la memoria storica del procedimento disciplinare.
Attenzione ai termini di prescrizione per il risarcimento. L’azione ex art. 82 GDPR si prescrive in cinque anni dal momento in cui il danno si è manifestato — e il danno inizia a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della sospensione, non da quando il COA riceve la diffida. Calcola bene la finestra temporale prima di consigliare al cliente di attendere una risposta bonaria dell’Ordine.
Domande frequenti
Quanto tempo ha il COA per rimuovere il nome dell’avvocato sospeso dall’elenco pubblico?
Il Garante non fissa un termine espresso in giorni, ma il principio di limitazione della conservazione ex art. 5 GDPR impone l’aggiornamento immediato alla cessazione della sanzione. In pratica, una diffida con termine di 5 giorni lavorativi è considerata congrua dalla prassi dei reclami al Garante. Oltre tale termine, l’inerzia diventa inadempimento documentabile.
L’avvocato sospeso può chiedere il risarcimento del danno se il COA non rimuove il suo nome?
Sì. L’art. 82 GDPR prevede il diritto al risarcimento per chiunque subisca un danno materiale o immateriale da trattamento illecito. La permanenza ingiustificata del nome in un elenco pubblico di sospesi, dopo la scadenza della sanzione, incide sulla reputazione e sulla capacità di esercitare la professione. Il danno va documentato con prove concrete, come la perdita di mandati o clienti.
La sanzione disciplinare rimane annotata nell’albo anche dopo la rimozione dall’elenco dei sospesi?
Sì, sono due cose distinte. Il registro storico del fascicolo disciplinare e l’eventuale annotazione nell’albo seguono regole proprie dell’ordinamento forense e non sono soggetti alla cancellazione immediata prevista dal provvedimento Garante n. 203/2026. Quest’ultimo si applica esclusivamente agli elenchi o alle sezioni del sito COA che pubblicano i nominativi dei professionisti attualmente sospesi.
Fonte di riferimento: Giuricivile