Chi assiste influencer, creator o aziende tech deve verificare che i contratti di cessione dell’identità digitale rispettino il GDPR e il Regolamento AI europeo, in particolare per i dati biometrici qualificati come categorie speciali ex art. 9 GDPR. La monetizzazione del volto, della voce o dello stile comunicativo tramite modelli AI genera obblighi di consenso esplicito e diritti di revoca che spesso i contratti standard ignorano. Un accordo carente espone il cedente a perdita di controllo permanente sui propri dati e il cessionario a sanzioni fino al 4% del fatturato globale annuo.
Punti chiave
- Punto 1 — I dati biometrici sono categorie speciali ex art. 9 GDPR e richiedono consenso esplicito scritto.
- Punto 2 — Il Regolamento AI (UE) 2024/1689 classifica alcuni usi biometrici come sistemi ad alto rischio.
- Punto 3 — La cessione illimitata dell’identità digitale può confliggere con l’art. 10 c.c. e l’art. 96 L. 633/1941.
Chi gestisce contratti per creator, influencer o aziende che sviluppano avatar AI deve aggiornare subito i propri template. La cessione dell’identità digitale — volto, voce, stile, persino i movimenti caratteristici — non è un semplice contratto di licenza d’immagine: coinvolge dati biometrici, diritti della personalità e ora anche il perimetro del Regolamento AI europeo. Un contratto mal strutturato oggi può produrre contenziosi pluriennali domani.
La riflessione parte da un articolo pubblicato su Diritto.it che analizza il caso Khaby Lame e altri creator per mappare i rischi legali legati alla cessione dell’identità digitale a piattaforme e sistemi AI. Il tema si intreccia con la commercializzazione dei dati biometrici e la crescente offerta di servizi che clonano voce e immagine a fini pubblicitari o di intrattenimento.
Il contesto normativo
Il punto di partenza è l’art. 9 GDPR, che classifica i dati biometrici come categoria speciale: il trattamento è vietato salvo consenso esplicito, specifico e revocabile. Non basta una clausola generica in calce a un contratto di collaborazione. Parallelamente, l’art. 10 c.c. tutela il diritto all’immagine e consente all’interessato di agire per inibitoria e risarcimento se l’utilizzo eccede quanto autorizzato. Sul fronte del diritto d’autore, l’art. 96 della L. 22 aprile 1941 n. 633 richiede il consenso del ritrattato per qualsiasi riproduzione, con eccezioni tassative.
Dal 2 agosto 2024 è in vigore il Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale (AI Act). I sistemi che utilizzano dati biometrici per identificare o categorizzare persone fisiche in tempo reale sono classificati come ad alto rischio o addirittura vietati (art. 5 AI Act per l’identificazione biometrica remota in spazi pubblici). Chi cede i propri dati biometrici a una piattaforma AI deve sapere in quale categoria rientra l’uso previsto: questo cambia radicalmente le clausole contrattuali necessarie.
Cosa cambia per lo studio
- Revisione dei contratti di licenza d’immagine esistenti: verifica se la clausola di cessione copre esplicitamente l’uso tramite AI generativa. Se è stata firmata prima del 2023, quasi certamente non lo prevede — e quella lacuna è un rischio per entrambe le parti.
- Consenso biometrico separato e documentato: predisponi un documento autonomo per il trattamento dei dati biometrici, distinto dal contratto principale, con finalità specifiche, durata determinata e modalità di revoca. Un consenso bundled non regge a un audit del Garante.
- Clausole di audit e cancellazione nei contratti con piattaforme AI: inserisci il diritto del cedente di verificare come vengono utilizzati i dati e di ottenere la cancellazione del modello addestrato su di essi alla scadenza del contratto.
- Valutazione d’impatto (DPIA): se assisti l’azienda che riceve i dati, verifica l’obbligo di DPIA ex art. 35 GDPR. Il trattamento sistematico di dati biometrici di soggetti identificabili la richiede quasi sempre.
- Giurisdizione e legge applicabile: molte piattaforme AI sono extra-UE. Inserisci clausole di foro italiano e applicazione della normativa europea, altrimenti il creator cede ogni leva negoziale in caso di controversia.
Attenzione a
La cessione «a tempo indeterminato» è un’arma a doppio taglio. Alcune piattaforme inseriscono clausole di cessione perpetua e irrevocabile. Questa formulazione contrasta con il diritto di revoca del consenso ex art. 7 GDPR e può essere dichiarata nulla. Il rischio per lo studio che ha redatto o validato quel contratto senza segnalarlo al cliente è una responsabilità professionale concreta.
Non confondere il diritto all’immagine con i diritti connessi al diritto d’autore. Un creator che cede il proprio stile comunicativo o la propria voce a un sistema AI non sta necessariamente cedendo un’opera protetta, ma sta comunque cedendo dati biometrici. Le due tutele operano su binari diversi e richiedono clausole contrattuali separate: sovrapporre le due discipline in un unico articolo contrattuale genera ambiguità che i giudici risolveranno a sfavore del contraente forte.
Domande frequenti
Un influencer può revocare il consenso alla cessione dei suoi dati biometrici a una piattaforma AI?
Sì, il consenso al trattamento dei dati biometrici è revocabile in qualsiasi momento ex art. 7 GDPR. La revoca non pregiudica la liceità del trattamento effettuato prima, ma obbliga la piattaforma a cessare ogni uso futuro e, se tecnicamente possibile, a eliminare il modello addestrato su quei dati. Clausole contrattuali che escludono la revoca sono nulle.
Un contratto di licenza d’immagine standard copre l’uso dei dati biometrici per addestrare modelli AI?
No, salvo che la clausola menzioni esplicitamente l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale e il trattamento biometrico. I contratti standard precedenti al 2023 non coprono questo uso. Utilizzarli senza aggiornamento espone il cessionario a violazioni del GDPR e del nascente AI Act, con sanzioni fino al 4% del fatturato globale annuo.
Quando è obbligatoria la DPIA per un progetto che utilizza dati biometrici di creator o influencer?
La DPIA è obbligatoria ex art. 35 GDPR quando il trattamento comporta uso sistematico di dati biometrici per identificare persone fisiche. Se una piattaforma raccoglie volto, voce o movimenti di più soggetti per addestrare un modello AI, la soglia è quasi certamente superata. Il Garante italiano ha confermato questo orientamento nelle linee guida sui sistemi di riconoscimento facciale.
Fonte di riferimento: Diritto.it