Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei due decreti attuativi sull’IT-Wallet, i documenti digitali caricati sull’app IO acquisiscono valore legale equiparato agli originali fisici. Gli studi legali devono aggiornare le proprie procedure interne di identificazione del cliente e verificare la compatibilità con gli obblighi antiriciclaggio. Restano aperti i nodi della cybersecurity, della protezione dei dati personali e dell’integrazione con il sistema eIDAS 2.0 a livello europeo.
Punti chiave
- I documenti digitali IT-Wallet hanno valore legale equiparato agli originali fisici dopo i decreti in GU.
- I servizi essenziali di IT-Wallet sono gratuiti per legge; eventuali costi riguardano servizi aggiuntivi.
- Lo studio deve aggiornare le procedure KYC e antiriciclaggio per accettare documenti digitali certificati.
Per uno studio legale o un commercialista, l’entrata in vigore dei decreti IT-Wallet non è una questione di tecnologia: è una questione di procedure. Identificare un cliente con la patente digitale sull’app IO, acquisire una visura tramite fonte autentica integrata nel wallet, accettare un documento d’identità digitale in sede di conferimento di mandato — tutto questo diventa oggi un percorso con regole definite, non più una zona grigia.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei due decreti attuativi previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale, il sistema IT-Wallet entra nella fase operativa. I decreti disciplinano registrazione degli utenti, tipologie di documenti digitali ammessi, fonti autentiche abilitate e gratuità dei servizi essenziali. Restano aperti i nodi della cybersecurity, della protezione dei dati e dell’integrazione con l’identità digitale europea (eIDAS 2.0).
Il contesto normativo
L’IT-Wallet si innesta sul Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. 82/2005), in particolare sull’art. 64 CAD che disciplina le modalità di accesso ai servizi in rete e il sistema di identità digitale, e sull’art. 23-ter CAD relativo ai documenti informatici delle pubbliche amministrazioni. Il quadro si integra con il Regolamento UE 910/2014 (eIDAS), ora in fase di revisione verso eIDAS 2.0 che prevede il portafoglio europeo di identità digitale (EUDIW). Sul piano della protezione dei dati, ogni trattamento di documenti digitali nel wallet resta soggetto al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al d.lgs. 196/2003, come novellato dal d.lgs. 101/2018: il titolare del trattamento che accetta documenti IT-Wallet risponde in proprio del corretto utilizzo dei dati acquisiti.
Cosa cambia per lo studio
- Identificazione del cliente con documento digitale. Il mandato professionale può essere conferito esibendo un documento d’identità caricato sull’IT-Wallet. Lo studio deve aggiornare la propria procedura di identificazione e conservazione ai sensi del d.lgs. 231/2007 (antiriciclaggio), verificando che il documento digitale soddisfi i requisiti di autenticità previsti dai decreti.
- Valore probatorio dei documenti estratti dal wallet. I documenti ottenuti da fonti autentiche certificate nell’IT-Wallet hanno valore equivalente all’originale. Questo rileva nella produzione documentale in giudizio e nelle trattative stragiudiziali: un estratto di visura camerale o un certificato anagrafico digitale è opponibile alla controparte.
- Gratuità dei servizi essenziali. I decreti fissano per legge la gratuità dei servizi base. Lo studio non sostiene costi per le funzioni di verifica documentale di primo livello; eventuali servizi aggiuntivi (es. integrazioni avanzate per piattaforme di firma) potranno invece essere a pagamento.
- Adeguamento informative privacy. Accettare documenti IT-Wallet significa trattare dati personali acquisiti tramite un sistema certificato. L’informativa ex art. 13 GDPR dello studio va aggiornata per includere questa modalità di raccolta dati.
- Monitoraggio sull’integrazione eIDAS 2.0. L’IT-Wallet italiano dovrà convergere con il portafoglio europeo di identità digitale. Chi opera con clienti o controparti europee deve tenere sotto osservazione la tempistica di interoperabilità, ancora da definire nel dettaglio.
Attenzione a
Cybersecurity e responsabilità del professionista. I decreti spostano sull’ecosistema digitale la catena di custodia dei documenti, ma non eliminano la responsabilità del professionista che li acquisisce. Un documento IT-Wallet contraffatto o estratto da un account compromesso espone comunque lo studio a contestazioni in sede disciplinare e civile. Adottare verifiche supplementari nei casi ad alto rischio non è paranoia: è diligenza professionale.
Non confondere IT-Wallet con SPID o CIE. IT-Wallet non sostituisce SPID né la Carta d’Identità Elettronica: è un livello aggiuntivo che consente di portare documenti certificati sul dispositivo mobile. Usarlo come unico strumento di identificazione in contesti che richiedono autenticazione forte (es. accesso a fascicoli processuali, operazioni notarili) è un errore procedurale che può invalidare l’atto.
Domande frequenti
Il documento digitale IT-Wallet è valido per identificare il cliente ai fini antiriciclaggio?
I decreti attuativi riconoscono ai documenti IT-Wallet valore equiparato agli originali fisici quando provengono da fonti autentiche certificate. Ai fini del d.lgs. 231/2007, il professionista deve comunque conservare traccia dell’identificazione e verificare che il documento soddisfi i requisiti di autenticità previsti. Si consiglia di integrare questa modalità nelle procedure KYC dello studio con un’apposita nota operativa.
Devo aggiornare l’informativa privacy del mio studio se accetto documenti IT-Wallet?
Sì. Acquisire dati da un documento digitale IT-Wallet configura un trattamento di dati personali soggetto all’art. 13 GDPR. L’informativa deve indicare la nuova modalità di raccolta, la fonte (sistema IT-Wallet), le finalità e i tempi di conservazione. L’omissione espone lo studio a contestazioni da parte del Garante per la protezione dei dati personali.
IT-Wallet sostituisce SPID per accedere ai portali del processo telematico?
No. IT-Wallet è un contenitore di documenti certificati, non un sistema di autenticazione ai servizi della PA. SPID e CIE restano gli strumenti di accesso al Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia. Confondere i due sistemi in ambito processuale può generare errori di accesso o invalidare operazioni che richiedono autenticazione forte.
Fonte di riferimento: AgendaDigitale