Sanità in carcere e responsabilità della ASL nei danni ai detenuti


Le prestazioni sanitarie erogate ai detenuti ricadono sotto la responsabilità delle ASL territoriali, non del Ministero della Giustizia. Chi assiste un detenuto danneggiato da cure inadeguate deve convenire in giudizio la struttura del Servizio Sanitario Nazionale competente per territorio. Il Ministero resta responsabile solo per i profili legati a custodia, vigilanza e sicurezza penitenziaria.

Punti chiave

  • Punto 1 — Le ASL rispondono dei danni da cure mancate o inadeguate erogate ai detenuti.
  • Punto 2 — Il Ministero della Giustizia risponde solo per custodia, vigilanza e sicurezza penitenziaria.
  • Punto 3 — Senza prova del nesso causale, il Tribunale di Catanzaro ha escluso il risarcimento.

Quando assisti un detenuto che ha subito un danno per carenze sanitarie durante la detenzione, il convenuto corretto non è il Ministero della Giustizia ma la ASL territorialmente competente. Sbagliare il legittimato passivo significa perdere tempo, spendere in spese processuali e rischiare una sentenza di rigetto per difetto di titolarità passiva del rapporto.

Il Tribunale di Catanzaro ha recentemente ribadito questo riparto di responsabilità, escludendo il risarcimento in assenza della prova del nesso causale tra la condotta della struttura sanitaria e il danno lamentato. La notizia completa è disponibile su GiuriCivile.it.

Il contesto normativo

Il trasferimento delle competenze sanitarie penitenziarie al Servizio Sanitario Nazionale è avvenuto con il d.lgs. 22 giugno 1999, n. 230, attuato poi con il DPCM 1° aprile 2008, che ha completato il passaggio delle funzioni dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria alle Regioni e alle ASL. Da quella data, le ASL erogano e organizzano l’assistenza sanitaria negli istituti penitenziari, rispondendo dei relativi inadempimenti secondo le regole ordinarie della responsabilità sanitaria, oggi disciplinata dalla l. 8 marzo 2017, n. 24 (legge Gelli-Bianco). Il Ministero della Giustizia conserva competenze tassativamente limitate alla custodia, alla vigilanza e all’organizzazione interna degli istituti, come confermato dall’art. 11 della l. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), nella parte ancora vigente.

Cosa cambia per lo studio

  1. Verifica sempre la legittimazione passiva prima di notificare l’atto di citazione: il convenuto è la ASL competente per il territorio in cui si trova l’istituto penitenziario, non il Ministero della Giustizia né il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
  2. Costruisci il nesso causale con attenzione documentale: cartelle cliniche carcerarie, referti medici, richieste di visita specialistica rimaste inevase sono le prove che reggono o abbattono la domanda risarcitoria.
  3. Applica la legge Gelli-Bianco (l. 24/2017): la responsabilità della struttura sanitaria pubblica è contrattuale ex art. 7, comma 1, con prescrizione decennale; quella del singolo medico dipendente è extracontrattuale ex art. 7, comma 3, con prescrizione quinquennale.
  4. Valuta il coinvolgimento del Ministero solo se il danno deriva da profili di custodia o sicurezza (es. mancata incolumità fisica per fatto di terzi, condizioni detentive degradanti), non per carenze sanitarie in senso stretto.
  5. Considera il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010 prima di procedere in giudizio, trattandosi di responsabilità medica rientrante nelle materie soggette a condizione di procedibilità.

Attenzione a

Il rischio più frequente è citare in giudizio il Ministero della Giustizia per prestazioni che attengono alla sfera sanitaria: il convenuto sbagliato porta a una pronuncia di rigetto nel merito o a una declaratoria di difetto di legittimazione passiva, con condanna alle spese. Controlla sempre il DPCM 1° aprile 2008 per delimitare con precisione quale ASL ha preso in carico la gestione sanitaria dell’istituto specifico.

Secondo rischio: trascurare la prova del nesso causale confidando nella sola evidenza della condotta omissiva. Come chiarito dal Tribunale di Catanzaro, l’assenza di prova del nesso esclude il risarcimento anche quando la condotta della ASL appare censurabile. Serve una perizia medico-legale che ricostruisca la sequenza causale tra omissione terapeutica e danno patito dal detenuto.

Domande frequenti

Chi si cita in giudizio per danni da cure mancate a un detenuto: il Ministero o la ASL?

Si cita in giudizio la ASL territorialmente competente per l’istituto penitenziario in cui si trovava il detenuto al momento del fatto. Il Ministero della Giustizia risponde solo dei profili relativi a custodia, vigilanza e sicurezza, non delle carenze sanitarie. Il trasferimento delle competenze sanitarie alle ASL è avvenuto con il d.lgs. 230/1999 e completato con il DPCM 1° aprile 2008.

Quale prescrizione si applica alla responsabilità della ASL per danni a detenuti?

La responsabilità della struttura sanitaria è contrattuale ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge Gelli-Bianco (l. 24/2017), con prescrizione ordinaria di 10 anni. La responsabilità del medico dipendente è invece extracontrattuale, con prescrizione di 5 anni. I due termini decorrono dalla data in cui il danno si è manifestato o è divenuto conoscibile.

La mediazione è obbligatoria prima di fare causa alla ASL per danni sanitari in carcere?

Sì. La responsabilità sanitaria rientra tra le materie soggette a mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità ai sensi del d.lgs. 28/2010, art. 5. Prima di depositare l’atto di citazione contro la ASL per cure inadeguate erogate a un detenuto, occorre avviare il procedimento di mediazione e attendere il primo incontro o il fallimento del tentativo.

Fonte di riferimento: Giuricivile