La Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha riordinato in modo organico le detrazioni IRPEF, con effetti diretti sulla compilazione del Quadro E del modello 730/2026. Chi assiste clienti con redditi medio-alti o spese detraibili rilevanti deve verificare i nuovi limiti e le condizioni di accesso già in fase di consulenza fiscale. Ignorare le modifiche esposte ai decreti attuativi può generare errori nelle dichiarazioni e contenziosi con l’Amministrazione finanziaria.
Punti chiave
- Punto 1 — La L. n. 207/2024 ridisegna le detrazioni IRPEF con impatto diretto sul Quadro E del 730/2026.
- Punto 2 — I decreti attuativi introducono nuove condizioni di accesso alle detrazioni legate al reddito complessivo.
- Punto 3 — Gli errori nella compilazione del Quadro E possono esporre il contribuente a recuperi d’imposta e sanzioni.
Chi assiste clienti nella predisposizione della dichiarazione dei redditi o nella pianificazione fiscale deve aggiornare subito il proprio quadro di riferimento: il Quadro E del modello 730/2026 cambia in modo sostanziale per effetto del riordino organico delle detrazioni IRPEF introdotto dalla Legge di Bilancio 2025. Non si tratta di aggiustamenti marginali, ma di una riscrittura delle condizioni di accesso e dei massimali per numerose voci di spesa detraibile.
La fonte della modifica è la L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) e i successivi decreti attuativi, che insieme ridisegnano il sistema delle detrazioni fiscali IRPEF applicabili già per il periodo d’imposta 2025, rilevante ai fini della dichiarazione 730/2026.
Il contesto normativo
L’art. 1, commi 1-9, della L. n. 207/2024 introduce un meccanismo di modulazione delle detrazioni IRPEF in funzione del reddito complessivo del contribuente. La norma supera il previgente sistema a detrazioni fisse o con soglie rigide, sostituendolo con un modello in cui l’importo detraibile decresce al crescere del reddito oltre determinate soglie. I decreti attuativi, emanati ai sensi dell’art. 5 della stessa legge, definiscono le modalità operative e le categorie di spesa interessate, con ricadute dirette sulle sezioni I, II e III del Quadro E del modello 730.
Il principio di progressività che già informa l’IRPEF ex art. 53 Cost. viene così esteso anche al piano delle detrazioni, con un impatto particolarmente significativo per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro.
Cosa cambia per lo studio
- Nuove soglie di reddito per l’accesso alle detrazioni: oltre 75.000 euro di reddito complessivo scatta una riduzione proporzionale delle detrazioni inseribili nel Quadro E, con coefficienti variabili per categoria di spesa. Verificare la soglia applicabile al cliente è il primo passaggio obbligato.
- Revisione delle spese sanitarie e di istruzione: le sezioni dedicate alle spese sanitarie (Sez. I) e alle spese per istruzione (Sez. II) recepiscono i nuovi massimali previsti dai decreti attuativi. Alcune voci che in passato erano detraibili senza limiti di reddito ora sono soggette a tetto.
- Spese per ristrutturazioni e risparmio energetico: le detrazioni per interventi edilizi confluiscono nel Quadro E con aliquote riviste e finestre temporali più stringenti; controllare la data di sostenimento delle spese è decisivo per stabilire quale regime applicare.
- Oneri assicurativi e previdenza complementare: i limiti di deducibilità e detraibilità per polizze vita e contributi a fondi pensione rimangono formalmente invariati, ma la nuova modulazione per reddito può ridurre l’effettivo beneficio netto per i clienti ad alto reddito.
- Documentazione più stringente: i decreti attuativi rafforzano gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti per alcune categorie di spesa già presenti nel Quadro E; pagamenti in contante — anche di importo ridotto — comportano la perdita della detrazione.
Attenzione a
Errore sul reddito complessivo di riferimento: la soglia dei 75.000 euro va calcolata includendo anche i redditi soggetti a tassazione separata o a imposta sostitutiva, secondo le indicazioni dei decreti attuativi. Usare il solo reddito imponibile IRPEF ordinario porta a una stima errata del coefficiente di riduzione e, di conseguenza, a detrazioni esposte a recupero in sede di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973.
Confusione tra regime transitorio e regime a regime: alcune modifiche si applicano già alle spese sostenute dal 1° gennaio 2025, mentre altre decorrono da date successive stabilite dai decreti attuativi. Applicare le nuove regole a spese 2024 — o viceversa — è l’errore più frequente nei primi mesi di applicazione di ogni riforma e genera rettifiche evitabili con una verifica puntuale della decorrenza normativa.
Domande frequenti
Come cambia il quadro E del 730/2026 per chi ha reddito sopra 75000 euro?
Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, la L. n. 207/2024 introduce una riduzione proporzionale delle detrazioni IRPEF inseribili nel Quadro E. Il coefficiente di riduzione varia per categoria di spesa e si applica già alle spese sostenute dal 1° gennaio 2025, con effetti sulla dichiarazione 730/2026.
Le spese sanitarie nel 730/2026 hanno nuovi limiti di detrazione?
Sì. Il riordino operato dalla L. n. 207/2024 e dai decreti attuativi rivede i massimali e le condizioni di accesso per alcune voci di spesa sanitaria nel Quadro E, Sezione I. Per i redditi oltre soglia, l’importo effettivamente detraibile può risultare inferiore rispetto al passato anche a parità di spesa sostenuta.
Quali spese nel quadro E del 730 richiedono pagamento tracciabile nel 2026?
I decreti attuativi della L. n. 207/2024 rafforzano l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti per diverse categorie di oneri detraibili presenti nel Quadro E. Il pagamento in contante — anche di importo modesto — comporta la perdita integrale della detrazione, senza possibilità di recupero in sede di dichiarazione integrativa.
Fonte di riferimento: MisterFisco