La direttiva NIS2, recepita in Italia con il d.lgs. 138/2024, non disciplina espressamente l’Agentic AI, ma i sistemi agentici che operano su API, dati e strumenti aziendali rientrano pienamente nel perimetro dei rischi operativi che le organizzazioni soggette devono presidiare. Un avvocato che assiste soggetti essenziali o importanti deve già oggi valutare se l’adozione di agenti AI incide sulle misure di sicurezza obbligatorie ex art. 24 d.lgs. 138/2024 e sulla catena di fornitura. La responsabilità manageriale prevista dall’art. 23 d.lgs. 138/2024 rende il tema direttamente rilevante anche per i componenti degli organi di amministrazione.
Punti chiave
- Punto 1 — Il d.lgs. 138/2024 impone misure di sicurezza che coprono anche i rischi introdotti dagli agenti AI aziendali.
- Punto 2 — Gli organi di amministrazione rispondono personalmente della supervisione sulle misure NIS2, incluse quelle sull’AI agentiva.
- Punto 3 — La supply chain digitale con fornitori di Agentic AI va mappata e contrattualizzata con clausole di sicurezza specifiche.
Chi assiste aziende soggette alla NIS2 deve aggiornare la propria checklist: l’adozione di sistemi di Agentic AI — agenti capaci di agire autonomamente su API, database e strumenti aziendali — non è una questione futura. È un rischio operativo presente che si innesta direttamente sugli obblighi già vigenti del d.lgs. 138/2024. Il punto critico non è classificare l’AI agentiva come categoria normativa a sé, ma capire dove incide sulle misure già dovute.
Lo segnala un’analisi pubblicata su Agenda Digitale, che mette in luce come la gestione di agenti AI richieda competenze tecniche, governance strutturata, controllo della filiera e cultura organizzativa orientata alla resilienza — tutte dimensioni già presidiate dalla NIS2, ma che l’AI agentiva rende più complesse da governare.
Il contesto normativo
Il d.lgs. 138/2024, che recepisce la direttiva UE 2022/2555 (NIS2), fissa al suo art. 24 l’obbligo per i soggetti essenziali e importanti di adottare misure tecniche e organizzative adeguate alla gestione dei rischi per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. L’art. 23 va oltre: attribuisce agli organi di amministrazione la responsabilità diretta di approvare, supervisionare e rispondere delle misure adottate, con possibilità di sanzioni personali in caso di violazione. L’art. 29 disciplina invece la sicurezza della catena di approvvigionamento, imponendo la valutazione delle vulnerabilità specifiche dei fornitori. Un sistema agentivo che si interfaccia con API esterne o con fornitori SaaS ricade precisamente in questo perimetro. Sul piano sanzionatorio, l’art. 38 prevede per i soggetti essenziali sanzioni fino a 10 milioni di euro o il 2% del fatturato mondiale annuo.
Cosa cambia per lo studio
- Mappatura dei sistemi AI nelle organizzazioni clienti. Prima di valutare la conformità NIS2, occorre identificare se il cliente utilizza agenti AI che accedono autonomamente a sistemi critici. Questa mappatura diventa parte integrante dell’analisi del rischio ex art. 24 d.lgs. 138/2024.
- Clausole contrattuali con i fornitori di AI agentiva. L’art. 29 d.lgs. 138/2024 impone la gestione del rischio nella supply chain: i contratti con fornitori di strumenti AI devono contenere obblighi di sicurezza, audit e notifica degli incidenti. Clausole generiche non bastano.
- Responsabilità degli organi di amministrazione. L’art. 23 d.lgs. 138/2024 richiede che i vertici aziendali seguano formazione specifica e supervisionino attivamente le misure. Un CDA che approva l’adozione di Agentic AI senza presidio specifico sui rischi cyber si espone a responsabilità diretta.
- Aggiornamento delle policy interne. Le policy di sicurezza informatica devono essere riviste per includere regole sull’uso degli agenti AI: accessi consentiti, log delle azioni, limiti operativi e procedure di risposta agli incidenti generati da comportamenti agentici anomali.
- Notifica degli incidenti. L’art. 25 d.lgs. 138/2024 fissa termini stringenti per la notifica ad ACN: preavviso entro 24 ore, notifica completa entro 72 ore. Un incidente causato da un agente AI mal configurato non è esonerato da questi obblighi.
Attenzione a
Non confondere assenza di categoria normativa con assenza di obbligo. Il fatto che la NIS2 non menzioni espressamente l’Agentic AI non significa che i rischi da essa introdotti siano fuori perimetro. L’obbligo di misure adeguate al rischio specifico è sufficientemente ampio da includerli: sostenere il contrario in sede di verifica da parte di ACN sarebbe una posizione difficile da difendere.
Attenzione alla delega in bianco ai team IT. L’art. 23 d.lgs. 138/2024 esclude che gli organi di amministrazione possano semplicemente delegare la gestione della sicurezza senza mantenersi informati e responsabili. Assistere un cliente nella redazione di una delibera di supervisione AI è oggi un servizio consulenziale concreto e necessario.
Domande frequenti
Un’azienda che usa ChatGPT o agenti AI è soggetta agli obblighi NIS2?
Dipende se l’azienda rientra tra i soggetti essenziali o importanti ex allegati I e II del d.lgs. 138/2024. Se sì, l’uso di agenti AI che accedono a sistemi critici o dati sensibili rientra nel perimetro delle misure di sicurezza obbligatorie ex art. 24, indipendentemente dal fatto che la NIS2 non menzioni espressamente l’Agentic AI.
L’amministratore delegato risponde personalmente se un agente AI causa un incidente informatico?
L’art. 23 d.lgs. 138/2024 attribuisce agli organi di amministrazione responsabilità diretta per la supervisione delle misure NIS2. Se l’AD ha approvato l’adozione di sistemi AI senza misure di controllo adeguate e si verifica un incidente, la responsabilità personale — anche in termini di sanzioni amministrative — è concreta e non delegabile al team tecnico.
Cosa devo inserire nel contratto con un fornitore di AI agentiva per rispettare la NIS2?
L’art. 29 d.lgs. 138/2024 richiede di valutare e gestire i rischi della supply chain. Il contratto deve prevedere: obblighi di sicurezza certificabili, diritto di audit, notifica tempestiva degli incidenti, SLA sulla continuità operativa e clausole risolutive in caso di violazione. Clausole generiche di limitazione della responsabilità del fornitore AI sono incompatibili con questi obblighi.
Fonte di riferimento: AgendaDigitale