Per sostenere la giurisdizione del foro del consumatore straniero non basta dimostrare che il sito dell’imprenditore era accessibile dall’estero. Le Sezioni Unite richiedono indizi concomitanti: lingua del sito diversa da quella del Paese in cui ha sede il professionista, prefisso telefonico internazionale visibile, pubblicità acquistata su portali stranieri. Chi assiste mediatori o piattaforme digitali in controversie transfrontaliere deve costruire o smontare questo fascio di indizi caso per caso.
Punti chiave
- La sola accessibilità online non prova che l’attività fosse diretta verso lo Stato del consumatore.
- Servono indizi concomitanti: lingua del sito, prefisso internazionale, pubblicità su portali esteri.
- Il criterio vale ai fini dell’art. 17 Reg. UE 1215/2012 sulla competenza per i contratti con consumatori.
Se assisti un mediatore immobiliare o una piattaforma digitale convenuti davanti a un tribunale straniero da un consumatore estero, la difesa sul difetto di giurisdizione passa ora da un test più articolato di quanto molti studi applicassero finora. Non basta argomentare che il sito era tecnicamente raggiungibile ovunque nel mondo: occorre analizzare una serie di indizi concreti per stabilire se quell’attività fosse realmente diretta verso lo Stato del consumatore.
Con l’ordinanza n. 22465/2026, le Sezioni Unite civili della Cassazione hanno precisato i criteri per l’applicazione del foro protettivo del consumatore in materia di giurisdizione internazionale. La decisione è commentata in dettaglio su AvvocatoAndreani.
Il contesto normativo
Il punto di riferimento è l’art. 17 del Regolamento UE n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis), che attribuisce al consumatore la facoltà di citare il professionista davanti al giudice del proprio domicilio, a condizione che il professionista eserciti attività commerciali dirette verso lo Stato membro del consumatore. La Corte di Giustizia UE aveva già delineato il perimetro di questo criterio nelle sentenze Pammer e Hotel Alpenhof (cause riunite C-585/08 e C-144/09), indicando che la sola accessibilità del sito non è sufficiente e che occorre valutare indizi come la lingua usata, la valuta indicata, i numeri di telefono con prefisso internazionale, i riferimenti a clientela di altri Paesi e gli investimenti pubblicitari su motori di ricerca o portali esteri. Le Sezioni Unite recepiscono e consolidano questa impostazione nel diritto processuale civile italiano.
Cosa cambia per lo studio
- Quando eccepisci il difetto di giurisdizione del giudice straniero, costruisci un’analisi documentale del sito alla data del contratto: screenshot della lingua, delle valute, dei numeri di contatto e degli eventuali domini country-specific (es. .de, .fr).
- Se invece sostieni la giurisdizione estera nell’interesse del consumatore, raccogli prove delle campagne pubblicitarie su portali internazionali (Google Ads con targeting geografico estero, annunci su aggregatori stranieri) e della presenza di recensioni in lingue straniere sul profilo del mediatore.
- Nei contratti di mediazione con parti estere, inserisci da subito una clausola di scelta del foro ex art. 19 Reg. UE 1215/2012: accordata dopo l’insorgere della controversia, o che attribuisce al consumatore fori aggiuntivi rispetto a quelli legali, è valida; accordata prima e a suo svantaggio, non lo è.
- In sede di istruttoria, richiedi l’acquisizione dei metadati del sito web e dei contratti con fornitori di pubblicità digitale: sono prove documentali decisive sul requisito della direzione dell’attività.
- Tieni presente che il principio si applica anche alle piattaforme di intermediazione immobiliare online e ai comparatori di servizi, non solo ai siti del singolo mediatore tradizionale.
Attenzione a
Il rischio principale è affidarsi a un argomento difensivo generico del tipo «il sito era aperto a tutti, quindi non era diretto a nessuno in particolare». Le Sezioni Unite lo respingono: l’ubiquità del sito non è un’esimente, ma un punto di partenza neutro da cui il giudice prosegue verso la verifica degli indizi concomitanti. Se manca anche uno solo di quegli indizi, ma gli altri sono presenti e univoci, la giurisdizione può comunque essere radicata all’estero.
Secondo rischio: confondere il requisito della direzione dell’attività con quello della conclusione del contratto online. Anche un contratto firmato fisicamente in Italia può rientrare nell’ambito dell’art. 17 Reg. UE 1215/2012 se la fase precontrattuale — offerta, trattativa, pubblicità — era chiaramente rivolta al consumatore nel suo Paese. Controlla sempre l’intera catena della relazione commerciale, non solo il momento della firma.
Domande frequenti
Quando un sito web è considerato diretto verso il consumatore straniero ai fini della giurisdizione UE?
Non basta che il sito sia accessibile dall’estero. Servono indizi concomitanti: lingua diversa da quella del Paese del professionista, prefisso telefonico internazionale, pubblicità su portali esteri, valuta straniera indicata o dominio country-specific. Lo afferma la Corte di Giustizia UE nelle cause Pammer e Hotel Alpenhof (C-585/08 e C-144/09) e ora anche le Sezioni Unite con ordinanza n. 22465/2026.
Il mediatore immobiliare con sito in italiano può essere convenuto all’estero da un cliente straniero?
Sì, se il consumatore riesce a provare che il sito era diretto verso il suo Paese con indizi concomitanti. Un sito solo in italiano, senza campagne pubblicitarie estere e senza prefisso internazionale, rende difficile radicale la giurisdizione straniera. Ma se il mediatore aveva annunci su portali tedeschi o francesi, il quadro cambia.
La clausola di scelta del foro in un contratto con consumatore estero è valida?
Solo a determinate condizioni previste dall’art. 19 Reg. UE 1215/2012. È valida se stipulata dopo l’insorgere della controversia, o se attribuisce al consumatore fori aggiuntivi rispetto a quelli già garantiti dalla legge. Una clausola pre-contrattuale che toglie al consumatore il foro del proprio domicilio è nulla.
Fonte di riferimento: AvvocatoAndreani